Cosa non torna nella versione di Malan sulla riforma della caccia

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato e primo firmatario del disegno di legge difende l'iniziativa legislativa. Ma i suoi argomenti non corrispondono a quanto previsto dalla riforma. Una disamina, punto per punto 

22 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 13:27
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Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato e primo firmatario del disegno di legge 1552 sulla caccia, è intervenuto sul Giornale per difendere il provvedimento dalle critiche ambientaliste, politiche e tecniche che lo accompagnano da settimane: la legge non sarebbe uno “sparatutto”. Malan presenta infatti il ddl come un aggiornamento ragionevole della legge 157 del 1992, ricorda di non essere mai andato a caccia, assicura che la caccia va regolata perché sia compatibile con ambiente e biodiversità, e passa poi in rassegna le contestazioni più frequenti.
Il primo punto riguarda i calendari. Malan scrive che “non saranno più ampi” e aggiunge che saranno costruiti su “dati scientifici”, con esclusione dei periodi critici, riproduttivi o migratori. La formula è tranquillizzante. Il ddl, però, va nella direzione opposta: rimuove il limite nazionale della prima decade di febbraio e cambia il rapporto con il parere dell’Ispra. La legge vigente prevede che le regioni possano modificare i termini venatori entro un limite temporale preciso e con un parere dell’autorità scientifica nazionale cui devono uniformarsi. Il ddl sopprime quel limite e sostituisce il vincolo con un sistema di pareri, coinvolgendo anche il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, in cui sono rappresentati interessi ben diversi da quelli scientifici o collettivi, e precisamente quelli di cacciatori e agricoltori. Il comunicato del Senato sul testo in Aula parla infatti di “maggiore flessibilità nella gestione dei calendari venatori”, e un emendamento approvato il 18 giugno subordina l’estensione del periodo venatorio al rispetto di alcune disposizioni, riconoscendo così che l’estensione è nel testo. Una norma che dà maggiore flessibilità alle regioni, elimina un limite nazionale e indebolisce il peso vincolante dell’Ispra non può essere venduta come una norma che non amplia i calendari.
Il secondo punto riguarda le specie. Malan scrive che le “uniche specie” che diventeranno cacciabili sono l’oca selvatica e il piccione. Sul testo più recente, dopo lo stralcio dello stambecco, questa affermazione è corretta quanto al numero delle nuove specie aggiunte. Malan aggiunge che oca e piccione diventerebbero cacciabili solo quando gli organi pubblici e scientifici competenti riscontrassero pericoli per colture, igiene pubblica o altre specie. Questa condizione generale non emerge dall’inserimento nell’articolo 18, cioè nell’elenco delle specie cacciabili. Una specie inserita in quell’elenco entra nel regime ordinario dei calendari e della disciplina venatoria. Se si vuole sostenere che il prelievo sarà limitato a casi puntuali di rischio accertato, la norma deve dirlo in modo espresso.
Il terzo punto è quello degli strumenti ottici e optoelettronici. Qui Malan dice una cosa finalmente del tutto vera: il testo non autorizza qualunque cacciatore a usare qualunque tecnologia in qualunque forma di caccia. L’uso è previsto per la caccia di selezione agli ungulati, e in Aula è stato approvato un emendamento che limita ulteriormente l’impiego di visori e strumenti ottici, escludendolo per alcune specie tutelate dalla normativa europea.
Il quarto punto riguarda i cinghiali. Malan scrive che l’“unico modo” per fermarne l’aumento è la caccia di selezione. Una frase del genere funziona in un comunicato politico, non in una discussione tecnica. Il cinghiale è un problema reale: provoca danni agricoli, incidenti, rischi sanitari, e la peste suina africana ha reso la gestione ancora più urgente. Proprio per questo non si può ridurre tutto alla caccia. Da anni in Italia si estendono prelievi, abbattimenti e piani di controllo, mentre la popolazione del cinghiale resta elevata e il conflitto aumenta. La gestione richiede censimenti affidabili, prevenzione dei danni, barriere, controllo delle fonti alimentari, biosicurezza, interventi professionali, valutazione degli effetti e responsabilità amministrativa. La caccia di selezione può essere uno strumento dentro un piano, ma trasformarla nell’unico modo significa sostituire la gestione faunistica con una scorciatoia venatoria. Il ddl amplia anche i soggetti coinvolti nelle attività di controllo, fino a includere proprietari e conduttori dei fondi muniti di licenza e formazione. Non vi è alcuna indicazione del fatto che questo possa funzionare.
