Violenza sessuale, o il danno delle norme che vogliono essere anche un messaggio

Quando le norme sono scritte con lo stesso spirito con il quale si scrive uno slogan, causano solo guai. L’episodio della 13enne aggredita sessualmente dal commesso bengalese e l'ipocrisia populistica in purezza

14 SET 26
Ultimo aggiornamento: 09:17
Immagine di Violenza sessuale, o il danno delle norme che vogliono essere anche un messaggio

Foto Lapresse

Le virulente polemiche sorte intorno all’episodio della 13enne aggredita sessualmente dal commesso bengalese, e soprattutto le modalità di diffusione mediatica della notizia, costituiscono il segno più lampante dei danni catastrofici causati da norme penali segnate dalla insana pretesa di assolvere (anche) finalità ideologiche e di “messaggio” politico-culturale. La riforma del reato di violenza sessuale del 1996 rappresentò per molti versi una svolta storica nel progresso civile del nostro paese, soprattutto per aver finalmente collocato quel genere di reati nel capo dei delitti contro la persona e non più dei delitti contro la morale pubblica. Ma la scelta, sistematica e semantica, di qualificare con la sola e comune dizione di “violenza sessuale” sia le “violenze carnali” che gli “atti di libidine violenti” fino ad allora vigenti, piegò invece impropriamente la norma al tributo ideologico e simbolico.
Quando le norme sono scritte con lo stesso spirito con il quale si scrive uno slogan, causano solo guai. Si volle dire: qualunque atto sessuale posto in essere senza consenso è una violenza sessuale, e ogni distinzione anche solo semantica ci riporterebbe agli intollerabili cascami culturali del codice penale fascista. Senonché, qualunque titolazione si voglia dare alla rubrica di un reato, nella esperienza umana di ciascuno di noi appare inconfutabile che non tutti i comportamenti riconducibili a quella ipotesi di reato vengano percepiti con eguale giudizio di disvalore. E questo è talmente ovvio che la stessa riforma del 1996, sotto il cappello di quella ottusa forzatura ideologica, contemplò e regolò comunque questa incancellabile verità, prevedendo la riduzione della pena nientedimeno che “fino a due terzi” in caso di violenze sessuali di “minore gravità”.
Un pastrocchio, perché la medesima norma dice: non azzardatevi a chiamare altrimenti che violenza sessuale anche quei comunque riprovevoli comportamenti che fino ad allora la giurisprudenza descriveva come “toccamenti intrusivi, baci forzati, palpeggiamenti non consentiti” etc; ma poi affida alla totale discrezionalità del giudice di applicare esattamente ad essi (a quali altri, sennò?) una diminuzione della pena (“fino a due terzi”) addirittura superiore a quella che il codice fascista prevedeva per i c.d. “atti di libidine violenta” rispetto alla “violenza carnale” (un terzo). Ipocrisia e stupidità populistica in purezza. Se non bastasse, è utile sapere che inevitabilmente l’anno scorso la Corte costituzionale, dopo aver preso atto che questa formidabile diminuente può trovare applicazione anche per violenze sessuali aggravate (ad es. se commesse – guarda tu – in danno di minorenni), ne ha esteso l’applicabilità – rimessa ancora una volta alla discrezionale valutazione giudiziaria del caso concreto – perfino alla violenza sessuale di gruppo, che è quella, tra tutte, la più gravemente sanzionata. Possono dunque accadere, norme alla mano e come è del tutto ovvio che sia, anche violenze sessuali di gruppo “di minore gravità”, con pena diminuibile fino a due terzi. Insomma, ecco a voi, in tutto il suo splendore, un fulgido esempio di irredimibile ottusità del politically correct: in nome della ortodossia semantica, si è preferito affidare ambiti di discrezionalità davvero giganteschi al giudice, piuttosto che prevedere definizioni normative testuali più rigorose e soprattutto vincolanti per il giudice medesimo. Se queste nozioni elementari che mi sono qui limitato a riassumere fossero state doverosamente approfondite in occasione della vicenda del commesso bengalese, sarebbe rimasto del tutto immutato e legittimo il diritto di criticare la scelta cautelare del gip torinese del solo obbligo di firma e non del carcere come richiesto dal pm (questione ora infatti al vaglio dei giudici del Riesame); ma almeno ci saremmo risparmiati il vergognoso ricorso alla metodica, cinica e volgare manipolazione della verità, che ha sobillato gli animi, inferocito la pubblica opinione, seminato odio e veleno.
L’ordinanza della gip di Torino descrive in modo inequivocabile una condotta consistita – uso qui la vecchia terminologia giurisprudenziale – in “palpeggiamenti non consentiti” verso la povera ragazza. Quindi “violenza sessuale su minore” – e di questo odioso reato il responsabile pagherà certamente il fio – ma nessuno “stupro di una bambina”, come ho sentito urlare o scrivere a caratteri cubitali non dai soliti leoni da tastiera, ma innanzitutto da direttori di quotidiani – come dire – fatti e rifiniti, da opinionisti di prima fascia e da esponenti della politica ai suoi massimi livelli anche istituzionali. La responsabilità primaria, come ho qui cercato di raccontare, è certamente della sciagurata scelta normativa di negare distinzioni semantiche a comportamenti la cui diversa gravità vien poi riconosciuta dalla stessa legge, “nascosta” dalla previsione di una attenuante addirittura demolitoria. Ma la scelta di chi, per responsabilità e funzioni assolte, non ha esitato un secondo a venire meno al proprio dovere di informare la pubblica opinione nel rispetto minimo della verità dei fatti, ha scritto una delle tante pagine umilianti della politica che ci tocca ormai vivere, in questi tempi così difficili.