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Scavalcare le regole. Il caso Salvini

Il ministro dell'Interno, la vicenda Diciotti e la poca attenzione dei governi per il diritto. Inutile lamentarsi della giudizializzazione della politica. Parla Sabino Cassese

Professor Sabino Cassese, Salvini ha ragione nel sostenere che la Giunta per le elezioni e per le immunità del Senato deve rispondere negativamente alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio pervenuta il 23 gennaio, che lo riguarda, in quanto accusato di sequestro personale aggravato?

Bella questione, relativa ai rapporti tra politica e regole, nonché alle relazioni tra alleati di governo. Cominciamo con il dire che il ministro dell’Interno ha assunto due posizioni divergenti. Prima ha detto, con sicurezza da guascone, che si sarebbe difeso nel giudizio, non dai giudici. Poi, dopo aver “letto” – come ha dichiarato – ha cambiato idea ed ha chiesto ai suoi alleati di governo di sostenerlo nel rispondere negativamente. Il M5s è nell’imbarazzo, ma finirà per votare negativamente.

   

Per salvare il governo.

Non solo. Anche perché scoprirà lentamente quel che dispone la legge costituzionale numero 1 del 1989, che ha modificato una norma della Costituzione del 1948 e ha regolato i modi di attuazione della nuova disposizione. In sostanza, la nuova regola costituzionale prevede che il ramo del Parlamento del quale il ministro fa parte stabilisca se vi è un interesse pubblico nelle sue decisioni. In caso positivo, sbarra la strada al giudizio che lo riguarda. In caso negativo, apre la strada e il ministro è sottoposto alla giurisdizione ordinaria. Insomma, i nostri ministri stanno studiando. Lo fanno con qualche ritardo, in modo saltuario ed affrettato. A questo punto, il Salvini seconda versione e il M5s (quando si renderà conto della necessaria soluzione negativa) riconosceranno la correttezza del ragionamento del ministro dell’Interno, che, in sostanza, afferma: sono ministro di questo governo, di cui esprimo gli indirizzi (non c’è bisogno di esibire decisioni collegiali: potrebbe il titolare di un ministero così importante non parlare a nome dell’intero governo?); dovete quindi riconoscere la causa di giustificazione e sbarrare la strada ai giudici; quindi, dovete votare no; altrimenti, smentite un indirizzo che ho espresso quale ministro dell’Interno, che fa parte dell’indirizzo politico del governo, e, quindi, la coalizione non può tenersi in piedi. Tutta questa agitazione, in sostanza, dipende dalla lentezza del procedimento di apprendimento collettivo dei membri del governo.

    

Ma c’è anche l’altro aspetto: Salvini vuole salvare se stesso.

Certo: sa che, sottoposto a giudizio, può essere condannato e che potrebbe dover uscire dalla scena politica, nella quale fa la parte del prim’attore, per poter passare qualche tempo – se va bene – assegnato ai servizi sociali, in un ospizio o altro organismo, come Berlusconi.

     

Quindi, lei dà ragione all’attuale maggioranza, se la coalizione si tiene sbarrando la strada ai giudici?

Piano, piano. Dico che il ministro dell’Interno ha ragione nel chiedere coerenza ai suoi alleati, non dico che abbia fatto bene nel dare quegli ordini relativi alla nave Diciotti e nell’obbligare 177 immigrati ed equipaggio a restare a bordo. La norma del 1989 ha escluso la “giustizia politica”, non la “giustificazione politica”. C’è ora da chiedersi se questa resiste ad una prova di legittimità, perché, contrariamente a quanto il ministro dell’Interno sostiene, il fatto che egli sia stato votato dal popolo non lo mette al di sopra della legge. Questo è un altro capitolo di quell’ideale manuale di diritto pubblico che i membri del governo stanno studiando un poco alla volta, un capitolo al quale non sono ancora giunti, nel quale si spiega anche che la rappresentanza politica non consiste in un “mandato”, che il popolo avrebbe dato al ministro.

   

C’è stato sequestro di persona?

Non c’è dubbio. Né un voto negativo del Senato lo smentirebbe, perché esso – se e quando sarà dato – significa soltanto che l’atto contro la legge è stato commesso in nome di un interesse superiore.

   

Allora tutto bene: l’interesse superiore giustifica il sequestro.

