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Ecco il nuovo testo base della legge elettorale
Il deputato di FdI Angelo Rossi ha depositato in commissione Affari costituzionali un nuovo testo. Donzelli: "Con questo matematicamente impossibile arrivare al 60 per cento dei parlamentari. Siamo aperti a ogni emendamento"

Il deputato di FdI Angelo Rossi ha depositato questo pomeriggio, nel corso dell'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali di Montecitorio, un nuovo testo della legge elettorale. Tra le novità introdotte: la nuova soglia per il premio di maggioranza fissata al 42 per cento (e non più al 40), l'abrogazione del ballottaggio, lo stop al premio in caso di maggioranze disomogenee a Camera e Senato l'inammissibilità delle liste senza l'indicazione del candidato premier all'interno e novità sul voto degli italiani all'estero. Per Giovanni Donzelli, che con Rossi ha curato il dossier: "Così sarà matematicamente impossibile avere una maggioranza oltre il 60 per cento dei parlamentari". Il deputato di FdI ha poi aggiunto: "Siamo aperti a ogni emendamento". Le opposizioni però chiedono tempo: "E' l'ennesima forzatura", dicono i capigruppo del Pd a Montecitorio e Palazzo Madama Chiara Braga e Francesco Boccia.
Qui trovate il testo completo:
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Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica (Nuovo testo C. 2822 Bignami)
PROPOSTO COME TESTO BASE DAI RELATORI
27 maggio 2026
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A 2 allegata al decreto
legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.»
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell’articolo 2, i seggi sono
ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con
l’eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a settanta seggi complessivi da assegnare, alle
condizioni previste dall’articolo 83, a liste presentate a livello circoscrizionale, in favore della coalizione o
della lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le
Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse.».
2. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono
regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A 1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol –
Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i
restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto
disposto dall’articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo non
sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste,
nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all’articolo 83, comma 1, lettere a),
b) e c).».
3. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare
contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto
del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del
censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:
a) l’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente
testo unico;
b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui
all’articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle
condizioni previste dall’articolo 83.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla
tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, sulla base dei
risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai
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soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì
determinate:
a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna
circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti
quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);
b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali
di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera
a).».
4. All’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nome
del candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei
candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità».
5. All’articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei
collegi uninominali» e le parole: «e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse.
6. All’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da
indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra
loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la
dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione.».
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si
presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all’attribuzione
del premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 4, dichiarano altresì il collegamento con partiti o
gruppi politici organizzati presentati, singolarmente o collegati tra loro, per l’elezione del Senato della
Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. »
d) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis».
7. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei
collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini
dell’attribuzione del premio di governabilità».
8. All’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati nella lista dei collegi uninominali
compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ciascuna lista deve presentare candidature in
almeno un terzo delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, fatte salve le
circoscrizioni di cui all'articolo 2»;
c) il comma 1-bis è abrogato;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresì,
in ciascuna circoscrizione in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare
quale premio di governabilità ad esito della distribuzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), liste di
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candidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste,
le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono
presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, che si siano
presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la
sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all’attribuzione
del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei
seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio
di governabilità. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale e la circoscrizione nella quale è presentato.»;
e) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati
presentano esclusivamente liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del
comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di
governabilità ai sensi del comma 2-bis.»;
f) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il numero dei candidati non può essere superiore
al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera b); in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»;
g) al comma 3.1, primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi
uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da
ogni lista o coalizione di liste»;
h) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai
sensi del comma 1 e del comma 2-bis».
9. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «uninominali» è sostituita dalle seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate ai
fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione
del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullità.».;
c) al comma 4, le parole: «Il candidato in un collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «Il candidato
nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
d) al comma 5, le parole: «alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale» sono sostituite
dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis».
10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i
nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «e le liste
di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, di cui all’articolo
18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate»;
11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali ai fini dell’attribuzione
del premio di governabilità »;
12. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) al primo comma, al numero 1-ter), dopo le parole: «programma elettorale» sono inserite le seguenti: «o che
non abbiano dichiarato il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente
del Consiglio dei ministri»;
b) al primo comma, dopo il numero 2), è inserito il seguente:
«2-bis) comunica l’elenco delle liste presentate per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle
liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale
nazionale, il quale:
a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all’articolo 18-bis, comma 1, secondo
periodo; in caso affermativo, comunica l’elenco delle liste in questione agli Uffici centrali circoscrizionali, i
quali le dichiarano non valide;
b) comunica a tutti gli uffici centrali circoscrizionali l’elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste,
dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio
di governabilità; »;
c) al primo comma, il numero 4), è sostituito dal seguente:
«4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 18-bis i nomi dei candidati, per i quali manca
la prescritta accettazione; »;
d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella
dalle liste» sono sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 18-bis »;
e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti:
«delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
f) al primo comma, al numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di
decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito »;
g) il quarto comma è abrogato.
13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è
sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine
da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai
relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell’ordine numerico di cui
all’articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentati ai fini dell’attribuzione del premio
di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato
dal suddetto sorteggio. Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l’elenco
dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio
di governabilità, come comunicati ai sensi dell’articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b);».
14. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le
parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilità».
15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale, nello stesso
rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo
ordine di presentazione. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono
riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del
premio di governabilità.»;
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b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di più liste collegate in coalizione, i
rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilità sono posti all'interno di un rettangolo più ampio»;
c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale»
sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati delle liste presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilità»;
d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono
sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilità»;
e) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalle
seguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilità ad essa collegati»
2) al secondo periodo, le parole: «sul nome del candidato uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « nel
rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del
premio di governabilità».
16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della
lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione
ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».
17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque
valido a favore della lista»;
b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle
seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del
premio di governabilità» e le parole: «il candidato non è collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti
candidati non sono collegati».
18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione
nel collegio uninominale» sono soppresse;
b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono
soppresse;
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c) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Prende altresì nota dei voti espressi nel solo
rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilità collegati a più liste»;
d) al comma 3-bis, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse.
19. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono
soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «e per i singoli candidati» sono soppresse.
20. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera b) è abrogata;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei
voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti
espressi nel solo rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo
comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale
dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti
espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna
lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare
a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;
d) la lettera d) è abrogata;
e) la lettera g) è abrogata;
f) la lettera h) è abrogata.
21. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali» sono sostituite dalle seguenti:
«dagli Uffici centrali circoscrizionali e fermo restando quanto stabilito all’articolo 2, ultimo periodo»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «fatto salvo, per le liste» sono sostituite dalle seguenti: «a esclusione delle
liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e fatto salvo, per le liste»;
c) al comma 1, lettera e):
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione
dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;
2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi
uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono
soppresse;
3) al numero 2), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi
uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono
soppresse;
4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
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«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al
medesimo numero 1) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in
una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella regione medesima;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;
d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale
nazionale dei voti validi;
e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo verifica se nell’elezione del
Senato della Repubblica la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale, individuata ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3-bis, del
presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) e verifica se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento
del totale nazionale dei voti validi espressi nell’elezione del Senato della Repubblica;
e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo,
assegna alla lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della
lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi e procede ai sensi
della lettera f);
e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le
verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, l’Ufficio procede ai sensi del comma 1-
bis;»;
e) al comma 1, lettera f):
1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto» fino a: «primo comma.» sono sostituite dalle seguenti:
«procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e
le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale
di ciascuna di queste, determinata ai sensi, rispettivamente, delle lettere c) e a) del presente comma.»;
2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente
comma» con le seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole liste»
f) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) verifica se il numero dei seggi assegnati alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio
di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi
complessivi;
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi
effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla
lettera f-bis) abbia dato esito positivo prosegue ai sensi del comma 1-ter»;
g) al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito sul piano nazionale» fino a: «lettera f) del
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide
la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera
f)»;
h) al comma 1, lettera h):
1) le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»;
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2) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei
seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali
costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;
3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a),»;
i) al comma 1, lettera i):
1) le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter)»;
2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso
negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi
nono e seguenti»;
l) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1–bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l’Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera b) secondo quanto disposto ai sensi del comma 1, del presente articolo, lettere
f), g), h) ed i).
