Il populismo giuridico che fa rimpiangere il Codice Rocco

La politica che condanna e assolve in base al giudizio del "popolo": dal caso Roggero alla morte a Bologna di Fakir sino all'imputabilità dei minori di 18 anni
27 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 08:11
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Foto di Claudio Furlan per LaPresse

L’umanità ha vietato la vendetta privata. Ha abbandonato il giudizio di Dio (le ordalie, come il cammino sui carboni ardenti) e il giudizio diretto del “popolo” (Gesù o Barabba), a favore di organismi come i giudici nelle diverse modalità che si sono succedute. Ora sono i governanti a sollecitare il giudizio del “popolo”, delegittimando così il sistema di giustizia. L’accurato sondaggio di Alessandra Ghisleri pubblicato ieri sulla Stampa fa riflettere ben oltre il caso Roggero. Il 45,4 per cento ritiene si trattasse di legittima difesa, quando non vi è un solo giurista che non abbia condiviso la valutazione dei giudici. Uno stesso 45,4 per cento condivide “La difesa è sempre legittima”, slogan che oggi si traduce nella proposta di legge del sen. Borghi, unanimemente respinta da tutti i giuristi e palesemente incostituzionale. Le sparate di Elon Musk sarebbero irrilevanti se non vi fosse stato il silenzio/assenso? dei nostri vertici governativi. Ma irrilevante non è stata la campagna di esponenti del governo che hanno oscillato tra il giudizio che si trattasse di legittima difesa contro ogni evidenza, e la critica alla pena sproporzionata, quando era vicina al minimo con tutte le attenuanti. Il 53,2 per cento è favorevole alla grazia: abbiamo visto l’interferenza sulle prerogative del capo dello stato, e, con la pretesa della grazia subito, la delegittimazione della Cassazione. Altra questione è un eventuale grazia parziale che, come in altri casi, dopo un periodo di carcere consentirebbe l’accesso a misure alternative. Il 71,2 per cento vorrebbe escludere radicalmente ogni risarcimento, proposta irrazionale e incostituzionale, laddove un serio confronto sarebbe sulle proposte di meccanismi di riduzione.
Quando i vertici stimolano il giudizio immediato del popolo nulla vi si sottrae: caso bolognese Fakir. Il ministro dell’Interno ha già deciso in senso favorevole agli agenti, altri hanno già condannato. Le indagini si prospettano non brevi, anche per complesse analisi sui dati emersi nell’autopsia. Si è abbandonata la dizione “scudo penale”, che non vi è più dopo, a quanto si dice, la moral suasion del Quirinale. Si sarebbe voluta impunità sempre e comunque per le forze dell’ordine. Proprio accertando con trasparenza modalità e limiti si rende omaggio a chi deve esercitare l’uso legittimo della forza, spesso ponendo a rischio la propria incolumità, come avvenuto in Val Susa. L’iscrizione nel nuovo registro 45 bis è divenuta sostanzialmente irrilevante: l’indagine si deve fare e agli iscritti nel nuovo registro si assicurano tutte le garanzie degli indagati iscritti nel mod. 21. Si è insistito sulla presunzione di innocenza e poi, per ragioni di propaganda, si finisce per rilanciare lo stigma colpevolista della mera iscrizione nel registro degli indagati. L’unico dato positivo è la giusta indicazione di “priorità” con il termine di 120 giorni per le indagini; fermo restando che, se non fossero sufficienti, le indagini andranno comunque avanti, con la iscrizione nel normale registro degli indagati.
Ma sull’altare della propaganda si sacrifica ogni giorno: con l’ennesimo “decreto INsicurezza” è l’ora della imputabilità dei minori di 18 anni. Da quando l’ordinamento prevede saggiamente una gamma di misure sanzionatorie intermedie non vi è più la secca alternativa tra il proscioglimento per incapacità e la pena carceraria. A livello nazionale i proscioglimenti per incapacità sono meno dell’1 per cento (dati del ministero Giustizia). Pm e giudici minorili da sempre sono tenuti a valutare caso per caso la effettiva maturità/imputabilità del minore di anni 18. A nulla cambierebbe la introduzione di una “presunzione di imputabilità”, perché comunque davanti alla giustizia vi è una giovane persona e non il tipo astratto del “delinquente minorile”. Si ignora poi che la direttiva Unione Europea 2016/800: art 7.2 ”il minore indagato o imputato in procedimenti penali è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione individuale tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità specifiche del minore”. Dobbiamo davvero rimpiangere il rigore giuridico del “fascista” Codice penale Rocco che nel 1930 dettava l’ineccepibile art. 52 sulla legittima difesa e l’altrettanto ineccepibile art. 98 sull’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore.