Cent’anni di storia sugli extraprofitti: più contenziosi che gettito

Dal 1915 al 2023, le tasse sugli extraprofitti hanno dato risultati simili, con un gettito inferiore alle attese, difficoltà nel definire cosa tassare e molti contenziosi. Un bilancio che ne ridimensiona efficacia e utilità 

16 SET 26
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Luigi Einaudi (Foto Ansa)

Luigi Einaudi definì “sentimentale” l’imposta sui cosiddetti “extraprofitti”. “Sentimentale”, e cioè non contestabile sulla base di argomenti razionali (che pure abbonderebbero). Ma se la ragione non serve, forse la storia aiuta.
1915: l’imposta sui “profitti dipendenti dalla guerra” colpisce gli utili netti delle imprese eccedenti il profitto medio registrato negli anni di pace anteriori al 1914, con aliquote progressive: dal 5 per cento al 20. Nel 1919 vi si aggiunge un’imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra considerati pari alla somma dei “profitti dipendenti dalla guerra” realizzati fra il 1914 e il 1919. Nel 1920, i “profitti dipendenti dalla guerra” vengono infine sottoposti ad una aliquota del 100 per cento (e dunque confiscati). Gettito? Nelle parole di Einaudi, un “rendimento esiguo”. Conseguenza delle difficoltà definitorie e di accertamento che caratterizzano l’imposta. A valle della guerra, i problemi di liquidità generati dall’imposta e soprattutto dai suoi successivi inasprimenti determinano un vasto contenzioso e situazioni di crisi aziendale. Le pendenze in atto vengono definite per il tramite di accordi forfettari.
1940: l’imposta straordinaria sui “maggiori utili relativi allo stato di guerra” colpisce l’eccedenza del reddito netto d’impresa realizzato durante il periodo bellico rispetto al reddito ordinario di riferimento (calcolato in base alla media dei redditi netti conseguiti dall’azienda negli anni precedenti la guerra, oppure rapportato a una percentuale di rendimento ritenuta normale sul capitale investito). Come già nel primo dopoguerra, viene sostituita nel 1947 dall’imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Anche in questo caso, i risultati sono poco soddisfacenti (anche meno del primo dopoguerra) in virtù delle perduranti difficoltà definitorie e di accertamento e della inadeguatezza dell’apparato amministrativo. Anche in questo caso la norma genera ampi contenziosi che si concludono con definizioni transattive dell’imposta.
2022: l’imposta sugli “utili aggiuntivi realizzati dalle società energetiche” colpisce l’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive ai fini Iva osservato fra l’ottobre 2021 e l’aprile 2022 e lo stesso periodo dell’anno precedente, se pari o superiore al 10 per cento e sopra ai 5 milioni di euro, con una aliquota inizialmente al 10 per cento poi portata al 25. Come in precedenza, l’imposta dà origine a contenziosi legali. Le difficoltà definitorie e di accertamento portano un gettito pari allo 0,2 per cento del pil (a fronte di stime iniziali quattro volte maggiori).
2023: l’imposta straordinaria sugli “extraprofitti bancari” colpisce la parte del margine d’interesse eccedente in modo rilevante (oltre il 10 per cento) lo stesso valore registrato nell’esercizio precedente, con una aliquota del 40 per cento e un limite superiore pari allo 0,26 per cento dell’attivo netto dell’intermediario. A seguito della interlocuzione con le parti coinvolte, si consente agli intermediari di sostituire l’imposta con una specifica forma di rafforzamento patrimoniale. L’affrancamento delle riserve così costituite determina un gettito aggiuntivo dello 0,1 per cento del pil.
Le lezioni della storia sono semplici. Primo, al concetto di “extraprofitto” non corrisponde (e con ogni probabilità non può corrispondere) una univoca e concreta espressione contabile e, di conseguenza, il concetto di “extra-profitto” non dà luogo ad una chiaramente identificata base imponibile. Secondo, ne derivano difficoltà definitorie e applicative che contribuiscono a contenere significativamente la rilevanza – in termini di gettito e quindi ai fini della finanza pubblica – di forme di imposizione sugli “extraprofitti” e che solitamente pongono le basi per un ampio contenzioso. Terzo, i limiti – dal punto di vista del gettito – di imposte sugli extraprofitti si traducono in richieste di ulteriori inasprimenti dell’imposta che possono culminare nella pretesa di aliquote confiscatorie, ovvero nella pretesa di sottoporre a tassazione non solo i flussi ma anche gli stock che presumibilmente si siano formati (come nel 1920 enel 1947). E’ appena il caso di sottolineare come la contemporaneità fra il dibattito sulla tassazione degli “extraprofitti” e la discussione sulla tassazione dei grandi patrimoni non sia affatto casuale: si tratta infatti di ipotesi che rispondono alla medesima logica e che sono strettamente legate (un punto che spesso sfugge ad alcuni sostenitori della tassazione degli “extraprofitti”). Quarto, le difficoltà dal punto di vista del gettito e le previsioni di diffusi contenziosi costringono spesso il legislatore a fare passi indietro (come nel 2023), ovvero a prevedere modalità transattive di definizione delle controversie (come nel 1924, nel 1947 e nel 2022).
Per farla breve, in tutti i casi esaminati, l’esito è solo uno: un gettito deludente accompagnato da un doppio significativo allontanamento: del sistema tributario dai suoi standard di certezza, prevedibilità e trasparenza e del sistema economico dalle sue prospettive di crescita.