Il voto di scambio, nella sua accezione giuridica, consiste in un contratto illecito tra un elettore e un candidato, o un’organizzazione che intende favorirlo, basata sulla scambio del voto, che in qualche modo deve essere documentato (il che contraddice il principio della segretezza), con benefici ricevuti personalmente. E’ bene ricordarsene, visto che la polemica politica pre-elettorale tende a determinare un’estensione del concetto di “voto di scambio” allo scopo di sminuire l’avversario, attraverso la forzatura logica di apparentare a un reato specifico la promessa di benefici estesi a intere categorie, che rappresentano invece l’effetto di scelte politiche o amministrative annunciate del tutto legittimamente.