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Il garantista dimezzato: mutilato dal No ma non ancora arreso
Chi ha scritto al direttore Claudio Cerasa
31 MAR 26

ANSA/CESARE ABBATE
Grazie per il bell’articolo di Giulio Meotti sul Foglio di sabato dedicato al nostro “papa laico”, Jürgen Habermas. Non credo, però, che nel famoso dibattito del 2004 tra Habermas e Ratzinger – il futuro Benedetto XVI – sia corretto dire, come scrive Meotti, che Ratzinger convinse Habermas che la libertà, la democrazia e la ragione stessa necessitassero di fondamenti morali provenienti solo dalla religione. Per Habermas, l’universalismo morale (e dunque politico) si fonda sulla natura razionale della comunicazione. E solo su questa. Non a caso egli parla di un “cognitivismo della morale”, fondato sull’obbligazione razionale, sulla “forza senza costrizione del migliore argomento”. Habermas riconosce, tuttavia, una possibile debolezza motivazionale della morale razionale: le migliori ragioni possono risultare troppo deboli per vincere la nostra pigrizia, il nostro egoismo, la sordità etica delle nostre passioni. Possono non bastare a convincerci – o addirittura a costringerci – ad agire secondo una morale universalista. Ed è qui che Habermas individua nel “nocciolo ardente” della tradizione giudeo-cristiana un alleato esterno ed efficace di una morale che pretende di fondarsi soltanto sulla ragione. La coscienza religiosa, connessa alla vita comune e rituale dei credenti, vive di sentimenti condivisi. E’ da questo “comunitarismo universalisticamente orientato” che la religione trasmette impulsi morali ai fedeli. La vita religiosa può dunque fornire atteggiamenti, motivazioni, routine etiche che rendono più evidenti – e più vitali – quegli stessi imperativi morali che la ragione universalista può soltanto dedurre da princìpi comuni.
Altri, nella storia della filosofia (per esempio David Hume o Arthur Schopenhauer), hanno cercato tali impulsi motivazionali nel “moral sentiment” o nella compassione: dimensioni che non contraddicono gli imperativi della morale, ma possono sostenerli e renderli operativi. Questa possibile convergenza tra religione rivelata e morale razionale ha incuriosito Habermas anche nell’ultimo decennio, portandolo a confrontarsi più direttamente con la metafisica. I suoi due volumi sul “contrappunto religioso” dello sviluppo della filosofia occidentale (“Auch eine Geschichte der Philosophie”, 2022) ne offrono una testimonianza monumentale.
La trilogia di Italo Calvino veniva definita dall’autore “i nostri antenati”. E antenato è ormai anche l’abuso d’ufficio: reato abrogato su impulso plebiscitario dei sindaci di ogni appartenenza e con scelta poi ratificata dalla Corte costituzionale con una decisione ponderata del 2025. La stagione dell’abuso d’ufficio è stata a lungo rampante. Reato-spia per eccellenza, ha consentito alle procure di entrare con facilità nella Pubblica amministrazione ed è stato per decenni materia processualmente incandescente. Dal vecchio “abuso innominato” del codice Rocco alla riforma del 1990, poi le modifiche del 1997 e del 2020: una traiettoria che racconta un reato progressivamente dimezzato, sotto ogni profilo. Eppure, anche ridimensionato, è rimasto l’incubo degli amministratori pubblici. Norma slabbrata nei confini applicativi, inserita in un sistema in cui l’indagine, più ancora della sentenza, rappresenta la vera sanzione. Da qui la scelta del 2024: cancellarlo, con un intervento parlamentare ampio e sostanzialmente condiviso. L’abuso d’ufficio è così diventato, di fatto, inesistente. Il 26 marzo scorso, però, il Parlamento europeo ha approvato una proposta di direttiva anticorruzione e qualcuno ha subito gridato al ritorno dell’obbligo di reintrodurre il reato in Italia. Nulla di più lontano dal vero. L’articolo 7 della proposta non impone la creazione di una specifica fattispecie penale: si limita a chiedere agli stati di assicurare che gravi violazioni dei doveri pubblici abbiano rilievo penale, lasciando piena discrezionalità sugli strumenti. E in Italia questi strumenti esistono già. Il codice penale contiene numerose norme per colpire gli abusi della funzione pubblica: dalla turbata libertà degli incanti alla turbativa del procedimento di scelta del contraente, fino all’indebita destinazione di denaro o cose mobili, richiamata esplicitamente anche nella direttiva. Senza contare le fattispecie di falso in atto pubblico, spesso contestate insieme al vecchio abuso d’ufficio e, nella pratica, persino più efficaci sul piano sanzionatorio. L’abolizione del reato è nata proprio per correggere un eccesso: confini troppo ampi, incertezza applicativa, e soprattutto la diffusione di quella “burocrazia difensiva” che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 8 del 2022) ha indicato come fattore di inefficienza della Pubblica amministrazione. In questo quadro non vi è alcuna necessità, né giuridica né sostanziale, di tornare indietro. Spetta al legislatore decidere quali strumenti penali adottare per tutelare gli interessi che la Costituzione impone di proteggere (Corte costituzionale, sentenza n. 95 del 2025). Per questo è giusto che l’abuso d’ufficio resti un antenato. E, forse, nemmeno uno di cui sentire la nostalgia.
La sconfitta del Sì al referendum sulla giustizia fa sentire ogni garantista come il visconte dimezzato: mutilato, ma non ancora arreso. E se le grandi riforme costituzionali vengono respinte, allora difendere con i denti ogni argine possibile contro lo strapotere dei pubblici ministeri diventa l’unica arma disponibile. La battaglia contro l’abuso d’ufficio, per come era formulato, era una di queste. Solo per rinfrescare la memoria: nel 2021, secondo i dati del ministero della Giustizia, a fronte di 5.418 procedimenti definiti davanti a gip e gup, 4.613 vennero archiviati, oltre l’85 per cento, mentre le condanne furono appena 9, con 35 patteggiamenti. Speriamo che, tramontato l’abuso d’ufficio, una parte delle procure non faccia quello che sembra voler fare oggi, ovvero arrivare agli stessi approdi usando altre leve, a cominciare dalla dilatazione assoluta e discrezionale delle indagini sulla corruzione.