"La testimonianza del Presidente della Repubblica è espressamente prevista dal Codice di procedura penale che disciplina infatti le modalita' della sua assunzione, tuttavia deve tenersi conto dei limiti contenutistici che si ricavano dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 dicembre 2012 e pertanto la testimonianza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano richiesta dal pubblico ministero può essere ammessa nei soli limiti delle conoscenze del detto teste che potrebbero esulare dalle funzioni presidenziali, pur comprendendo in esse le attività informali". Recita così il provvedimento con cui i giudici della Corte d’assise di Palermo accolgono la richiesta dei pm sulla deposizione del Capo dello stato nel processo per la trattativa Stato-mafia. Ferrara Il processo sulla trattativa è una boiata pazzesca - Cerasa Mori, la rotta dei pataccari - Ora parla il generale Mori - Scarica il saggio di Giovanni Fiandaca sulla Trattativa