Scienza
Cattivi scienziati •
Per un pugno di voti la politica è disposta a considerare negoziabili i limiti stabiliti dalla scienza
L'approvazione dell'emendamento per il reintegro dei sanitari radiati e la discussione con i rappresentanti dell’omeopatia su una revisione della disciplina dimostrano che quando una comunità elettorale è sufficientemente compatta la maggioranza appare disposta a offrirle un riconoscimento istituzionale anche a costo di indebolire i criteri scientifici posti a tutela della salute

Foto Ansa
Dai sanitari radiati all’omeopatia, la maggioranza cerca il consenso di minoranze compatte, non importa di quale ampiezza purchè mobilitabili, mostrando che le prove scientifiche possono diventare negoziabili quando ostacolano un’operazione politica. Il 14 luglio sono accadute due cose formalmente distinte, ma riconducibili alla stessa concezione del rapporto tra politica e conoscenza scientifica. Alla Camera, la Commissione Affari sociali ha approvato un emendamento di Fratelli d’Italia che apre una procedura straordinaria per la reiscrizione di alcuni sanitari radiati per fatti connessi alla pandemia; al Senato, durante una conferenza promossa dal senatore di FdI Giovanni Satta, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha discusso con i rappresentanti dell’omeopatia una revisione della disciplina del settore, compresa la possibilità di fornire informazioni più ampie attraverso i foglietti illustrativi. Non vi sono elementi per sostenere che le due iniziative siano state coordinate, mentre è evidente la logica politica che le accomuna: quando una comunità elettorale è sufficientemente compatta, organizzata e rumorosa, la maggioranza appare disposta a offrirle un riconoscimento istituzionale anche a costo di indebolire i criteri scientifici posti a tutela della salute.
L’emendamento sui sanitari viene descritto giornalisticamente come un provvedimento per il reintegro dei medici no-vax, ma la formula usata rischia di nascondere la natura reale della misura. La mancata vaccinazione comportava normalmente la sospensione dall’esercizio professionale, mentre la norma approvata in Commissione riguarda persone colpite dalla radiazione, che costituisce la più grave delle sanzioni disciplinari e presuppone condotte incompatibili con la permanenza nella comunità professionale. La platea potrebbe quindi comprendere sanitari sanzionati non soltanto per le loro posizioni sui vaccini, ma per la promozione di terapie prive di evidenza, per la diffusione di informazioni mediche antiscientifiche o per altri comportamenti ritenuti lesivi dei doveri verso i pazienti. La FNOMCeO ha interpretato il provvedimento proprio in questi termini, denunciando una delegittimazione degli Ordini e ricordando che la prescrizione medica deve fondarsi sulle evidenze disponibili, sull’efficacia clinica e sulla sicurezza.
La possibilità di essere reiscritti all’albo esiste già e non richiedeva l’invenzione di una procedura politica riservata ai casi della pandemia. La disciplina ordinaria prevede che siano trascorsi almeno cinque anni dalla radiazione, che l’interessato abbia tenuto una condotta irreprensibile e che, in presenza di una condanna penale, abbia ottenuto la riabilitazione. Il nuovo emendamento consente invece a chi sia stato radiato per “fatti non dolosi connessi alla pandemia” di presentare domanda entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, purché sia ancora pendente il ricorso davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. La formula scelta non chiarisce quali condotte debbano considerarsi connesse alla pandemia, quale significato assuma il riferimento al carattere non doloso in un procedimento disciplinare e per quale ragione un sanitario radiato durante la pandemia debba ricevere un trattamento più favorevole rispetto a chi sia stato radiato per analoghe violazioni commesse in un altro periodo. A questa indeterminatezza si aggiunge una contraddizione pratica, perché il ricorso contro un provvedimento disciplinare ha normalmente effetto sospensivo. La pendenza del ricorso, trasformata dall’emendamento nel requisito per accedere alla procedura straordinaria, può dunque coincidere con una situazione nella quale la radiazione non ha ancora prodotto pienamente i propri effetti. La legge rischierebbe così di istituire una corsia per la reiscrizione di persone che, proprio in virtù del ricorso ancora pendente, potrebbero non essere state definitivamente escluse dall’albo. La questione non è una sottigliezza per giuristi, poiché investe l’applicabilità stessa della norma.