Vorrei esprimere un’opinione che va oltre. Penso che i giudici si siano soffermati soltanto sul reato di sequestro di persona, trascurando altri aspetti della questione. C’è una norma del diritto internazionale, quella che fa divieto di respingimento. L’allontanamento forzato è vietato. Vanno fatti accertamenti persona per persona. In diritto internazionale, vi sono molti precedenti, come quello dell’infrazione commessa dal governo degli Stati Uniti nel periodo 1972-1981 nei confronti dei rifugiati da Haiti. Questa norma si collega con quella della Costituzione italiana che riconosce il diritto di asilo a chi proviene da un paese che non riconosce i diritti che la Costituzione italiana garantisce ai propri cittadini. Come si può respingere in generale, se non si identifica la provenienza di ciascuna persona e non si accerta quale è il regime delle libertà del suo paese? Dico, quindi, che vi sono ulteriori violazioni normative da considerare (e una attenta lettura della Convenzione del diritto del mare e della Convenzione di Amburgo potrebbe far sorgere altri seri dubbi di legittimità sull’azione del governo), anche se non tutti gli atti illegittimi sono anche illeciti. Tanto più che l’Italia è stata già condannata nel 2012 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo proprio per violazione del divieto di respingimenti collettivi, dopo che un’indagine per abuso d’ufficio a carico del ministro dell’Interno Maroni era stata archiviata (un’altra condanna per un altro caso simile abbiamo avuto dalla stessa Corte nel 2015).

    

Ma il ministro si difende con una ulteriore argomentazione, usata anche nel caso Sea Watch. Obbligare immigranti e equipaggio a restare a bordo dipende anche dalle trattative in corso con altri Stati dell’Unione, per la loro ricollocazione. 

Ma è stato giustamente osservato che quello di “coinvolgere l’Europa” è un “auspicio politico”. Aggiungerei che questo mostra anche le contraddizioni della posizione del ministro dell’Interno, sovranista a giorni alterni: una volta vuole che lo Stato faccia valere le sue ragioni, un’altra chiede l’intervento di autorità sovranazionali. E’ nello stesso tempo, sovranista e sovranazionalista.

      

Ma non è questa l’unica sua contraddizione.

Sì, ce ne sono altre. Alcune si rivelano nella memoria presentata dal governo alla Corte europea dei diritti dell’uomo, alla quale si sono rivolti il comandante della nave Sea Watch e il suo capo missione. Altre derivano dal carattere strumentale della chiusura dei porti. Sarà possibile presidiare i 24 porti maggiori e il numero doppio di porti minori? E che dire dei circa 8 mila chilometri di coste (qualche attento giornalista ha già calcolato in diverse migliaia gli approdi su coste e spiagge, mentre il burbanzoso ministro dell’Interno fa azioni dimostrative)? Più in generale, ha senso fare la voce grossa in una situazione come quella dei rapporti tra Europa e Africa, dove la seconda è di dimensioni demografiche tanto più ampie e la prima di ricchezza tanto maggiore?

     

Quindi, le misure che si stanno studiando, che riguardano il codice della navigazione, saranno anche esse inefficaci?

L’articolo 83 del codice della navigazione consente di limitare transito e sosta di navi mercantili in acque territoriali per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Noti: “Navi mercantili” e “acque territoriali” (cioè per una zona di 12 miglia nautiche). Si può essere sicuri dell’efficacia di tali interventi? E non debbono anch’essi rispettare i limiti costituzionali e di diritto internazionale che ho prima ricordato?

    

Quale è la sua valutazione di fondo?

Che c’è una tale sproporzione tra annunci e misure esemplari, e tra azioni messe in opera e possibili risultati, da far pensare che questa sia tutta un’azione propagandistico-elettorale. Non credo che l’azione del ministro dell’Interno possa essere inquadrata nell’ambito di indirizzi di governo: c’è troppa sproporzione tra gli interventi compiuti e i possibili risultati, troppa contraddizione tra prove di forza e princìpi del diritto internazionale e del diritto costituzionale. Prevedo che non finirà qui e che i giudici che hanno presentato la domanda di procedere possano sollevare conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale perché non è possibile che l’esistenza di una causa di giustificazione copra qualunque violazione del diritto (in questo caso, penale, internazionale e costituzionale). La Corte costituzionale si è già, nel 2012, detta preoccupata di interpretazioni che vadano nella direzione dell’ampliamento dell’area delle immunità costituzionali. Se i governi agiscono con tanto poca attenzione per il diritto, ci si può, poi, lamentare della giudizializzazione della politica?

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