Il governo impugna la legge dell'Emilia-Romagna sul fine vita: "Viola competenze statali"

Per Palazzo Chigi, la legge regionale ha violato una serie di profili di competenza esclusiva dello stato, demandando alle linee guida regionali la definizione di una serie di requisiti, con ciò eludendo i vincoli posti sul punto dalla Consulta

24 SET 26
Ultimo aggiornamento: 17:30
Immagine di Il governo impugna la legge dell'Emilia-Romagna sul fine vita: "Viola competenze statali"

Foto ANSA

Il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio ha deliberato l'impugnazione, di fronte alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10, titolata "Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di suicidio medicalmente assistito". Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri ha rilevato che la normativa regionale si pone in contrasto con gli articoli 2, 32 e 117, secondo comma, lettera l), in materia di ordinamento civile e penale, e 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di tutela della salute. Per Palazzo Chigi, infatti, la legge regionale ha violato una serie di profili di competenza esclusiva dello stato, demandando alle linee guida regionali la definizione di una serie di requisiti, con ciò eludendo i vincoli posti sul punto dalla Consulta. 
Inoltre, proseguono da Palazzo Chigi, "nonostante le proposte di impegno alla modifica assunte dalla regione, l'impianto della legge non garantisce in modo adeguato e concreto la previa effettiva messa a disposizione di un percorso personalizzato di cure palliative e altri sistemi di supporto per evitare il ricorso al suicidio". A quest'ultimo riguardo, le fonti ricordano come, a fronte degli stanziamenti effettuati da questo governo – che hanno incrementato di 40 milioni di euro i fondi per le cure palliative, portandoli complessivamente a 140 milioni – molte regioni siano ancora lontane dal conseguire gli obiettivi di utilizzo sul territorio delle risorse ricevute in quota parte.