Esistono inoltre dubbi costituzionali che non possono essere liquidati, anche senza pretendere di anticipare il giudizio della Corte. Come si diceva, il provvedimento distinguerebbe tra sanitari radiati sulla base di un collegamento molto generico con la pandemia, favorendo chi ha ancora un ricorso pendente rispetto a chi lo ha già visto decidere o non lo ha presentato, senza che emerga una ragione di interesse pubblico proporzionata alla deroga. Sono coinvolti il principio di uguaglianza e la tutela della salute, perché l’attività disciplinare degli Ordini non serve a punire opinioni sgradite, ma a proteggere i pazienti dalle condotte professionali incompatibili con le conoscenze scientifiche e con la deontologia. La Corte costituzionale ha chiarito che gli interventi legislativi sull’appropriatezza delle pratiche terapeutiche non possono dipendere da valutazioni di pura discrezionalità politica e devono fondarsi sulle conoscenze scientifiche e sulle evidenze sperimentali accertate dagli organismi competenti.
Quello che pare contare per il governo, però, è che anche qualora il testo fosse modificato dall’Aula, e persino se incontrasse difficoltà applicative o venisse bocciato dai giudici, l’effetto politico si sarebbe già prodotto. Alla minoranza antivaccinista, che da anni interpreta le decisioni degli Ordini e delle autorità sanitarie come gli atti di una persecuzione, viene comunicato che quelle decisioni possono essere rimesse in discussione attraverso una legge speciale. Non occorre ipotizzare un patto elettorale esplicito, perché il vantaggio politico consiste nel riconoscimento simbolico offerto a un gruppo che ha costruito la propria identità sulla contrapposizione alle istituzioni della pandemia e che può essere attratto verso l’area di governo attraverso la promessa di una rivincita. La norma potrebbe persino non raggiungere il proprio scopo giuridico, mentre avrebbe già raggiunto quello elettorale; titoli vuoti per abbindolare una tribù che in quei titoli si riconosce, e guadagnarne il voto. E pazienza se questa operazione presuppone che la medicina fondata sulle prove venga rappresentata come una posizione politica tra le altre, opposta alle opinioni dei sanitari dissidenti. Non conta cioè per il politico a caccia di voti che questa sia una rappresentazione falsa, perché un medico non viene radiato per avere espresso un giudizio sul governo o per avere aderito a un movimento politico, ma può essere radiato quando impiega la propria autorità professionale per diffondere indicazioni prive di fondamento, promuovere terapie inefficaci o violare obblighi posti a protezione dei malati.
In realtà, la libertà di opinione riguarda il cittadino; l’esercizio della medicina comporta invece una responsabilità particolare, poiché chi si rivolge a un sanitario si trova spesso in una condizione di fragilità e non dispone degli strumenti necessari per valutare autonomamente la fondatezza di una diagnosi o di una cura. Gli Ordini professionali, le agenzie regolatorie e gli studi clinici non costituiscono una sovrastruttura burocratica inventata per limitare la libertà individuale. Sono la risposta che una società avanzata ha costruito all’asimmetria di conoscenze tra chi cura e chi deve essere curato, tra chi vende un prodotto e chi lo acquista nella speranza di guarire. Senza questi filtri, il paziente non diventa più libero, ma più esposto all’autorità del medico, alla pressione commerciale e alla forza persuasiva di chi promette benefici senza avere l’obbligo di dimostrarli. Difendere gli standard scientifici significa quindi difendere una forma concreta di libertà, quella che permette al malato di prendere decisioni sulla base di informazioni controllate e non di affermazioni rese credibili da un camice, da un’etichetta o da un’approvazione politica.
La stessa subordinazione della scienza alla convenienza politica emerge nell’iniziativa sull’omeopatia. Il sottosegretario Gemmato ha partecipato a un incontro organizzato al Senato, su iniziativa di un esponente di Fratelli d’Italia, nel quale il confronto è avvenuto con i rappresentanti del settore omeopatico e con interlocutori favorevoli a una revisione normativa. L’evento, moderato dal presidente di GUNA, azienda produttrice di medicinali omeopatici, non aveva la struttura di una valutazione scientifica nella quale fossero rappresentati anche AIFA, farmacologi indipendenti o esperti di metodologia clinica, ma quella di un’iniziativa rivolta a dare ascolto istituzionale alle richieste di un comparto economico. Nel dibattito, con un trito e abusato trucco retorico, è stato richiamato il numero degli italiani che utilizzano prodotti omeopatici, presentato come la ragione per cui il legislatore dovrebbe occuparsi del settore e offrire informazioni più complete. Che milioni di cittadini comprino un prodotto costituisce certamente un fatto economico e sociale, ma non dice nulla sulla sua capacità di curare una malattia. Le vendite misurano il successo commerciale, mentre l’efficacia terapeutica si misura confrontando gli esiti clinici in condizioni controllate, eliminando per quanto possibile l’effetto delle aspettative, delle fluttuazioni spontanee dei sintomi e degli altri fattori che possono far apparire efficace un trattamento che non lo è.
