Un momento della scorsa inaugurazione dell’anno giudiziario della Cassazione (foto LaPresse)

Come scrivono i giudici

Claudio Giunta

Provate a leggere ordinanze e sentenze dei tribunali: quello del diritto è un linguaggio a sé, lontano dall’italiano standard e incomprensibile al Lettore Non Giurista. Un’indagine

Premessa molto personale. Devoto lettore di Kafka, io ho una paura innata di tutto ciò che riguarda la sfera dell’amministrazione, del controllo e della giustizia. Apro con ansia gli estratti conto della banca, le bollette, e in generale ogni busta che abbia stampato il logo di un ufficio pubblico nello spazio del mittente. Diffido degli esseri umani presi da soli; ma gli esseri umani organizzati in ufficio agenzia ministero mi terrorizzano. Una volta Equitalia mi ha contestato una cartella esattoriale e io ho pagato la multa senza neppure verificare se avevano ragione, tanto mi stomacava l’ipotesi di dover ricevere, e dover rispondere a, ‘comunicazioni ufficiali’. Non ho mai avuto guai giudiziari e spero di non averne mai, ma se ne avessi è probabile che – condannato innocente in primo grado – non farei appello per evitarmi la pena delle scartoffie, delle marche da bollo.

 

Ciò detto, e scontate le paturnie individuali, mi sembra abbastanza allarmante il fatto che un cittadino italiano più colto della media (sì: moi) abbia serie difficoltà a capire, tra l’altro, il testo delle leggi del suo paese e le circolari ministeriali che governano l’università in cui lavora. Ci sono certamente casi in cui le leggi e le circolari devono essere un po’ complicate, perché complicata è la materia che intendono normare; ma nella generalità dei casi il cittadino, specie il cittadino colto, dovrebbe poter capire senza difficoltà. E che dire delle sentenze, gli atti che decidono del destino di un essere umano? Dovrebbero essere cristalline, e argomentate in maniera quasi geometrica. E invece.

 

Nella primavera del 2017 ha fatto molto discutere un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che negava al boss mafioso Totò Riina, condannato a vari ergastoli, la possibilità di uscire dal carcere per ragioni di salute (Riina sembrava essere in fin di vita). L’ordinanza risale in realtà al 2016, ma ci sono voluti alcuni mesi prima che la Corte di cassazione si pronunciasse sul ricorso che contro quell’ordinanza avevano presentato i legali di Riina. Con la sentenza del 22 marzo 2017 la Corte ha deciso di annullare l’ordinanza del tribunale bolognese e di rinviare l’incartamento allo stesso tribunale “per un nuovo esame”. Di qui la polemica. Si vuole davvero – hanno scritto i giornali, si è letto nei social network – scarcerare un pluriomicida? Merita davvero, Totò Riina, la morte dignitosa che lui ha negato a tante decine di persone innocenti? Qui non importa naturalmente entrare nel merito della questione. Importa invece leggere qualche passo della sentenza della Cassazione, per avere un assaggio del più temibile (ma anche del più importante, in una nazione che si voglia dire civile) tra i “linguaggi tecnici”, il linguaggio del diritto.

 

Aggiungo che l’esempio è preso davvero a caso. Di sentenze simili ne verranno scritte decine e decine ogni giorno. E, mi dicono amici giuristi, questa – forse anche perché proviene dal più alto dei nostri organi giudiziari – è scritta anche meglio di moltissime altre. Tra l’altro, io l’ho cercata e l’ho letta spinto da un sentimento di ammirazione e gratitudine, perché da quello che avevo letto sui giornali mi era parso che la Corte di cassazione, annullando l’ordinanza del Tribunale di Bologna, avesse dato prova di equilibrio e saggezza. E non ho cambiato idea dopo aver letto la sentenza, a mio parere ineccepibile (e ben ragionata) sul piano del contenuto. Sul piano della forma mi pare invece che ci sia da trasecolare.

