La strage di via d'Amelio. Foto Imagoeconomica

Teoremi e verità

Massimo Bordin

La Trattativa, un copione già scritto basato su un’inchiesta metafattuale. Berlusconi, imputato ombra

Bisognerà leggerle quelle cinquemila pagine, tutte. Ma in sostanza non servirà a nulla. Certo ci saranno capitoli significativi, questioni aggrovigliate che sarà interessante capire come siano state sciolte, frasi rivelatrici del modo di ragionare dei giudici estensori, anzi qualcuna di esse si può già citare. Bisogna però tenere conto che si tratta dell’estensione di un abbozzo di sceneggiatura per un copione già scritto sui giornali, nelle adunate delle “agende rosse”, i cui sventolatori hanno presidiato tutte le udienze del processo, nelle commemorazioni, all’interno dell’ultima delle quali il deposito delle migliaia di pagine è avvenuto con ammirevole sincronizzazione. E’ perfino riduttivo parlare di circo mediatico-giudiziario, l’inchiesta fin dalle sue prime mosse si è collocata su un piano non solo metagiuridico ma addirittura metafattuale. Si è proposta una suggestione e a essa sono stati piegati i fatti. La sentenza chiude questo percorso limitandosi a recepirne i vari passaggi senza nemmeno tentare di ordinarli secondo i canoni di una dimostrazione giuridica. Quando si scrive che “circostanze logiche fattuali inducono a non dubitare” si vuol dire in modo un po’ oscuro che, non essendoci prove, ci si affida a deduzioni sulla base di un pregiudizio. C’è una frase rivelatrice, già segnalata qui ieri, sulla quale è utile tornare più analiticamente. Quando la sentenza si occupa del nesso, addirittura un rapporto di causa e effetto, che i giudici individuano fra l’iniziativa del Ros di contattare Vito Ciancimino e la strage di via D’Amelio troviamo scritto che l’azione dei carabinieri “può certamente avere determinato” la strage. Mettere insieme la possibilità e la certezza stride perché un concetto esclude l’altro. In italiano avrebbero dovuto scrivere “può ben avere determinato” ma sarebbe stato evidente che si trattava di un’ipotesi, di una deduzione suggestiva. Mettendo l’avverbio della certezza hanno provato a elevare a prova la deduzione. In questo e in altri casi decisivi, le deduzioni, come minimo azzardate, si sviluppano sulla base di fatti provati molto relativamente. Restiamo su questo caso. Per i giudici l’accelerazione della strage di via D’Amelio si fonda sul fatto, dato per acquisito, che gli incontri fra i carabinieri e Vito Ciancimino fossero finalizzati a una trattativa a distanza con Riina volta a far finire le stragi – per la verità c’era stata solo quella di Capaci – in cambio di concessioni alla mafia. Il generale Mori ha sempre sostenuto che gli incontri avevano come obiettivo la collaborazione di Ciancimino nella cattura di Riina, ma proprio alcune parole pronunciate dal generale come testimone in un processo a Firenze, quando ha raccontato che, per invogliare Ciancimino a collaborare, gli aveva spiegato che le stragi non avrebbero portato a nulla se non a un ulteriore giro di vite che avrebbe danneggiato anche lui, vengono considerate come la prova dell’avvio della trattativa con Riina. L’arresto di Riina poco tempo dopo, a opera proprio dai carabinieri di Mori non modifica la lettura dei fatti da parte della sentenza. Così il fatto viene piegato al teorema.

   

Una procedura diversa

Nel caso del famoso papello, l’elenco scritto delle richieste mafiose, la procedura è diversa. La tesi difensiva è accolta. Il pezzo di carta prodotto da Massimo Ciancimino è chiaramente una patacca, ne conviene anche la sentenza che però aggiunge che non si può escludere che il vero papello esista. In alcuni casi la sentenza supera e rincara le tesi accusatorie. SullaTrattativa come movente dell’uccisione di Borsellino i pm non avevano particolarmente insistito, tenendola nel campo delle possibilità. Diventa invece un caposaldo nella sentenza, entrando in urto frontale con la recente sentenza di Caltanissetta, che invece la Trattativa nemmeno considera fra le cause della strage. Tutti questi sono solo alcuni primi esempi del modo di procedere di una sentenza che ha un’altra caratteristica importante: riaprire attraverso Dell’Utri il capitolo Berlusconi, senza peraltro aggiungere nulla a quanto in un quarto di secolo alcuni magistrati palermitani hanno messo insieme senza esito alcuno. Il Cavaliere rimane così nell’inedita figura dell’imputato ombra.