Nel caso dell’omeopatia, inoltre, non ci troviamo davanti a una terapia nuova che non abbia ancora avuto il tempo di essere studiata, bensì a un sistema sottoposto per decenni a sperimentazioni, revisioni e valutazioni istituzionali senza che sia emersa un’efficacia robusta e riproducibile superiore al placebo. Le accademie scientifiche europee hanno concluso che non esistono prove affidabili di efficacia per alcuna patologia e che i meccanismi proposti dall’omeopatia sono incompatibili con le conoscenze consolidate della chimica e della fisica. Questo giudizio non nasce dall’ostilità verso le medicine definite alternative, poiché qualsiasi trattamento capace di produrre un beneficio riproducibile può essere acquisito dalla medicina indipendentemente dalla propria origine; nasce dal fatto che un’affermazione terapeutica deve essere dimostrata prima di essere proposta ai malati. La disciplina italiana riflette già questa distinzione. Un prodotto omeopatico può essere registrato attraverso una procedura semplificata soltanto perchè non reca specifiche indicazioni terapeutiche, mentre la possibilità di attribuirgli un uso clinico richiede un percorso nel quale vengano presentate prove adeguate. Non esiste quindi un divieto ideologico che impedisca all’omeopatia di dimostrare la propria efficacia; esiste l’obbligo, comune agli altri medicinali, di sostenere le indicazioni con dati verificabili. Se la richiesta di foglietti illustrativi più completi riguarda composizione, diluizioni, eccipienti e precauzioni, non si pone alcun conflitto con la scienza; qualora servisse invece a introdurre riferimenti a patologie trattabili o benefici clinici senza produrre le prove necessarie, si chiederebbe allo Stato di sostituire con un atto regolatorio ciò che la ricerca non ha dimostrato.
Il fatto che Gemmato sia farmacista rende meno comprensibile il ricorso alla popolarità dei prodotti come argomento politico, perché chi possiede quella formazione conosce la differenza tra sicurezza, autorizzazione alla vendita ed efficacia clinica, così come conosce la responsabilità pubblica associata alle informazioni contenute nel foglietto illustrativo. Partecipare a un incontro con le imprese del settore è pienamente legittimo; accoglierne le istanze senza porre al centro la qualità delle prove significherebbe però permettere che una domanda commerciale e identitaria condizioni la definizione degli standard terapeutici.
La scienza, in questa vicenda, non rappresenta una corporazione che difende il proprio potere contro i cittadini, ma il metodo pubblico attraverso il quale si decide quali affermazioni mediche possano essere considerate sufficientemente affidabili da orientare le cure. La sua autorità non deriva dall’infallibilità degli scienziati, che possono sbagliare, ma dall’esistenza di procedure che rendono gli errori riconoscibili e correggibili attraverso dati accessibili, confronto critico e riproducibilità. Quando la politica sostituisce questo metodo con il peso elettorale di una comunità organizzata, non amplia il pluralismo della medicina, ma semplicemente rende variabile lo standard di prova a seconda della capacità di pressione dei gruppi interessati.
I due episodi del 14 luglio mostrano dunque una medesima disponibilità a considerare negoziabili i limiti stabiliti dalla scienza. Nel primo caso, una procedura speciale offre una riabilitazione politica a sanitari radiati anche per condotte antiscientifiche durante la pandemia; nel secondo, un settore privo di prove convincenti ottiene ascolto istituzionale per richieste che potrebbero attenuare la distinzione tra prodotto registrato e trattamento efficace. In entrambi i casi la maggioranza si rivolge a gruppi capaci di trasformare un tema sanitario in un’appartenenza identitaria e di premiare elettoralmente chi ne riconosce le rivendicazioni. Una maggioranza parlamentare può cambiare le leggi, ma non può rendere efficace un prodotto che non lo è, né trasformare in buona medicina una condotta incompatibile con le prove e pericolosa per il pubblico. Riesce però benissimo a confondere i cittadini, indebolire gli organismi incaricati di proteggerli e premiare politicamente chi ha costruito il proprio consenso sulla sfiducia verso la scienza. Quando basta l’aspettativa di un pugno di voti per produrre questo risultato, la salute pubblica cessa di essere il criterio della decisione per essere sostituita dalla moneta del consenso elettorale.