Paradosso sul fine vita
L'assurdo caso dei dieci medici indagati, sulla base del “senno di poi”, per aver negato un suicidio assistito
Per la prima volta in Italia, dieci medici sono indagati per non aver permesso nel 2023 un suicidio assistito a una malata terminale, ma l’indagine si basa su un’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale solo nel 2024, cioè dopo che la donna era già morta

Potremmo chiamarlo il paradosso sul fine vita. Per la prima volta in Italia, dieci medici sono indagati per non aver permesso nel 2023 un suicidio assistito a una malata terminale, ma l’indagine si basa su un’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale solo nel 2024, cioè dopo che la donna era già morta. La vicenda riguarda Sibilla Barbieri, regista e scrittrice romana, affetta da una patologia oncologica irreversibile. Nell’estate del 2023 chiese all’Asl Roma 1 di verificare se potesse accedere al suicidio medicalmente assistito. I medici diedero un responso negativo, ritenendo che mancasse una delle condizioni indicate dalla Consulta nella sentenza del 2019 che regola la materia in assenza di una legge: essere tenuta in vita da un “trattamento di sostegno vitale”. Barbieri decise allora di andare in una clinica in Svizzera, dove morì il 31 ottobre 2023 sottoponendosi al suicidio assistito. Fu accompagnata dal figlio e dall’ex senatore Marco Perduca, con l’aiuto di Marco Cappato, poi indagati e prosciolti per aiuto al suicidio. A quasi tre anni di distanza, a essere indagati sono dieci medici dell’Asl Roma 1.
All’indagine contro i medici si è arrivati dopo una denuncia presentata dalla famiglia di Barbieri nei confronti dell’Asl. Al termine delle indagini la procura di Roma aveva chiesto l’archiviazione, ma il gip ha accolto l’opposizione presentata dalla famiglia di Barbieri e ha fissato per il 16 dicembre l’udienza nella quale dovrà decidere come procedere. Le ipotesi di reato comprendono, a vario titolo, il rifiuto e l’omissione di atti d’ufficio, la violenza privata e la tortura.
Il grande paradosso di tutta la vicenda è che all’epoca la giurisprudenza costituzionale non aveva affatto chiarito il concetto di “trattamento di sostegno vitale” (che, peraltro, rimane non pienamente definito ancora oggi).
Nel 2019 la Corte costituzionale aveva stabilito che l’aiuto al suicidio può non essere punibile, in determinate condizioni, quando la persona è affetta da una patologia irreversibile, sottoposta a sofferenze intollerabili, capace di prendere decisioni libere e consapevoli e “tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale”. Quella sentenza, però, non aveva definito in modo preciso che cosa dovesse rientrare in questa categoria. Il requisito era dunque già previsto, ma restavano incerti i confini entro i quali un trattamento potesse essere considerato indispensabile per mantenere in vita il paziente.
La questione è stata affrontata dalla Consulta nel 2024. Con la sentenza n. 135, la Corte ha chiarito che un trattamento di sostegno vitale non deve necessariamente essere una macchina o un apparecchio, ma può comprendere anche alcune procedure svolte dal personale sanitario o dai famigliari, come il cateterismo urinario, l’evacuazione manuale dell’intestino o l’aspirazione del muco, quando siano necessarie per garantire funzioni vitali e la loro interruzione possa portare alla morte in tempi brevi.
Sibilla Barbieri non era tenuta in vita da ventilatori o respiratori meccanici, ma da malata oncologica terminale era sottoposta a trattamenti farmacologici. Quando è andata in Svizzera, era diventata dipendente dall’ossigenoterapia e assumeva dosi importanti di analgesici. Per la famiglia di Barbieri, la Asl avrebbe dovuto rivalutare la situazione alla luce di quel peggioramento.
Il primo paradosso è evidente: i medici dell’Asl Roma 1, per una decisione presa nel 2023, sono indagati penalmente sulla base di una precisazione della Corte costituzionale arrivata nel 2024, secondo una sorta di giurisprudenza retroattiva affidata al senno di poi. Ma c’è un secondo aspetto problematico. Anche se la precisazione della Consulta fosse arrivata prima della richiesta avanzata da Barbieri all’Asl Roma 1, non è detto che la valutazione dei medici sarebbe stata scontata. Barbieri assumeva farmaci legati alla sua patologia ed era diventata dipendente dall’ossigenoterapia, ma stabilire se e quali di questi trattamenti integrassero il requisito del “sostegno vitale” avrebbe richiesto comunque una valutazione concreta da parte dei medici.
La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale non appare affatto chiara. Basti pensare che con una sentenza depositata nel luglio 2026, la Consulta ha chiarito che il concetto di “sostegno vitale” include vari tipi di sostituzione di funzioni corporee, ma non si estende in modo automatico a chi assume semplici terapie o farmaci non immediatamente salvavita. Insomma, il fatto che un paziente assuma oppioidi ad alto dosaggio per sopportare il dolore non significa, da solo, che quegli oppioidi lo stiano “tenendo in vita”. Più complessa la valutazione sul ricorso all’ossigenoterapia, ma anche in questo caso va ricordato che questa può avere caratteristiche da trattamento di sostegno vitale soltanto senza di essa il paziente non riesce a mantenere una funzione respiratoria compatibile con la vita.
Il punto, allora, è semplice: si può discutere se la Asl abbia sbagliato nel valutare il caso di Sibilla Barbieri, ma trasformare quella decisione in un’ipotesi di reato sulla base di una nozione di “sostegno vitale” che la stessa Consulta avrebbe precisato soltanto dopo significa affidare al senno di poi un peso che, nel diritto penale, dovrebbe avere ben poco spazio.