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l'analisi

Rave party e diritto di sciopero. I paradossi di una norma pensata male e scritta peggio

Michele Faioli

Il decreto legge è stato concepito evidentemente con una certa superficialità. Va abrogato o forse riscritto, tenendo in considerazione i suggerimenti che stanno arrivando dai penalisti e dai costituzionalisti

Ci sono alcune domande che i giuristi del lavoro si stanno ponendo in queste ore. Tra queste ne segnalo almeno due. Sono casi di studio che non sono lontani dalla realtà. La prima domanda è posta in una logica di potenziale difesa in caso di avvio di procedimento penale: se gli organizzatori e i partecipanti a un rave party decidessero di giustificare il proprio raduno come sciopero politico, sarebbe applicabile o meno  l’art. 434 bis c.p. appena introdotto con il decreto del governo?

 

La seconda domanda è suggerita da chi conosce bene come funziona uno sciopero attivato a livello aziendale: quali sarebbero le conseguenze ex art. 434 bis c.p. per i 51 lavoratori che, organizzando e partecipando allo sciopero in quella fabbrica, decidessero di tenere una condotta considerabile pericolosa per la salute o l’incolumità pubblica? Si pensi al caso di uno sciopero anomalo in una raffineria, in un impianto chimico o in una catena di montaggio del settore agro-industriale. Alla prima domanda qualcuno risponde segnalando che si tratterebbe una difesa molto efficace. In fondo, la giurisprudenza costituzionale ci ha insegnato che è reato lo sciopero politico che tende a sovvertire l’ordinamento costituzionale o a limitare le prerogative della sovranità popolare. I rave party di Modena o di Viterbo non  pare abbiano avuto questi scopi. In quei rave party, forse, nella fase iniziale, quella di maggiore lucidità psico-fisica, si ragiona di guerra, pace, mondo, vita, diritti, etc. Una giustificazione di questo tipo, addottata da parte degli organizzatori di un rave party, reso assimilabile anche una forma di sciopero politico, potrebbe creare qualche difficoltà al giudice penale che intendesse applicare l’art. 434 bis c.p.

 

Alla seconda domanda, che è quella più seria, la risposta da dare possiede più aspetti interessanti. Anche il sindacato se ne è reso conto e ha segnalato che c’è un problema di compatibilità con l’art. 39 e l’art. 40 Cost. Nei fatti uno sciopero anomalo o articolato, cioè quelle forme di conflitto collettivo che avvengono a singhiozzo o a scacchiera, nasconde quasi sempre un rischio per la salute o l’incolumità, soprattutto in alcuni settori industriali (energia, chimica, meccanica, etc.). C’è, dunque, un sospetto legittimo di una potenziale applicazione dell’art. 434 bis a casi come quelli appena descritti. Certo, con una lettura costituzionalmente orientata, comunque si metterebbe in salvo, almeno giudizialmente, la libertà sindacale. Cosa si può fare? La norma è stata scritta evidentemente con una certa superficialità. Giuristi esperti di diritto penale e di diritto costituzionale, proprio sul Foglio, hanno sollevato dubbi sull’impostazione e sulla struttura dell’art. 434 bis c.p. La norma va abrogata o forse riscritta, tenendo in considerazione i suggerimenti che stanno arrivando dai penalisti e dai costituzionalisti. Già oggi si può far riferimento alla regolazione esistente. Non si deve, però, in caso di riscrittura, dimenticare l’aspetto sociale che soprattutto la seconda domanda solleva. La verifica della compatibilità con l’art. 39 e l’art. 40 Cost. è il punto centrale da cui muovere per sbarrare la strada a qualsiasi forma di indiretta limitazione al diritto sciopero. 

 

Michele Faioli
Università Cattolica e Cnel 

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