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Al direttore - Con riferimento all’articolo di Ermes Antonucci intitolato “Separare i magistrati dai parenti. L’incredibile caso del tribunale di Bergamo”, pubblicato sul Foglio in data 16 aprile 2026, chiedo la pubblicazione della presente rettifica ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n.47.
Lo scritto, nel trattare la posizione mia e di mia moglie, dott.ssa Carmen Santoro, omette circostanze essenziali, già esistenti al momento della pubblicazione, offrendo così al lettore una ricostruzione gravemente incompleta e fuorviante. Già al momento della presentazione della domanda per il posto semidirettivo presso il Tribunale di Bergamo, nella dichiarazione relativa ai possibili profili di incompatibilità, avevo infatti esplicitamente rappresentato, d’intesa con mia moglie, l’impegno a rimuovere ogni causa ostativa, evitando la nostra contemporanea permanenza negli uffici giudiziari di Bergamo. Tale impegno non è rimasto sul piano delle mere intenzioni. Pur non essendo ancora intervenuta la deliberazione del Plenum del Csm, e non essendo dunque la nomina ad oggi formalizzata né in alcun modo scontata, la dott.ssa Santoro ha presentato, in data 11 aprile 2026, domanda di trasferimento in prevenzione, con finalità conoscitiva, anche in funzione della rimozione di ogni profilo ostativo e affinché il Csm possa tenerne conto in vista del prossimo bando di trasferimento ordinario (previsto per il mese di maggio p.v.).
Si tratta di una circostanza decisiva, poiché dimostra che il tema richiamato nel pezzo era stato considerato e affrontato sin dall’origine con piena consapevolezza e mediante iniziative concrete, assunte ben prima della deliberazione finale del Csm e dunque in termini del tutto diversi da quelli prospettati al lettore.
Parimenti inesatta è l’affermazione secondo cui “una volta nominato il magistrato (incompatibile), nulla assicura che i famigliari che determinano la situazione di incompatibilità si trasferiranno altrove”. Tale assunto, infatti,
nella specie è smentito non soltanto dalla già citata presentazione, prima della pubblicazione del pezzo, della domanda di trasferimento in prevenzione, ma anche dalla circostanza che l’ordinamento prevede specifici strumenti e procedure per l’accertamento e la rimozione delle situazioni di incompatibilità, fino all’adozione dei conseguenti provvedimenti di trasferimento d’ufficio da parte degli organi competenti.
Anche la conclusione secondo cui il Tribunale di Bergamo starebbe diventando “un curioso caso di studio di incompatibilità eclatanti tra magistrati e i loro parenti” propone al lettore una qualificazione suggestiva e screditante, formulata come se si trattasse di circostanze già verificatesi e pienamente acclarate, mentre, per quanto qui interessa, si è in presenza di una situazione potenziale, già considerata dagli interessati e già oggetto di iniziative concrete finalizzate ad evitarla preventivamente.
Rilevo infine che, prima della pubblicazione, né io né mia moglie siamo stati contattati per fornire chiarimenti o precisazioni su circostanze evidentemente delicate e determinanti ai fini di una corretta comprensione dei fatti.
Chiedo pertanto che la presente rettifica sia pubblicata integralmente, con evidenza identica a quella dell’articolo lesivo della reputazione della dr.ssa Santoro e del sottoscritto, sia nell’edizione online, sia in quella cartacea del quotidiano. Distinti saluti.