1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l’Ufficio centrale
nazionale, ferma restando l’applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera equinquies) procede come segue:
a) assegna alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un totale di
centocinquanta seggi; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero
150, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell’effettuare tale divisione non tiene
conto della parte frazionaria del quoziente;
b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli centosessantaquattro
seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse
da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali
nazionali per il numero 164, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di
ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le
quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio;
1-quater. L’ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le
elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.
1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma
1, lettera e-quinquies), sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte
le circoscrizioni, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 18-bis, nelle sole circoscrizioni in cui non sono state
presentate liste circoscrizionali, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b) alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui
all’articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. »;
m) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di
liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità».
22. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale centrale nazionale le
comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, procede:
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a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o coalizione di
liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;
b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello
di cui all’articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio:
1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle
liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera
del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude
dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse
assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2.
3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi
ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi
attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei
quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi
sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non
utilizzata.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell’articolo
83, comma 1-ter, procede come segue:
a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle
liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono
assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono
assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste di
maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale
delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro
assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;
b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per
il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione
di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra
decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre
elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a),
ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore
è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi
assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di
attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le
parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste
corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso
negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono
stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna,
nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;
d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste.
A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».
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23. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
c) il comma 6 è abrogato;
d) al comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».
24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è sostituito dal
seguente:
«1-bis. Il deputato eletto nella lista dei candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità
e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista dei candidati presentata ai fini dell'attribuzione
del premio di governabilità».
25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), alle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, è assegnato, nell'ambito della
medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, nel caso in cui
la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale
fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione,
della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo
l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste
facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo
l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è assegnato
alla lista di cui al secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale percentuale di collegio. »;
b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5».
26. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 93-quinquies. – 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle
disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al
presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono
eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le
modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2.
2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali si collegano
con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi
dell’articolo 14 e che si siano presentate nella circoscrizione ai sensi del comma 4. La dichiarazione di
collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella
scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi
dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome e il cognome
del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel
collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.
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3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data
di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli
depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato
si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal
contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le
donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La
dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei
nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. I partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione al fine di concorrere
per l’attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale con le modalità di cui all'articolo 93-
septies, comma 2, possono dichiarare il collegamento in una coalizione. Le dichiarazioni di collegamento in
coalizione devono essere reciproche, sono effettuate contestualmente al deposito del contrassegno di cui
all'articolo 14 e hanno effetto solo per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Non si applicano ai
partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione i commi 3 e 3-bis
dell’articolo 14-bis.
5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio
plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio
plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera
dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla
metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco,
da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti
all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che
concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto
salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.
7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle
candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte
d'appello di Trento.
Art. 93-sexies. – 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il
modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio
uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti
entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui
il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi
dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il
rispettivo ordine di presentazione.
2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio
uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i
rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti
sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La
larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia
rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di
lista.
3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo
contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista
e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono
validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste
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collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da
ciascuna nel collegio uninominale.
Art. 93-septies. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data
dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei
voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti
espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo
93-sexies, comma 4, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio
divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il
numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di
ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera
del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato
i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste;
f) individua le liste singole e le coalizioni di liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almeno
al 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste
e le coalizioni; a tal fine:
a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni di cui alla lettera
f) del comma 1 per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale
circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista
per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori
resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna
coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti
medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti
dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine
di presentazione.
93-octies. 1. Nelle circoscrizioni oggetto del presente Titolo, nessuno può essere candidato in più di un
collegio uninominale, a pena di nullità.
2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni oggetto del presente Titolo o nelle liste
presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol non può essere candidato in un’altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate
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ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell’assegnazione dei seggi
nei collegi plurinominali.
3. Il candidato in un collegio uninominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol può essere
candidato in una delle liste di candidati, a sé collegate, presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio
plurinominale della medesima circoscrizione. »;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
27. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «candidatura nel
collegio uninominale o più di una» sono soppresse.
28. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei
collegi uninominali e» sono soppresse.
29. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite
dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge. Dopo la tabella H del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunte le tabelle H-bis e H-ter di cui all'allegato 2 alla presente legge.
Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993»,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: « dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla
più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « riportati
dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali,
i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto
Adige/Südtirol, per l’assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi
plurinominali di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L’assegnazione
dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con
l’eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a trentacinque seggi complessivi da assegnare, alle
condizioni previste dall’articolo 16-bis, a liste presentate a livello regionale, in favore della lista singola o della
coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le
Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. »;
c) Il comma 2-bis è abrogato;
d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
« 2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati
riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini
elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:
a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio
di governabilità, alle condizioni previste dall’articolo 16-bis;
b) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di
ciascuna circoscrizione regionale, dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1,
detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma;
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c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali
di ciascuna circoscrizione regionale, di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al
comma 1. »;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. La regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è costituita in un unico collegio uninominale »;
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi
della legge 30 dicembre 1991, n. 422. »;
g) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente
« 4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 non sono non sono computati nella
determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione
del totale nazionale dei voti validi, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c). ».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « suddivise in collegi uninominali
e collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « suddivise in collegi plurinominali, fatti salvi i collegi
uninominali delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, e con l’eventuale
attribuzione del premio di governabilità di trentacinque seggi distribuiti tra le circoscrizioni regionali con le
modalità di cui all’articolo 1, comma 2-ter ».
3. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si
presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all’attribuzione
del premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 2, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi
politici organizzati presentati, singolarmente o collegati tra loro, per l’elezione della Camera dei deputati, ai
sensi degli articoli 14 e 14-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: « nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale » sono sostituite dalle
seguenti: « circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È ammessa la presentazione di liste anche in una sola
regione. »;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici
organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali
ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e non presentano liste di
candidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis,
comma 2-bis, del medesimo testo unico. »;
c) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il numero dei candidati non può
essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell’ambito della distribuzione di cui
all’articolo 1, comma 2-ter, lettera c). In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né
superiore a sei »;
d) al comma 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: « presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali
della regione » sono sostituite dalle seguenti: « , a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali
da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;
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2) al terzo periodo, dopo le parole: « L’Ufficio elettorale regionale » sono inserite le seguenti: «
trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o
coalizione di liste, ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, all’Ufficio centrale nazionale, il
quale »;
3) dopo l’ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « L’Ufficio centrale nazionale comunica a tutti
gli uffici elettorali regionali l’elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste
circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità. ».
5. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o
coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni
regionali, ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, come comunicati ai sensi dell’articolo 9, comma
4-bis, ultimo periodo. ».
6. All’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: « il venticinquesimo anno di età
» sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore età ».
7. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: « e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale »
sono sostituite dalle seguenti: « , i nominativi dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei
candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità » e il
secondo periodo è soppresso;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso
di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti
da ciascuna nel collegio plurinominale ».
8. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera b) è abrogata;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio
plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, che sono
attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti
da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno nel solo
rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio
di governabilità collegati a più liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il
totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così
ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i
maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi »;
d) la lettera d) è abrogata;
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e) la lettera g) è abrogata;
f) la lettera h) è abrogata.
9. All’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « da tutti gli Uffici » sono sostituite dalle seguenti: « dagli Uffici » e dopo le
parole « elettorali regionali » sono inserite le seguenti: « e fermo restando quanto stabilito all’articolo 1,
comma 4-bis »;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « inferiore all’1 per cento del totale, » sono inserite le seguenti: « a
esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e » e le parole
da: « ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute » fino alla fine della
lettera sono soppresse;
c) al comma 1, lettera e):
1) l’alinea è sostituito dal seguente: « individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla
ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti: »;
2) al numero 1), le parole da: « ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute » fino alla fine del numero sono soppresse;
3) al numero 2), le parole da: « , nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano
raggiunto la percentuale di cui al numero 1), » fino alla fine del numero sono soppresse;
4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni
di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
almeno in una regione;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;
d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
« e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e
2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento del
totale nazionale dei voti validi;
e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo verifica se nell’elezione
della Camera dei deputati la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale, individuata ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) e verifica se essa abbia conseguito
almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell’elezione della Camera dei
deputati;
e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito
positivo, attribuisce alla lista o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale
individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, pari a
trentacinque seggi e procede ai sensi della lettera f);
e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe
le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, l’Ufficio procede ai sensi del comma
1-bis; ».
e) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
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« f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1,
comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e
2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali
regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo
così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per
il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi
assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è
dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione.
Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno
dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o lista singola di cui alla lettera e-bis); ».
f) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
« f-bis) verifica se il numero dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito
il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotredici
seggi complessivi;
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi
effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai
sensi del comma 1-sexies;
f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, l'Ufficio prosegue ai sensi
del comma 1-ter; ».
g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l’Ufficio procede, per ciascuna regione, alla
distribuzione dei seggi di cui all’articolo 1 comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le singole liste
individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra
elettorale regionale di ciascuna di esse, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e
seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-sexies.
1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l’Ufficio procede come segue:
a) ferma restando l’attribuzione dei trentacinque seggi di premio di governabilità ai sensi del comma 1,
lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un
numero di seggi pari alla differenza tra il totale dei seggi attribuiti ai sensi del comma 1 lettera f) e il numero
78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al
comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato al periodo precedente.
b) in ciascuna regione in cui è stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), è corrispondentemente
assegnato un seggio alla coalizione o lista singola diversa da quella cui è stato attribuito il premio di
governabilità che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore
resto non utilizzato, ovvero in caso non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra
elettorale regionale.
1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano
svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica.
1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del
comma 1, lettera e-quinquies, sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali
in tutte le circoscrizioni regionali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, nelle sole circoscrizioni regionali in
cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui
all’articolo 1, comma 2-ter, lettera a) alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità
secondo la procedura di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
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Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, comma 1,
periodi secondo e seguenti.
1-sexies. Al termine delle operazioni l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai
sensi del comma 1, lettera e); la coalizione o lista singola eventualmente assegnataria del premio di
governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies); l’assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e
alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovvero
nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter. ».
10. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
« Art. 17. – 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-sexies dell’articolo 16-bis l’Ufficio
elettorale regionale procede:
a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla
coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;
b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui
all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste,
divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già
determinato dall’Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo così il relativo quoziente di coalizione.
Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la
cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore
cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall’Ufficio
centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell’articolo 16-bis,
comma 1-sexies, nonché dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1
del presente articolo.
3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in più collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale
procede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero
di seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali è determinato ai sensi:
a) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e
alle liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi
1 e 1-ter;
b) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e
alle liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1-bis
e 1-quater.
4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede alla
distribuzione dei seggi assegnati al collegio tra le liste con le seguenti modalità:
a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle
liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio
stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio di
cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria
decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la
maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude
dall'assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse
assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2;
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c) successivamente, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista
corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In
caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la
minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore
di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente
di attribuzione non utilizzata.
5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede con le seguenti modalità:
a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è
stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione, e
il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito
denominati, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per
determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun
gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;
b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza
per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di
ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta
cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle
cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a),
ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore
è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi
assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e divide il prodotto
per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il
numero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di
assegnazione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste
corrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In
caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi
sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li
assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;
d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di
liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c). ».
11. All’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono
sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 7 ».
12. Alla rubrica del titolo VII, le parole: « che eleggono un solo senatore e per la regione » sono sostituite dalle
seguenti: « Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e ».
13. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole: « nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore » sono sostituite dalle seguenti:
« nel collegio uninominale della regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste » e le parole: «Trentino-Alto Adige»
sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
b) alla lettera a), le parole: « nelle regioni che eleggono un solo senatore » sono soppresse.
14. Al comma 1 dell’articolo 20-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è premesso il seguente:
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« 01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili ».
15. All’articolo 21-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: « nel collegio uninominale
di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige » sono
sostituite dalle seguenti: « in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e TrentinoAlto Adige/Südtirol ».
16. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, di cui
all’allegato 3 alla presente legge.
Art. 3.
(Modifiche alla legge 3 novembre 2017, n. 165)
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, è abrogato.
Art. 4.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)
1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104,
volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all’estero, nell’osservanza dei
seguenti principi:
1) introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolga
in modo da evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati;
2) disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misure
per contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale;
3) disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l’introduzione di modalità volte a consentire la
verifica dell’identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o
coercizione nell’esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo;
4) introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso per
corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall’estero.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è corredato di una relazione tecnica che dia conto della
neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti
mezzi di copertura. Si applica l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Qualora, alla data di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, non sia entrato in vigore il regolamento di cui al comma 1, trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.