Sul riconoscimento facciale con l'AI non c'è nessun allarme democratico. Parla Brozzetti (Luiss)

La norma sulle telecamere di sicurezza e sulla conservazione dei filmati contenuta nel decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo ha sollevato molte polemiche. "Ma non c'è nessuna schedatura indiscriminata. Le sole immagini non sono un dato biometrico. L'importante è che si rispetti il limite del bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e quelle di tutela dei diritti individuali", dice il professore


30 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 14:38
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"Le sole immagini? Non sono un dato biometrico. I tempi di conservazione? Ragionevoli. In definitiva non c'è nessuna schedatura indiscriminata e nessun allarme democratico. L'importante è che si rispetti il limite dell bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e quelle di tutela dei diritti individuali". Così dice al Foglio Filiberto Emanuele Brozzetti, ricercatore tenure-track di filosofia del diritto e docente di AI & Data Law presso l’Università Luiss Guido Carli, a proposito della norma sul riconoscimento facciale a opera di telecamere e Intelligenza artificiale. Ieri in Commissione Politiche europee al Senato la maggioranza ha approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo che dovrà essere poi approvato dal governo. Il testo ha sollevato polemiche e l'opposizione ha parlato di Grande fratello della sorveglianza. La norma prevede che alcune immagini catturate dalle telecamere di sicurezza possano essere conservate per sette giorni e, in caso di necessità di ordine pubblico e indagini penali, verranno poi analizzate con l'AI per trarre i dati biometrici.
Uno dei punti più critici è appunto l'articolo 10 e riguarda il riconoscimento facciale a posteriori di indiziati, dopo la commissione di un reato e previa autorizzazione della procura. Per le opposizioni si tratta di un metodo per attuare una schedatura di massa, ma il professore rassicura: "Non si tratta di una bulk collection, una schedatura indiscriminata. Fintantoché vi è un limite, cioè la possibilità di tornare soltanto successivamente, chiaramente entro un tempo limitato, sulle immagini, solo dove vi siano state condotte penalmente rilevanti e di individuare solo ed esclusivamente i soggetti sospetti. Se questo accade ex post, da parte di soggetti a ciò espressamente autorizzati, non c'è nessuna schedatura generalizzata ex ante".
Il comma 3 dell’articolo 10 però consente l’identificazione biometrica automatizzata in tempo reale - che l’articolo 5 dell’AI Act ammette solo per la prevenzione di minacce imminenti (come per esempio il terrorismo), tanto che sul punto ha espresso dubbi anche un portavoce della Commissione europea - di tutte le persone che accedono a luoghi o eventi caratterizzati da esigenze di ordine pubblico, la conservazione di tali dati biometrici per sette giorni e il loro utilizzo laddove nel mentre sia stata accertata la commissione di un reato. Ed è in merito a questa norma che si richiama l’applicazione delle raccomandazioni del Garante della privacy per restare conformi all’AI Act che richiede, riassume Brozzetti, di "contemperare la necessità di sicurezza con quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto alla finalità perseguita". Come detto prima, la norma prevede anche che le immagini raccolte vengano conservate per sette giorni e questo periodo di tempo è "ragionevole" per il professore perché "dà un tempo sufficiente, ma limitato, per ritornare e individuare le immagini".
Una precisazione però è d'obbligo. Il campo largo nelle sue accuse ha parlato di raccolta di dati biometrici indiscriminata, ma l'immagine fotografica o raccolta attraverso un sistema video "non è di per sé un dato biometrico, lo diventa soltanto quando la si converte in una serie di template, come la distanza tra le pupille, quella tra le orecchie, l'ampiezza della fronte, la lunghezza del naso. L'immagine di per sé quindi non è un dato biometrico. Altrimenti anche quando facciamo una fotografia a un panorama e per caso inquadriamo una persona a sua insaputa stiamo trattando dati biometrici". Un altro tema che si pone riguarda chi potrà vedere le immagini raccolte: "Possono accedere solo poche persone individuate e poi ogni accesso è registrato e avviene sempre previa richiesta e autorizzazione del procuratore della Repubblica competente. E anche questo è un qualcosa che assolutamente limita eventuali abusi da parte delle forze di polizia".
Brozzetti definisce le parole del campo largo, che ha alzato la voce invocando un allarme per la nostra democrazia, "una strumentalizzazione retorica" e spiega che "con questa norma stiamo semplicemente adottatndo il regolamento dell'AI Act europeo. L'Ue non ha competenza relativa alla materia di sicurezza che è rimasta agli stati: l'AI Act quindi lascia ai singoli membri la facoltà e la prerogativa di disciplinare come devono". E la stessa cosa è successa per i dati personali, commenta il professore: "In quel caso c'è un regolamento generale valido per i 27 per tutte le materie eccetto quelle di ordine e di sicurezza pubblici per i quali c'è una direttiva, una cornice di norme, che non è direttamente applicabile, ma a cui ciascuno stato deve poi dare attuazione individualmente".
In sostanza, conclude Brozzetti, "nel momento in cui effettivamente vengono recepiti le raccomandazioni del garante, trovo il testo sia da un punto di vista formale che da un punto di vista sostanziale coerente con l'AI Act. Formale perché la materia della sicurezza è materia di competenza esclusiva degli stati membri e da un punto di vista sostanziale perché, adottate tutte quelle cautele, effettivamente possiamo considerare l'attenzione data dall'AI Act ai sistemi di Intelligenza artificiale ad alto rischio assolutamente rispettata".