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tornano i manettari

L'assurdo caso di Simone Uggetti, l'ex sindaco di Lodi ri-presunto colpevole

Ermes Antonucci

La Cassazione ha annullato la sentenza che assolve in Appello il primo cittadino. Le motivazioni devono ancora essere depositate, ma il processo mediatico è già ripartito

La corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con la quale nel maggio 2021 l’ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, era stato assolto in Appello a Milano dall’accusa di turbativa d’asta in un processo riguardante gli appalti per la gestione di due piscine comunali. La sentenza di appello aveva a sua volta annullato quella di primo grado, con cui Uggetti era stato condannato a una pena di dieci mesi di carcere e 300 euro di multa. Il clamore determinato dall’assoluzione (nel maggio 2016 Uggetti venne arrestato e sospeso dalle funzioni di sindaco, per poi passare 25 giorni in carcere e 10 ai domiciliari) spinse l’ex capo politico del M5s Luigi Di Maio – attraverso una lettera al Foglio – a scusarsi pubblicamente per la gogna praticata dai grillini contro Uggetti, esponente del Partito democratico nei giorni successivi al suo arresto. 

Le motivazioni della sentenza di Cassazione, che determinerà un nuovo processo di appello, devono ancora essere depositate, eppure i megafoni del giustizialismo hanno già colto l’occasione per rinnovare il processo mediatico contro Uggetti e alimentare la polemica politica. “Ora Di Maio chiederà scusa a pm e tribunale?”, ha scritto in maniera provocatoria il Fatto quotidiano. Come se l’inopportunità di una pratica barbarica come la gogna mediatico-giudiziaria dipendesse dall’esito della sentenza giudiziaria e non dall’inciviltà che essa di per sé comporta. M5s e Lega strumentalizzarono infatti l’arresto di Uggetti per fini politici, pensando bene di presentarsi a Lodi, in campagna elettorale, con i propri capi politici e aizzare le folle mimando gesti delle manette. Questi sono fatti, è storia di un linciaggio in stile medievale. E la storia non potrà essere cancellata, anche se la sentenza di condanna dovesse diventare definitiva.

Quanto al merito della vicenda giudiziaria, questa si basa sugli appalti per la gestione di due piscine comunali dal modestissimo rilievo economico (negli anni precedenti, la gestione comunale degli impianti aveva prodotto utili per 7-8mila euro annui, inducendo il comune a erogare costantemente contributi a copertura delle perdite). Nel 2016 Uggetti, rispettando quanto promesso in campagna elettorale, decise di mettere a gara la gestione degli impianti, interloquendo durante la predisposizione del bando con un avvocato che sedeva nel consiglio di amministrazione sia della società che poi si sarebbe aggiudicata la gara sia della municipalizzata di controllo (su nomina dello stesso Uggetti). Da qui l’accusa di turbativa d’asta, già fortemente ridimensionata in primo grado (i giudici, pur condannando l’ex sindaco, evidenziarono “l’assenza di interessi di utilità economica reale e personale dalla turbativa d’asta”) e poi bocciata in appello. Per i giudici di secondo grado, i contatti tra Uggetti e il legale di fiducia del comune furono del tutto legittimi, non comportando alcuna “incidenza indebita e collusiva sul bando di gara”. Per la corte non ci fu nessun reato, né “sviamento di potere”, nemmeno “nell’esercitare quel margine discrezionale di intervento riconosciuto dalla legge per l'esercizio di poteri di indirizzo”. Al contrario, i giudici avevano rintracciato negli atti di Uggetti “l’acclarato perseguimento di obbiettivi corrispondenti all’interesse pubblico” e “l’assenza di un fuorviante interesse di carattere economico”. 

La decisione dei giudici si era basata su una “interpretazione costituzionalmente orientata” delle norme, secondo cui non si devono “punire indiscriminatamente le mere irregolarità formali attinenti all’iter procedimentale, irregolarità che, invece, debbono essere idonee a ledere i beni giuridici protetti dalla norma”. A parere dei giudici d’appello, il bene tutelato dal reato di turbativa d’asta non è la “mera regolarità formale dell’asta”, ma “l’interesse della pubblica amministrazione”. E in questo caso l’interesse del comune era stato tutelato. Vedremo se le motivazioni adottate dalla Cassazione contesteranno proprio questa interpretazione. Nell’attesa, piuttosto che rispolverare la ghigliottina qualcuno farebbe meglio a studiare la vicenda e i suoi profili giuridici.

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