 

Diffido degli esseri umani presi da soli; ma gli esseri umani organizzati in ufficio agenzia ministero mi terrorizzano

La Corte di cassazione comincia, com’è consuetudine, riassumendo l’ordinanza sulla cui legittimità è chiamata a decidere. “L’ordinanza escludeva…”: così iniziano ad argomentare i giudici, e il Lettore Non Giurista (d’ora in poi LNG) trova già strano che per il riassunto venga scelto un tempo verbale di gestione abbastanza difficile come l’imperfetto indicativo, quando sarebbe tanto più comodo usare il presente o il passato prossimo (“L’ordinanza esclude”, “L’ordinanza ha escluso”). Il LNG immagina che questa sia la prassi, che a usare l’imperfetto si insegni nelle facoltà di Giurisprudenza, e che alla domanda “E perché?” di uno studente sfacciato il docente risponda serafico “Perché è prassi”. Accettiamo dunque anche noi che sia prassi, non fermiamoci su queste minuzie.

 

L’ordinanza escludeva, inoltre, il superamento, nel caso in esame, dei limiti inerenti il rispetto del senso d’umanità di cui deve essere connotata la pena e del diritto alla salute e, in relazione al particolare aspetto del rischio di insorgenza di eventi cardiovascolari infausti, affermava che, proprio in considerazione della idoneità della struttura penitenziaria ad apprestare interventi urgenti, lo stato di detenzione nulla aggiungeva alla sofferenza della patologia, essendo il rischio dell’esito infausto pari e comune a quello di ogni cittadino, anche in stato di libertà.

 

Come insegnano le grammatiche, le doppie negazioni sarebbe meglio evitarle, quando si può, perché possono generare confusione. Invece di dire “nego di non averti visto” diciamo “sostengo di averti visto”, e tutti ci saranno grati. E’ vero che a volte la doppia negazione ha una sfumatura di senso diversa dalla frase affermativa, una sfumatura che è ben legittimo voler esprimere. Se dico “non sono sfavorevole” non sto dicendo esattamente che “sono favorevole”, sto dicendo qualcosa come “non mi oppongo”. Ma nel passo della sentenza che abbiamo appena citato la prima frase di questo periodo lunghissimo ci lascia per un attimo (o anche per più di un attimo) nel dubbio. Il LNG ci mette un po’, infatti, a capire che escludere il superamento dei limiti inerenti il rispetto del senso di umanità significa “affermare che i limiti del rispetto del senso di umanità non sono stati superati”, ovvero che “nel caso in esame il senso di umanità è stato rispettato”. Come si vede, la parafrasi è ardua un po’ per gli incisi che s’intromettono in un periodo già in sé difficile da capire (inoltre, nel caso in esame) e un po’ perché le parole non sono ben scelte: “limiti inerenti il rispetto del senso di umanità”, per quanto il LNG se lo giri nella testa, e tralasciando il fatto che si dice inerente al non inerente il, non ha proprio senso in italiano. Né le cose migliorano andando avanti. Abbiamo – ricostruendo la sintassi tutta spezzata della sentenza – una pena che dev’essere “connotata del senso di umanità” (forse si voleva dire temperata, caratterizzata dal?), degli “eventi cardiovascolari infausti” che saranno forse un infarto, e poi… E poi, soprattutto, parole che sembrano stare lì come riempitivo, e che oscurano il significato anziché chiarirlo (“in relazione al particolare aspetto del rischio di insorgenza di eventi cardiovascolari infausti”: non sarebbe meglio così?), e parole che si combinano male, che non dicono veramente ciò che gli scriventi sembrano voler dire. In “nulla aggiungeva alla sofferenza della patologia” sembra che a soffrire sia la patologia; e in “essendo il rischio dell’esito infausto pari e comune a quello di ogni cittadino” si capisce che i giudici intendono dire che Riina ha tante possibilità di morire d’infarto (“esito infausto”) quante (“pari e comune”) ne hanno i suoi connazionali, solo che la frase non è scritta in italiano. Procediamo.

 

"Lo stato di decozione" è, per il Lettore Non Giurista, un ostacolo insormontabile che neanche la Treccani aiuta a sormontare

In particolare il Tribunale evidenziava l’altissimo tasso di pericolosità del detenuto […: il che rendeva] impossibile effettuare una prognosi di assenza di pericolo di recidiva del predetto, nonostante l’attuale stato di salute, non essendo necessaria, dato il ruolo apicale rivestito dal detenuto, una prestanza fisica per la commissione di ulteriori gravissimi delitti nel ruolo di mandante.

