Dall'omeopatia allo shiatsu. I diversi tentavivi di usare la legge per scavalcare la scienza

In Parlamento sono stati presentati i disegni di legge sul riconoscimento professionale degli operatori del massaggio nipponico. Ma il problema è che i due testi inseriscono una concezione vitalistica del corpo umano, fondata su equilibri invisibili e capacità di autoguarigione e benefici dichiarati per legge. Così la norma prende il posto della prova 

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In Parlamento, accanto alle iniziative sull’omeopatia, sono pendenti due proposte di legge sullo shiatsu. L’A.C. 1456 è stata presentata da Luciano Ciocchetti, deputato di Fratelli d’Italia; l’A.C. 2742 da Luana Zanella, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. La convergenza attraversa quindi maggioranza e opposizione. Il problema non è il riconoscimento professionale degli operatori, ma ciò che i due testi inseriscono direttamente nell’articolato: una concezione vitalistica ed esoterica del corpo umano, fondata su equilibri invisibili, punti privilegiati, capacità di autoguarigione e benefici dichiarati per legge.
Guardiamo l’articolato di queste proposte di legge nel dettaglio, dunque.
L’A.C. 1456 definisce lo shiatsu una “tecnica evolutiva” che dovrebbe preservare la salute e attivare la “capacità di riequilibrio delle funzioni vitali” mediante pressioni esercitate su zone, linee e punti del corpo. È la struttura tradizionale della “medicina energetica” orientale, ripulita delle parole che ne renderebbero immediatamente riconoscibile la natura. Non si nominano il Ki, i meridiani o il flusso dell’energia vitale, ma ne rimane l’impianto: il corpo possiederebbe un equilibrio complessivo, questo equilibrio potrebbe alterarsi e la pressione su determinati punti sarebbe capace di ristabilirlo. Le “funzioni vitali” alle quali si riferisce il testo non sono quelle definite dalla fisiologia e dalla medicina, ma una condizione generale e indistinta dell’organismo – quella del vitalismo che rispunta sempre nei nostri cervelli ricchi di bias. Lo squilibrio non viene identificato attraverso parametri misurabili e il riequilibrio non corrisponde ad alcun esito clinico definito. L’energia vitale scompare dalla superficie della norma e ritorna sotto il nome apparentemente neutro di “capacità di riequilibrio”. L’articolo 3 della stessa proposta di legge mette nero su bianco che le pressioni praticate dall’operatore “ripristinano tutte le funzioni naturali del corpo” e stimolano le “capacità di autoguarigione dell’organismo”. Non si parla di rilassamento o di una possibile sensazione soggettiva di benessere. Si afferma che una pratica manuale restaura tutte le funzioni naturali del corpo, senza indicare una malattia, un meccanismo biologico o un risultato clinico.
L’autoguarigione viene trattata come una forza unitaria dell’organismo che lo shiatsu sarebbe in grado di attivare. Processi differenti, come la riparazione dei tessuti, la risposta immunitaria, il recupero funzionale e la risoluzione spontanea dei sintomi, vengono riuniti sotto un principio vitalistico generale. Al professionista viene inoltre attribuita la capacità di favorire la consapevolezza delle “dinamiche corporee, relazionali e conflittuali” della persona, estendendo il trattamento manuale a una dimensione psichica indefinita. Un altro progetto di legge, corrispondente all’A.C. 2742, usa un linguaggio più controllato, ma conserva lo stesso modello. Anche questo testo afferma che lo shiatsu attiva la “capacità di riequilibrio delle funzioni vitali” attraverso pressioni su zone e punti specifici – anche qui, cioè, il vitalismo e la fuffa equilibrista sono messi nero su bianco. Anche qui l’articolato riproduce lo schema di un equilibrio generale delle funzioni vitali, alterabile e ristabilibile agendo su punti corporei specifici. È la medesima struttura che le organizzazioni dello shiatsu descrivono esplicitamente attraverso il Ki, i meridiani e la circolazione dell’energia vitale, sebbene questi termini siano stati eliminati dal testo legislativo.
La proposta presentata da Zanella aggiunge che lo shiatsu produce “comprovati effetti benefici”. Non specifica quali effetti, per quali condizioni, rispetto a quale confronto e soprattutto sulla base di quali prove. La parola “comprovati” viene inserita nell’articolato come certificazione legislativa di efficacia. La prova non viene ricavata dalla sperimentazione clinica, dalle revisioni sistematiche o dalle valutazioni degli organismi scientifici: viene prodotta dalla norma. Queste formulazioni non compaiono soltanto nelle relazioni illustrative, dove potrebbero essere considerate propaganda dei proponenti. Sono scritte negli articoli che definiscono lo shiatsu. Se uno dei due progetti fosse approvato, lo Stato riconoscerebbe formalmente l’esistenza di un equilibrio delle funzioni vitali, la possibilità di modificarlo attraverso la pressione su punti corporei, una capacità generale di autoguarigione e benefici della disciplina dichiarati “comprovati”. La professionalizzazione è soltanto il veicolo: l’operazione sostanziale consiste nel trasformare una dottrina vitalistica in contenuto normativo, consentendo che venga insegnata, certificata e presentata al pubblico come parte di una professione riconosciuta dalla Repubblica. Il confronto con la dottrina dichiarata dalle organizzazioni dello shiatsu mostra la traduzione lessicale operata nell’articolato: al Ki corrisponde la capacità vitale di riequilibrio, ai meridiani le linee e i punti specifici, al ripristino del flusso energetico il riequilibrio delle funzioni vitali.
Il precedente della mototerapia, divenuta per legge una “terapia complementare”, mostra che il rischio non è teorico: una maggioranza parlamentare può attribuire per legge una qualifica terapeutica anche in assenza di una base clinica robusta, controllata e indipendentemente replicata che la giustifichi.
È questo il punto: come con l’omeopatia e i disegni di legge sulle medicine complementari, si vuole usare la legge per scavalcare la scienza e introdurre nelle istituzioni sanitarie e formative modelli alternativi della realtà, privi di supporto empirico e contrari alla medicina basata sulle prove. Poiché i dati disponibili non dimostrano l’esistenza degli effetti generali proclamati di riequilibrio delle funzioni vitali, attivazione dell’autoguarigione o ripristino di tutte le funzioni naturali (qualunque cosa questi costrutti significhino), allora si ricorre alla legge per dichiararli. La norma prende il posto della prova, perché il Parlamento non disciplina soltanto una professione, ma dichiara veri i suoi presupposti. Questo diventa possibile in un sistema che non sorveglia più la corrispondenza tra le affermazioni inserite nelle leggi e i fatti che possono essere accertati. Alla fine, la scienza è trattata come una delle opinioni possibili, e la comunità scientifica come un corpo sociale qualunque, portatore di interessi e nulla più: così, nel Parlamento italiano, scompaiono i fatti e si confondono le prove in un indistinto baluginio di interessi da contemperare.