La sentenza

La Corte costituzionale: stop all'automatismo del cognome paterno ai figli

Redazione

La Consulta: illegittime le norme che attribuiscono automaticamente soltanto il cognome del padre. La nuova regola prevede che il figlio assuma il cognome di entrambi i genitori, salvo che decidano diversamente e di comune accordo

Sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente soltanto il cognome del padre con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. Lo ha deciso la Corte costituzionale – presieduta da Giuliano Amato – con una sentenza che definisce “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”: “Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.

 

Nel dare notizia della decisione con un comunicato, e in attesa del deposito della sentenza, la Corte spiega che d’ora in avanti “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.

 

In particolare, le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

Nel comunicato, la Corte conclude che sarà “compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione assunta”.

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