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Cattivi Scienziati •
Così la detrazione è diventata una forma di legittimazione fiscale dei prodotti omeopatici
In Italia è possibile detrarre le spese per l'acquisto di terapie omeopatiche. In questo modo però si comunica implicitamente che appartengono allo stesso perimetro razionale delle cure validate. Ma la collettività deve concentrare le scarse risorse su ciò che ha dato prova di efficacia documentata scientificamente
24 GIU 26

Foto Ansa
Come mai in Italia è possibile detrarre le spese per l’acquisto di prodotti omeopatici, allo stesso modo in cui si fa per prodotti e procedure terapeutiche di provata efficacia clinica? Tutto parte da una parola che ha prodotto un equivoco duraturo: “medicinale”. In Europa i prodotti omeopatici hanno ottenuto uno status giuridico di medicinale, ma dentro una categoria separata, costruita soprattutto per governarne produzione, controllo, etichettatura, sicurezza e circolazione sul mercato. La direttiva europea sui medicinali prevede infatti una procedura speciale per i “medicinali omeopatici”, con registrazione semplificata quando il prodotto è destinato all’uso orale o esterno, non riporta indicazioni terapeutiche specifiche e presenta un grado di diluizione ritenuto sufficiente sotto il profilo della sicurezza. In quella procedura il produttore deve documentare qualità, origine dei materiali, metodo di preparazione, diluizione, stabilità e omogeneità dei lotti; non deve dimostrare efficacia clinica secondo gli standard richiesti ai farmaci ordinari. Il termine di “medicinale” attribuito al prodotto omeopatico non costituisce quindi affatto una certificazione pubblica di efficacia terapeutica.
L’Italia ha recepito questo impianto con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che dedica ai medicinali omeopatici una disciplina speciale. L’articolo 16 prevede la registrazione semplificata per i prodotti senza indicazioni terapeutiche, destinati a somministrazione orale o esterna e sufficientemente diluiti; il decreto precisa che, in questo regime, si applicano varie disposizioni sui medicinali, “ad eccezione delle prove di efficacia terapeutica”. L’articolo 17 indica il contenuto del dossier: qualità, omogeneità, ceppi omeopatici, metodo di preparazione e controllo, diluizione, stabilità, autorizzazioni produttive, confezionamento. AIFA ha poi gestito il passaggio dal regime “ope legis” alla registrazione dei prodotti, con scadenze, dossier, tariffe e inserimento in banca dati. Anche qui il senso è chiaro: lo Stato registra e sorveglia un prodotto presente sul mercato; non attesta che quel prodotto curi una malattia. Il problema nasce nel passaggio successivo, quello fiscale. L’articolo 15 del TUIR consente la detrazione IRPEF del 19 per cento per varie spese sanitarie, sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, tra le spese detraibili rientra anche l’acquisto di medicinali omeopatici: lo “scontrino parlante” può riportare la dicitura “omeopatico”, e anche i prodotti privi di AIC possono essere identificati con codici nazionali o privati validi ai fini fiscali. Così una categoria nata per regolare il mercato viene trasformata in una spesa sanitaria fiscalmente agevolata, che è stata invece concepita per rendere meno costose le cure di provata efficacia, non come contenitore per qualunque cosa si venda in farmacia.
Per correggere questa distorsione non serve vietare l’omeopatia, né riaprire la disciplina europea dei medicinali, né impedire alle farmacie di venderla. Basta intervenire sul TUIR, cioè sulla norma nazionale che disciplina quali spese il contribuente può portare in detrazione. La libertà privata di acquistare un prodotto resterebbe intatta. Cambierebbe soltanto una cosa: lo Stato smetterebbe di restituire al contribuente una quota del prezzo pagato per un prodotto la cui categoria regolatoria non richiede la dimostrazione di efficacia terapeutica.
Una formulazione essenziale dell’emendamento potrebbe essere questa:
All’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole relative alle spese sanitarie è aggiunto il seguente periodo: “La detrazione di cui alla presente lettera non spetta per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali omeopatici disciplinati dal capo II del titolo III del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei medicinali antroposofici ad essi assimilati ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del medesimo decreto.”
Si può aggiungere una norma tecnica di attuazione:
“Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, sono adeguate le specifiche tecniche del Sistema Tessera Sanitaria, della dichiarazione precompilata e degli scontrini fiscali ai fini dell’esclusione prevista dal presente comma.”
