LaPresse/Elisa Contini

Come funziona lo scrutinio con la nuova legge elettorale

Peppino Calderisi

In che modo saranno comunicati i risultati delle elezioni da parte del Viminale la notte tra il 4 e il 5 marzo? Ecco lo schema messo a punto dal ministero dell'Interno 

Al Direttore - In che modo saranno comunicati i risultati elettorali da parte del Viminale la notte tra il 4 e il 5 marzo? Considerata la relativa complessità del sistema elettorale (un sistema misto per il 63 per cento proporzionale e il 37 per cento uninominale maggioritario), la domanda non è affatto banale, perché i dati dei candidati uninominali, a seconda che siano collegati ad una sola lista oppure a più liste, saranno trattati diversamente, in base alle norme di legge. Infatti, i voti espressi apponendo un solo segno sul nome del candidato uninominale collegato ad una sola lista potranno essere attribuiti subito dalla sezione elettorale alla lista stessa, mentre nel caso di collegamento con più liste il riparto di tali voti tra di esse, in proporzione ai voti ottenuti nel collegio uninominale – come prescrive la legge – non potrà essere effettuato direttamente dalla sezione elettorale, ma sarà possibile, giocoforza, solo dopo aver conosciuto i dati di tutte le sezioni elettorali del collegio (e sarà effettuato in via ufficiosa dal Viminale e in via ufficiale dagli uffici elettorali presso le Corti d’Appello). Cosa accadrà allora? Assisteremo inizialmente alla comunicazione di dati non omogenei che pertanto sovrastimeranno i dati delle liste singole, ad esempio M5S e Leu, rispetto a quelli delle liste coalizzate del centrodestra e centrosinistra, come temuto da alcuni commentatori (vedi, ad esempio, l’articolo di Marco Esposito sul Mattino del 17 febbraio scorso)? Avremo solo alla fine dello scrutinio i dati reali, differenti da quelli parziali per molti punti percentuali, con tutte le conseguenze politico-mediatiche che una tale forma di comunicazione comporterebbe?

  

Non sarà così, i dati comunicati saranno invece omogenei (salvo che per un aspetto analizzato più avanti) grazie all’eccellente lavoro svolto dal ministero dell’Interno che ha predisposto tabelle di scrutinio e verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione che rappresentano il massimo della semplicità, chiarezza e trasparenza. Lo schema delle tabelle e dei verbali si può denominare “ABC” e si può riassumere come segue.

  

Nelle tabelle A sono riportati i voti attribuiti ai candidati uninominali (segno apposto solo sul loro nome oppure segno apposto solo sul contrassegno della/di una lista collegata oppure due segni apposti su entrambi). In base alla comunicazione dei dati delle tabelle A sarà pertanto possibile seguire l’andamento dello scrutinio per ciascun collegio uninominale, vedendo chi via via è in testa e chi alla fine vince il collegio. Nelle tabelle B sono riportati invece i voti corrispondenti ai segni apposti solo sui nomi dei candidati uninominali. Nelle tabelle C sono infine riportati i voti corrispondenti ai segni apposti sui contrassegni delle liste. Come si può facilmente dedurre, i voti di cui alla Tabella A devono corrispondere necessariamente alla somma dei voti contenuti nella tabella B più i voti contenuti nella tabella C. Una metodologia di registrazione dei dati che consente immediatamente la loro verifica e quadratura. Si tratta del modo più efficace che si possa immaginare per evitare errori e assicurare la trasparenza dello scrutinio. In base alla comunicazione dei dati delle tabelle C sarà pertanto possibile seguire l’andamento dello scrutinio per le diverse liste, attraverso il raffronto di dati tra loro omogenei, ancorché parziali. Infatti, questi dati, nella fase iniziale dello scrutinio, non comprenderanno ancora – per tutte le liste, sia quelle singole sia quelle coalizzate – i voti B espressi apponendo un segno solo sui nomi dei candidati uninominali. Solo quando il Viminale avrà ricevuto i risultati di tutte le sezioni elettorali di un collegio uninominale potrà effettuare il riparto di tali voti tra le liste coalizzate, in proporzione ai voti ottenuti nel collegio stesso. E solo in questo momento, ai fini della comunicazione, trasferirà – sia per le liste singole che per quelle collegate – i voti B di quel collegio uninominale nei dati C relativi ai voti delle liste. Si tratta della modalità migliore, considerata la struttura della legge, per consentire la comunicazione di dati omogenei per tutte le liste.

  

C’è solo da augurarsi che anche gli istituti demoscopici che effettueranno le proiezioni la notte delle elezioni siano a conoscenza della metodologia di registrazione e comunicazione dei dati predisposta dal Viminale e ne tengano adeguatamente conto con la corretta lettura dei risultati delle sezioni scelte come campione. Un’avvertenza fondamentale è però necessaria. L’omogeneità dei dati comunicati dal ministero dell’Interno non potrà mai essere assoluta. Infatti, i voti espressi apponendo un segno solo sui nomi dei candidati uninominali potrebbero essere percentualmente diversi a seconda che si tratti di candidati meno noti e pertanto meno soggetti a ricevere solo suffragi personali (come potrebbe essere per i candidati del M5S), ovvero di candidati più noti (come i candidati del centrodestra e centrosinistra). Se questa ipotesi si rivelasse fondata, tra i dati C delle liste che saranno comunicati inizialmente (dati che per tutte le liste non comprenderanno ancora i voti espressi per i soli candidati uninominali) e i dati C comunicati nella parte finale dello scrutinio potrebbe pertanto esserci un divario (a prescindere da altri fattori relativi alla parzialità dello scrutinio), con una relativa sovrastima per le liste i cui candidati uninominali sono meno noti e una relativa sottostima per le liste i cui candidati uninominali sono più conosciuti e oggetto di maggiori suffragi personali. Un divario certamente molto più contenuto rispetto a quello che si sarebbe registrato qualora il Viminale non avesse predisposto lo metodologia di registrazione e comunicazione dei dati “ABC”, ma che potrebbe comunque essere significativo. Secondo un mio calcolo, questo divario tra la fase iniziale e quella finale dello scrutinio potrebbe essere anche di due-tre punti percentuali (a prescindere, ripeto, da altri fattori derivanti dalla parzialità dello scrutinio) qualora, ad esempio, il rapporto tra i voti B espressi per i soli candidati uninominali e i voti C delle rispettive liste, divergesse di dieci punti percentuali per le due tipologie di candidati prima specificate. La consultazione dei dati delle tabelle B durante lo scrutinio consentirà di verificare il numero dei voti espressi solo per i candidati uninominali a seconda che siano collegati ad una o più liste e quindi consentirà anche di calcolare il loro eventuale divario percentuale, al fine di comprendere se i primi dati C comunicati saranno o no sovrastimati per le liste singole e sottostimati per le liste coalizzate (anche ai fini del superamento delle soglie di sbarramento).

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