Il senso è: Riina è ancora pericolosissimo, benché malato, perché dal momento che è il capo di Cosa Nostra non ha bisogno di commettere in prima persona dei delitti, può semplicemente affidarne l’esecuzione ad altri. Il senso – fate la prova – è davvero questo, e soltanto questo. Ma per esprimerlo i giudici adoperano delle perifrasi che più che lette vanno decrittate, tanto sono cervellotiche e involute: “ruolo apicale rivestito dal detenuto”, per dire che è il capo della mafia; “effettuare una prognosi di assenza di pericolo di recidiva del predetto” (quattro complementi di specificazione di fila, quando bastava scrivere “è impossibile escludere che Riina sia ancora pericoloso e commetta altri reati”); “non essendo necessaria … una prestanza fisica per la commissione di ulteriori gravissimi delitti”, per dire che i mandanti non devono per forza di cose scoppiare di salute per perpetrare i propri crimini (qui tra l’altro, e non sarà l’unico caso, la ricerca di una parola astratta per dire “stare bene in salute” fa inciampare gli estensori del documento nel termine prestanza: che in italiano non significa “buona salute” ma “forza e bellezza”, ed è insomma del tutto fuori luogo dato che si sta parlando di un moribondo).

 

Lo stile non cambia andando avanti. I periodi non si accorciano, il concreto non prende il posto dell’astratto, gli incisi continuano a frammentare l’argomentazione:

 

Il ricorrente, nello specifico, si duole che nella valutazione dei presupposti per l’applicazione degli istituti di cui all’art.147 cod. proc. pen. e 47 ter comma 1 ter, legge n. 354 del 1975 (nessun ulteriore cenno risulta invece, nel corpo del ricorso, all’art.146 cod. pen.), il provvedimento impugnato adotta una motivazione apodittica, illogica e contraddittoria, laddove alle premesse sul grave stato di infermità fisica del detenuto istante trae comunque le conclusioni per escludere la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti suddetti.

 

In più si aggiunge qualche piccolo errore di sintassi: il verbo all’indicativo anziché al condizionale (“si duole … che il provvedimento adotta”), il cattivo uso delle preposizioni (“alle premesse … trae» anziché “dalle premesse … trae”); e si toccano vertici di autentico virtuosismo nella smaterializzazione del lessico: la frase “le conclusioni per escludere la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti suddetti” contiene cinque sostantivi, tutti astratti, tutti inidonei a suggerire immagini mentali che possano aiutare il LNG a capire davvero di che cosa si sta parlando.

 

Prendo ad esempio la Cassazione su Riina, ineccepibile nel contenuto. Sul piano della forma c'è da trasecolare

Si potrebbe continuare a lungo, arricchire il repertorio. Doppie negazioni che costringono a leggere e rileggere una frase banalissima: “Il provvedimento in esame sostiene l’assenza di un’incompatibilità dell’infermità fisica del ricorrente con la detenzione in carcere” (= “Il provvedimento in esame sostiene che l’infermità fisica del ricorrente è compatibile con la detenzione in carcere”); sostantivi astratti al posto dei verbi corrispondenti, o verbi di modo indefinito al posto dei verbi di modo finito (“tale segnalazione […] rappresenta la negazione del presupposto affermato dall’ ordinanza medesima” = “tale segnalazione nega il presupposto di cui si parla nell’ordinanza”); parole “scelte” anche quando quelle ordinarie andrebbero benissimo (“un soggetto non più in grado di deambulare” = “un soggetto che non può più camminare”); e poi perifrasi infinite quando basterebbe usare una o due parole chiare, e incisi lunghi due righe al termine dei quali non ci si ricorda più come cominciava la frase, e punteggiatura messa a casaccio (“[un diritto] in relazione al quale, il provvedimento di rigetto del differimento dell’esecuzione della pena e della detenzione domiciliare, deve espressamente motivare”), e, insieme a quelli già notati, altri errori d’italiano, errori da scuola media (“il Collegio ritiene di dover dissentire con l’ordinanza impugnata”: ma si dissente da qualcosa, non con qualcosa).

 

Ma concludiamo. La sentenza della Corte si chiude così:

 

Ritiene in merito il Collegio che le eccezionali condizioni di pericolosità debbano essere basate su precisi argomenti di fatto, rapportati all’attuale capacità del soggetto di compiere, nonostante lo stato di decozione in cui versa, azioni idonee in concreto ad integrare il pericolo di recidivanza.

