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In Germania il costo dell'omeopatia non graverà più sul sistema sanitario
In base a una nuova legge tedesca, le casse dell'assicurazione sanitaria obbligatoria non potranno più rimborsare l'omeopatia e la medicina antroposofica. Dal 2027 poi il divieto sarà esteso in modo definitivo anche a qualsiasi forma di copertura supplementare o contratto integrativo che ne prevedesse il finanziamento
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Foto di Ayla Verschueren su Unsplash
Dal 30 luglio 2026, come previsto dalla legge pubblicata il 29 luglio, in Germania le casse dell'assicurazione sanitaria obbligatoria non potranno più rimborsare l'omeopatia e la medicina antroposofica attraverso le prestazioni facoltative con cui finora alcune di esse cercavano di attirare nuovi iscritti; dal 1° gennaio 2027 il divieto diventerà pienamente operativo e sarà esteso in modo definitivo anche a qualsiasi forma di copertura supplementare o contratto integrativo che ne prevedesse il finanziamento. La decisione tedesca stabilisce un principio semplice: una persona resta libera di acquistare un prodotto omeopatico o di rivolgersi a un medico che pratichi l'omeopatia, ma non può pretendere che il costo sia sostenuto dalla collettività degli assicurati. La libertà di credere nell'utilità di un trattamento rimane intatta; scompare il diritto di trasferirne la spesa sul sistema sanitario quando il beneficio specifico non è stato dimostrato.
L'omeopatia non faceva parte delle prestazioni ordinarie garantite a tutti gli assicurati tedeschi. La sua presenza nel sistema pubblico dipendeva soprattutto dalla facoltà concessa alle singole casse di offrire rimborsi aggiuntivi. Alcune pagavano i prodotti acquistati in farmacia, altre coprivano le visite e la lunga anamnesi omeopatica, durante la quale il medico raccoglie informazioni sui sintomi, sulle abitudini e sulle caratteristiche personali del paziente per individuare il rimedio ritenuto corrispondente. Esistevano anche contratti specifici attraverso i quali le casse organizzavano percorsi di assistenza comprendenti prestazioni omeopatiche. La riforma chiude questi canali. I medicinali omeopatici e antroposofici vengono esclusi dal diritto alla fornitura farmaceutica a carico dell'assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2027 le casse non potranno inserirli neppure tra le proprie prestazioni supplementari, né potranno finanziare le attività professionali collegate attraverso contratti particolari. L'esclusione riguarda quindi i prodotti e i trattamenti, compreso il tempo medico fatturato come assistenza omeopatica.
La motivazione indicata nei documenti preparatori della riforma è esplicita. Per l'omeopatia non esiste una prova scientifica affidabile di efficacia oltre il placebo, secondo gli standard internazionali della medicina basata sulle evidenze. Lo stesso giudizio viene applicato alle prestazioni antroposofiche. In assenza di un beneficio clinico dimostrato, il loro finanziamento non viene considerato compatibile con l'obbligo delle casse di utilizzare le risorse per interventi dotati di utilità medica. Le stime governative attribuiscono all'omeopatia un costo annuale di circa 40 milioni di euro per il sistema assicurativo, comprendendo i medicinali e le prestazioni professionali connesse. La cifra resta incerta perché i pagamenti erano distribuiti tra diversi meccanismi e non sempre venivano registrati in una categoria separata. Nel bilancio complessivo della sanità tedesca si tratta comunque di una somma limitata; tuttavia, proprio la modestia relativa del risparmio chiarisce il significato della scelta. L'omeopatia non viene espulsa dal finanziamento pubblico perché da sola possa compromettere i conti della sanità tedesca. Viene esclusa perché anche una spesa contenuta diventa ingiustificabile quando serve a pagare un trattamento che non ha fornito le prove richieste a qualsiasi altra terapia. Il costo economico si accompagna inoltre a un effetto istituzionale: il rimborso da parte di una cassa sanitaria conferisce al prodotto una legittimazione che il risultato degli studi clinici non gli riconosce.
