il caso
La sentenza della Cassazione sui pm di Eni-Nigeria cela una logica di casta
Per la Suprema Corte, i pm De Pasquale e Spadaro non hanno nascosto prove favorevoli agli imputati anche perché la scelta di non depositare le chat che dimostravano palesemente l’inattendibilità dell'accusatore di Eni venne avallata dai dirigenti della procura di Milano. Una prospettiva bizzarra
1 OTT 26

Fabio De Pasquale (foto Ansa)
Si rintraccia un principio singolare nelle motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha assolto i due pm Fabio De Pasquale (nel frattempo andato in pensione) e Sergio Spadaro dall’accusa di aver nascosto prove favorevoli agli imputati del processo Eni-Nigeria. I due magistrati erano stati condannati sia in primo grado sia in appello per rifiuto di atti d’ufficio. Nella sentenza si afferma che i due pm non sono colpevoli anche perché la loro decisione di non depositare le chat falsificate di Vincenzo Armanna (il principale accusatore di Eni), che erano state trasmesse dal collega Paolo Storari, venne valutata anche dai loro superiori – all’epoca il procuratore di Milano Francesco Greco e l’aggiunto Paola Pedio – che condivisero la scelta di non introdurre quei materiali nel processo Eni-Nigeria. “Salvo non voler ipotizzare una generale violazione dei doveri di lealtà e correttezza” anche da parte dei vertici della procura, le dichiarazioni di Greco e Pedio “depongono in senso contrario alla tesi accusatoria”, scrivono i giudici di Cassazione. Insomma, poiché la scelta di non depositare le chat che dimostravano palesemente l’inattendibilità di Armanna venne avallata anche dai dirigenti della procura di Milano, allora questo confermerebbe che i pm non hanno commesso alcun reato. Come se i vertici di una procura fossero un’autorità infallibile e le loro valutazioni costituissero una patente di legittimità dell’operato dei magistrati dell’ufficio.
Una visione singolare, soprattutto se si considera la particolarità del caso al centro della diatriba: la procura di Milano ha investito ben sette anni (tra indagine e processo) e tutta la sua credibilità nella vicenda Eni-Nigeria, arrivando a ipotizzare l’esistenza della più grande corruzione internazionale della storia: una tangente da oltre un miliardo di dollari. L’accusa è crollata clamorosamente in tutti i suoi filoni processuali, a partire da quello principale, con l’assoluzione di tutti e 15 gli imputati, tra cui l’ad di Eni Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni. La tangente non è mai esistita, nonostante gli sforzi profusi dalla procura a partire proprio dal procuratore Greco. Per avere un’idea del livello di coinvolgimento dei dirigenti della procura milanese attorno al processo Eni-Nigeria basterebbe ricordare un episodio riferito da Storari ai pm bresciani. Storari raccontò di aver partecipato a una riunione con Greco, Pedio, De Pasquale e Spadaro, in cui questi ultimi chiesero a Storari la trasmissione dei verbali in cui Piero Amara parlava di presunte interferenze di Eni sul presidente del collegio giudicante, Marco Tremolada: “Dissero che bisognava far astenere Tremolada perché aveva un atteggiamento di appiattimento sulle difese e mi diedero del ‘corporativo’ nel senso che volevo difendere il collega Tremolada”, ha riferito Storari. A fine gennaio 2020, in pieno dibattimento del processo Eni, Greco e Pedio trasmisero le dichiarazioni di Amara su Tremolada ai colleghi di Brescia (competenti sui magistrati di Milano), i quali aprirono un’inchiesta, poi archiviata in virtù dell’inattendibilità di Amara. In altre parole, i vertici della procura di Milano tentarono di far saltare il collegio giudicante del processo Eni-Nigeria.
Di fronte a questi fatti, ritenere – come fa la Cassazione – “intoccabili” e “immacolati” i dirigenti della procura milanese, tanto da ritenere la loro condotta sulle chat di Armanna come la certificazione della legittimità dell’operato di De Pasquale e Spadaro appare quantomeno bizzarro.
Sul piano giuridico, la Cassazione ha chiarito che l’obbligo di svolgere accertamenti a favore dell’indagato (art. 358 c.p.p.) è una regola di condotta propria della fase delle indagini preliminari, finalizzata al corretto esercizio dell’azione penale e non al principio di parità delle parti in dibattimento. L’attività integrativa d’indagine nel corso del dibattimento costituisce una facoltà discrezionale del pm. I giudici affermano che “non vi fu un atto di rifiuto penalmente rilevante” da parte di De Pasquale e Spadaro, “perché la decisione fu sostanzialmente rimessa al procuratore della Repubblica di Milano e al procuratore aggiunto di quello stesso ufficio, che di fatto avallarono il convincimento dei ricorrenti”. Inoltre i giudici ritengono “non decisivo” il materiale inviato da Storari, in quanto “la credibilità di Armanna era stata già inficiata e compromessa nel corso del processo”. Alla fine, la logica sembra quella di una casta che si autocertifica: il silenzio dei vertici diventa la prova della correttezza dei pm. Un controllo interno trasformato in una certificazione di infallibilità.