 

Andando avanti i periodi non si accorciano, il concreto non prende il posto dell'astratto, gli incisi continuano a frammentare

Certo, che “le eccezionali condizioni di pericolosità debbano essere basate su precisi argomenti di fatto” è mal detto, perché ad essere basato su precisi argomenti dev’essere il giudizio circa la pericolosità, non le condizioni di pericolosità; ma il senso si capisce lo stesso. E certo, “integrare il pericolo di recidivanza” non è bello; ma è uno di quei modismi che si trovano in ogni linguaggio tecnico, e il LNG non contesta affatto la legittimità dei linguaggi tecnici: si domanda soltanto se non potrebbero essere usati meglio, ancorché tecnicamente. Ma “lo stato di decozione” è, per il LNG, un ostacolo insormontabile, e che neanche la Treccani, neanche l’Accademia della Crusca aiutano a sormontare. Perché l’antica parola decozione, secondo l’uno e l’altro vocabolario, vuol dire “operazione di bollitura per preparare un decotto” (esempio: “La decozione del fiorrancio provoca i mestrui”), oppure vuol dire – o meglio voleva dire, nel gergo giuridico ottocentesco – “stato di insolvenza di un debitore, fallimento”. Niente che veramente si attagli alla condizione di Totò Riina, semicosciente in un letto, a meno che l’estensore della sentenza, sempre a caccia di sostantivi astratti in -anza e in -zione, non abbia ricavato decozione dall’aggettivo decotto, che ogni tanto si usa, famigliarmente, per definire un tizio un po’ rimbambito. Sarebbe un bel caso: la risemantizzazione arbitraria di un antico latinismo per influenza di un’altra parola di registro linguistico molto più basso, quasi triviale. Totò Riina è decotto. Restiamo pure nel dubbio, ma intanto traduciamo in italiano corrente il (giusto) parere della Corte:

 

Il Collegio ritiene che, se si giudica un condannato estremamente pericoloso, occorre che questo giudizio sia fondato su argomenti solidi, e che il condannato sia davvero in grado di compiere dei crimini nonostante il suo gravissimo stato di salute.

 

Perché non scrivere così, anziché “azioni idonee in concreto ad integrare il pericolo di recidivanza”, e tutto il resto? Immagino si possano dare due risposte. La prima l’abbiamo già ascoltata: «È prassi, è il linguaggio che si insegna nelle facoltà di Giurisprudenza, che si assorbe nelle scuole di specializzazione, nei tirocini». Sia pure: ma ci si domanda se non sarebbe ormai il caso di contestare la razionalità di questa prassi, se il risultato è la lingua goffa, opaca e non di rado scorretta di cui abbiamo analizzato qualche campione. La seconda risposta è che ogni disciplina che abbia – come il diritto ovviamente ha – un’ampia articolazione concettuale possiede un suo gergo, un suo linguaggio tecnico che sveltisce e precisa la comunicazione tra gli esperti. Anche questo è gergo:

 

Ciò che caratterizza l’essere-per-la-morte autenticamente progettato sul piano esistenziale può essere riassunto così: l’anticipazione svela all’Esserci la dispersione nel Si-stesso e, sottraendolo fino in fondo al prendente cura avente cura, lo pone innanzi alla possibilità di essere se stesso, in una libertà appassionata, affrancata dalle illusioni del Si, effettiva, certa di se stessa e piena di angoscia.

 

E’ vero. Ma a parte il fatto che, come abbiamo visto, il problema della sentenza che abbiamo letto non sta tanto nell’abuso del gergo tecnico (quello che affiora appunto in idiotismi come “integrare il pericolo di recidivanza”) quanto nel cattivo uso dell’italiano, un conto è parlare fumosamente da filosofi e un tutt’altro conto è parlare fumosamente da giudici. Dato che i magistrati della Corte di cassazione non devono occuparsi di cose remote come il destino dell’Occidente ma della vita di individui in carne ed ossa, e dato che non sentenziano in nome dell’Essere ma in nome del popolo italiano, una maggiore aderenza alla lingua standard di questo popolo non sarebbe raccomandabile?

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