Per molti pazienti, la disponibilità del rimborso poteva essere interpretata come una conferma dell'efficacia. Se una prestazione è pagata dall'assicurazione sanitaria, è naturale supporre che sia stata sottoposta a una valutazione comparabile a quella prevista per gli altri trattamenti. Nel caso dell'omeopatia questa inferenza era falsa. Le casse la offrivano spesso per ragioni commerciali, poiché la copertura dei rimedi omeopatici poteva rendere più attraente un contratto assicurativo agli occhi di una parte della popolazione. La riforma impedisce che la concorrenza tra casse trasformi la popolarità di una credenza terapeutica in un criterio per distribuire risorse sanitarie. Come è ovvio, nonostante il numero dei 10 milioni di consumatori continuamente sbandiertao per l'Italia dai sostenitori dell'omeopatia, un trattamento può essere richiesto da molti cittadini senza acquisire per questo un'efficacia clinica. Il consenso dei consumatori misura la diffusione di un'abitudine, mentre la prova terapeutica richiede studi capaci di distinguere l'effetto specifico del trattamento dal decorso naturale della malattia, dalle oscillazioni dei sintomi e dalle aspettative del paziente.
Come è noto, l’omeopatia si basa sull’idea che sostanze capaci di provocare sintomi in un soggetto sano possano curarli se diluite ripetutamente, fino spesso a non contenere più alcuna molecola attiva. Le evidenze disponibili non mostrano effetti oltre il placebo. La medicina antroposofica, sviluppata nel Novecento da Rudolf Steiner e Ita Wegman, integra l'omeopatia con pratiche mediche e concezioni spirituali. In entrambi i casi, la riforma tedesca applica lo stesso principio: il finanziamento pubblico richiede prove di efficacia verificabili, non il riconoscimento tradizionale di una disciplina. Di fatto, la Germania possedeva da tempo norme che accordavano una posizione particolare a omeopatia e antroposofia. La definizione di "indirizzi terapeutici particolari" aveva permesso di preservare una zona normativa nella quale omeopatia e antroposofia continuavano a essere considerate pratiche sanitarie legittime anche senza soddisfare pienamente gli standard applicati agli altri trattamenti. La nuova disciplina riduce questa protezione nel punto decisivo del rimborso pubblico.
Negli ultimi anni anche molti ordini medici regionali tedeschi hanno eliminato l'omeopatia dagli elenchi delle qualifiche aggiuntive riconosciute. La decisione attuale si inserisce quindi in un processo nel quale le istituzioni professionali e il legislatore stanno riallineando il riconoscimento dell'omeopatia alla qualità delle prove disponibili. La sua origine tedesca e la sua lunga presenza nella cultura sanitaria nazionale non vengono considerate ragioni sufficienti per mantenerne il finanziamento. Il caso tedesco mostra anche la differenza tra autorizzazione alla vendita e diritto al rimborso. Un prodotto può essere legalmente registrato come medicinale e restare disponibile nelle farmacie senza che ciò comporti il riconoscimento di un'efficacia terapeutica dimostrata. L'autorizzazione stabilisce le condizioni alle quali il prodotto può essere commercializzato; il rimborso impegna risorse collettive e richiede una giustificazione ulteriore, fondata sul beneficio per il paziente.
Questa distinzione viene spesso oscurata nel dibattito italiano. La presenza dei medicinali omeopatici nelle farmacie e la loro disciplina all'interno della legislazione farmaceutica vengono presentate come se costituissero una certificazione della loro efficacia. Il riconoscimento giuridico della categoria indica soltanto che quei prodotti sono sottoposti a determinate regole di produzione, registrazione e vendita. Non dimostra che curino le malattie per le quali vengono acquistati. In Italia i medicinali omeopatici non sono ordinariamente rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, ma il loro acquisto gode della detrazione fiscale prevista per le spese sanitarie. Il contribuente può detrarre dall'imposta il 19 per cento della spesa, secondo le regole applicabili ai medicinali. Una parte del costo viene quindi trasferita sulla fiscalità generale attraverso una minore entrata per lo Stato. La modalità differisce dal rimborso tedesco, mentre il principio economico resta simile: denaro pubblico viene impiegato per agevolare l'acquisto di prodotti privi di efficacia specifica dimostrata.
La scelta tedesca rende ancora più evidente l'anomalia italiana. Nella patria di Hahnemann si è riconosciuto che finanziare con denaro pubblico un trattamento incapace di mostrare un'efficacia oltre il placebo costituisce uno sperpero inammissibile. L'Italia continua a concedergli una detrazione fiscale e discute proposte dirette a rafforzarne il riconoscimento istituzionale. La distanza tra le due scelte riguarda il criterio con cui una democrazia decide quali affermazioni sulla salute meritino di essere sostenute dalla collettività.