Per un farmaco antipertensivo, per un antibiotico appropriato, per un vaccino, per un esame diagnostico utile, la ragione della detrazione è il beneficio clinico documentato. Perché bisogna invece finanziare indirettamente con fondi pubblici un costoso placebo, che persino la legge riconosce privo di efficacia clinica documentata? In Francia, patria del maggior produttore del settore, l’autorità sanitaria, dopo una valutazione ampia della letteratura e di circa 1.200 prodotti, ha giudicato l’efficacia non sufficientemente dimostrata per giustificare il rimborso pubblico, facendo proprio questo ragionamento. Perché mai in Italia, dove la mancanza di efficacia clinica dimostrata è riconosciuta dalla legge, si procede invece al rimborso?
In Spagna, nel 2026 il Ministerio de Sanidad ha pubblicato il rapporto tecnico dell’AEMPS, fondato su revisione sistematica della letteratura e valutazioni internazionali, con una conclusione esplicita: non esiste evidenza scientifica che sostenga l’omeopatia come strumento terapeutico efficace e gli effetti osservati sono comparabili al placebo. Il ministero ha precisato anche che, alla data del rapporto, in Spagna non esiste alcun prodotto omeopatico autorizzato con indicazione terapeutica; i 976 prodotti rimasti registrati lo sono tramite procedura semplificata, senza prove di effetto terapeutico e senza possibilità di riportare indicazioni terapeutiche in etichetta, proprio come in Italia. La Spagna però non ha un meccanismo statale generale paragonabile alla detrazione italiana del 19 per cento per l’acquisto dei medicinali: le agevolazioni sanitarie oggi visibili nell’IRPF spagnolo sono, in larga parte, deduzioni o detrazioni autonomiche, con oggetti circoscritti, limiti specifici e finalità mirate, come le spese per malattie, cure odontoiatriche, lenti, disabilità o patologie particolari. L’Agenzia Tributaria le colloca nel manuale delle “deducciones autonómicas”, cioè in un perimetro diverso dalla detrazione sanitaria nazionale generalizzata che in Italia finisce per includere anche i prodotti omeopatici. Questo consente di usare la Spagna come caso politico-regolatorio molto utile: lo Stato può rispettare la classificazione europea di “medicinale omeopatico”, mantenere i controlli di qualità e sicurezza, lasciare i prodotti in farmacia quando rispettano i requisiti formali, e nello stesso tempo impedire che quella registrazione venga trasformata in legittimazione terapeutica o in sostegno economico pubblico.
La logica giuridica di Francia e Spagna è la stessa che potrebbe guidare l’emendamento italiano al TUIR: la categoria regolatoria serve a controllare il mercato, mentre la detrazione fiscale deve sostenere soltanto interventi sanitari fondati su prove di efficacia.
La questione, peraltro, riguarda anche un danno cognitivo palese. Quando lo Stato consente la detrazione di un prodotto, comunica implicitamente che quel prodotto appartiene allo stesso perimetro razionale delle cure validate. Questo messaggio è falso. Il cittadino legge “medicinale”, vede lo scontrino detraibile, trova il prodotto in farmacia consigliato dal proprio medico e conclude che l’efficacia sia stata verificata con gli stessi criteri usati per la medicina basata sulle evidenze. La detrazione diventa così una forma di legittimazione fiscale della pseudomedicina. Il problema cresce quando l’omeopatia viene proposta a persone fragili, a malati cronici, a genitori preoccupati, a pazienti oncologici attratti da promesse “dolci” e “naturali”. Anche l’autorità sanitaria francese, pur discutendo prodotti generalmente a basso rischio diretto, ha richiamato il pericolo che l’uso dell’omeopatia ritardi trattamenti efficaci o allontani il paziente da cure appropriate.
Ogni euro lasciato alla detrazione dell’omeopatia o di qualsiasi pseudomedicina priva di prova clinica di efficacia è un euro sottratto alla prevenzione, agli screening, alla diagnosi precoce, alla presa in carico dei malati reali. Per esempio, mentre si perdono decine di milioni per l’omeopatia, nel 2025 sono stati respinti emendamenti che chiedevano risorse per estendere programmi di screening mammografico, con una cifra di sei milioni di euro annui per tre anni; eppure l’Osservatorio Nazionale Screening aveva ricordato che l’offerta alle donne 45-49 e 70-74 anni resta molto più bassa e diseguale rispetto alla fascia già coperta. Le istituzioni europee raccomandano programmi organizzati di screening mammografico e hanno indicato l’estensione progressiva verso la fascia 45-74 anni come obiettivo di sanità pubblica. Insomma: la questione, alla fine, è piuttosto semplice. Il contribuente può scegliere di comprare omeopatia, e i medici possono decidere di usare un placebo, purchè si astengono dal somministrare allo stesso tempo una serie di balle che distorcono la visione del mondo e della salute. Lo Stato, invece, e la collettività devono concentrare le scarse risorse su ciò che ha dato prova di efficacia documentata scientificamente.