Politica
“vivre ensemble” •
Cedu e Costituzione possono insegnare molto sui (giusti) divieti sul burqa
Le preoccupazioni espresse da Amnesty International Italia sul decreto Meloni non vanno di pari passo con le sentenze di Strasburgo. L'istruzione inclusiva deve rispettare la necessità di creare un ambiente favorevole all’apprendimento, alla socialità e all’uguaglianza tra gli studenti
23 SET 26

Foto ANSA
Con un comunicato del 21 settembre Amnesty International Italia ha espresso profonda preoccupazione per le dichiarazioni della Presidente del Consiglio non solo sull’ipotesi di fissare un tetto alla presenza di alunni stranieri nelle classi – limite che, tendenzialmente, le scuole devono già rispettare dal 2010 – ma anche sulla possibile introduzione del divieto di indossare burqa e niqab a scuola. Se resta da capire quanto tali indumenti siano davvero diffusi nelle scuole italiane – la Tecnica della Scuola parla di 500-600 casi – il loro divieto non dovrebbe suscitare particolari divisioni. Burqa e niqab, infatti, non coprono soltanto il capo, ma oscurano integralmente il volto. Diversi Stati europei hanno già introdotto limiti analoghi: da ultimo il Portogallo, mentre la Francia lo fece nel 2010. Proprio il divieto francese arrivò davanti alla Corte di Strasburgo, che nel 2014, nel caso S.a.s. c. Francia, lo giudicò compatibile con la libertà religiosa tutelata dall’art. 9 CEDU. Secondo la Corte, vietare l’occultamento del volto nello spazio pubblico poteva essere necessario per garantire le condizioni minime della vita sociale, quel “vivre ensemble” che presuppone riconoscimento e interazione tra le persone. I critici osservarono che un divieto generalizzato rischiava di essere sproporzionato, perché trattava allo stesso modo qualsiasi luogo pubblico.
Nel caso italiano, però, l’ipotesi sarebbe assai più circoscritta: riguarderebbe la scuola. E se è vero che “la scuola è aperta a tutti”, come stabilisce l’art. 34 della Costituzione, e che il diritto all’istruzione non può essere subordinato a condizioni discriminatorie, è altrettanto vero che la libertà dei genitori di educare i figli, anche secondo precetti religiosi, deve conciliarsi con la necessità di creare un ambiente favorevole all’apprendimento, alla socialità e all’uguaglianza tra gli studenti. La stessa Corte EDU, il 16 maggio 2024, si è pronunciata su un caso ancora più delicato: il divieto di indossare nelle scuole della Comunità fiamminga in Belgio qualsiasi simbolo visibile di appartenenza religiosa. Anche in quel caso ha escluso una violazione dell’art. 9, riconoscendo l’obiettivo di tutelare la neutralità dell’istruzione pubblica. Se dunque divieti persino più estesi rientrano nel margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati, un limite alla copertura integrale del volto nelle scuole non sembra incompatibile né con la CEDU né con la Costituzione italiana, soprattutto se finalizzato a proteggere la vita di relazione degli studenti e delle studentesse in un ambiente aperto e orientato alla parità di genere. Sono sicuro che Amnesty International, alla fine, concorderà.