Il quinto punto è il più vergognoso: i richiami vivi. Malan scrive che il ddl ne “riduce di molto” l’uso. Il testo dice che ogni cacciatore può impiegare fino a dieci richiami di cattura per ogni specie e fino a quaranta complessivi. Subito dopo stabilisce che non sono posti limiti numerici all’utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché identificati con anello inamovibile. Qui la difesa di Malan si regge su una selezione parziale della norma. Il limite esiste per i richiami di cattura. Per gli uccelli allevati in cattività il limite numerico scompare. Tutti possono facilmente immaginare cosa significhi, in termini tanto di sofferenza degli animali allevati all'unico scopo di fungere da richiamo, tanto degli animali ingannati che finiscono come preda.
Il sesto punto riguarda spiagge e città. Malan assicura che non ci sarà alcuna autorizzazione a sparare sulle spiagge o in città. La caricatura della caccia tra gli ombrelloni non aiuta a capire il testo, e chi la usa offre a Malan una via di fuga facile. Però il ddl interviene sulla programmazione faunistico-venatoria e sui territori che vi rientrano, con modifiche che riguardano demanio forestale e, nel dibattito sugli emendamenti, demanio marittimo, foci, lagune, valli e aree umide costiere. La questione tecnica non è il bagnante sotto tiro, ma l’apertura o la chiusura di porzioni di territorio finora escluse o trattate diversamente dalla pianificazione venatoria. Chi difende il ddl dovrebbe spiegare esattamente quali parti del demanio entrano, quali restano escluse, con quali vincoli, in quali stagioni e con quali controlli - e queste spiegazioni dovrebbero essere ben esplicite nell'articolato. Le battute non aiutano a chiarire.
Il settimo punto riguarda parchi e aree protette. Malan scrive che “Non cambia assolutamente nulla”. Questa è una delle frasi più deboli del suo intervento. Il ddl non abroga direttamente il divieto di caccia nei parchi nazionali o regionali, è vero. Tuttavia il testo modifica l’articolo 10 della legge 157, interviene sulle percentuali di territorio destinate alla protezione della fauna, chiede alle regioni una relazione dettagliata sulle aree in cui la caccia non è consentita, prevede un accordo per il raggiungimento delle percentuali e inserisce nella programmazione venatoria il demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici. Inoltre ridefinisce il rapporto tra territori protetti, aree precluse e pianificazione faunistico-venatoria. In queste condizioni dire che non cambia nulla è una menzogna, perché se il divieto formale nei parchi resta, la pianificazione territoriale viene modificata. La seconda informazione è quella che il cittadino deve conoscere.
L’ultimo argomento difensivo di Malan è quello delle sanzioni. Il ddl aumenta alcune ammende, introduce ulteriori ipotesi di sospensione del tesserino e rafforza parti del sistema punitivo. Questa informazione è vera. Il problema nasce quando viene usata come assoluzione generale. Un provvedimento può aumentare alcune sanzioni e allo stesso tempo ampliare margini venatori, indebolire vincoli scientifici, rendere più flessibili i calendari, modificare la pianificazione dei territori, aprire i richiami allevati a un uso senza tetto numerico e aggiungere specie cacciabili. Le sanzioni dicono che alcune violazioni verranno punite di più. Non dicono che il perimetro delle attività consentite resti invariato. Malan porta un dato reale, ma lo usa per coprire il resto dell’impianto.
Alla fine resta una domanda per il senatore Malan, che è il primo firmatario del ddl. Egli dovrebbe essere in teoria la persona più attrezzata a spiegarne il contenuto. Eppure la sua difesa pubblica contiene affermazioni che il testo smentisce, attenua o rende profondamente imprecise.
A questo punto il senatore Malan dovrebbe chiarire una cosa semplice. Conosce davvero il ddl di cui è primo firmatario? Lo ha letto nella versione uscita dalla Commissione e in quella modificata dall’Aula? Ha frainteso alcune parti tecniche? Oppure ha scelto di presentare al pubblico una versione politicamente più digeribile di una riforma che, letta riga per riga, dice molto più di quanto lui ammetta? La discussione sulla caccia è già abbastanza carica di propaganda. Dal primo firmatario di una legge ci si aspetta almeno una difesa aderente al testo.