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Niente delitto d'onore per l'omicidio di Rivarolo

Ermes Antonucci

No, a Genova nessun uomo è stato condannato per omicidio con l’attenuante della “delusione”

Roma. L’ennesima lettura superficiale, da parte degli organi di informazione, delle motivazioni di una sentenza riguardante l’omicidio di una donna ha scatenato una nuova ondata di indignazione sui social e anche nel mondo della politica. Dopo la sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna di alcuni giorni fa, che secondo la quasi totalità dei giornali avrebbe riconosciuto l’attenuante di un omicidio nel fatto che questo era stato compiuto sull’onda di una “tempesta emotiva” di gelosia (interpretazione del tutto errata se si leggono interamente le motivazioni, come abbiamo sottolineato qui), stavolta a balzare agli onori della cronaca è stata una pronuncia del tribunale di Genova, che ha condannato un uomo a 16 anni di reclusione (contro i 30 anni richiesti dal pm) per l’assassinio della moglie, avvenuto a Rivarolo. 

 

Stralci, del tutto decontestualizzati, delle motivazioni della sentenza sono stati pubblicati sui quotidiani per lasciar intendere che il giudice abbia inflitto una pena inferiore alle richieste del pm perché “la donna aveva deluso e illuso l’imputato”. Anche stavolta non è andata esattamente così ma, come nel caso di Bologna, numerosi esponenti della politica sono tornati a gridare allo scandalo e al ritorno del delitto d’onore. Persino il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che per il suo ruolo istituzionale avrebbe il dovere di non commentare una sentenza senza averla letta, non ha esitato a esacerbare gli animi con la solita demagogia giustizialista: “Non ho parole. Non c’è delusione o gelosia che possa giustificare un omicidio. Chi ammazza in questo modo deve marcire in galera”.

 

 

Partiamo col far notare due aspetti di non poco conto della sentenza di Genova, ma completamente ignorati dai giornali. Primo: il giudice che l’ha emessa è una donna, Silvia Carpanini, questo per chi parla a vanvera di giustizia machista e insensibile alle condizioni di vita delle donne. Secondo: l’uomo, l’ecuadoriano Javier Napoleon Pareja Gamboa, è stato condannato al massimo della pena prevista per l’omicidio in un procedimento con rito abbreviato, 16 anni (la pena è stata inevitabilmente ridotta di un terzo rispetto alla pena massima prevista in rito ordinario, 24 anni). 

 

Chiarito ciò, passiamo ai dettagli. A determinare la distanza finale tra le richieste del pm e la pena inflitta è stato il riconoscimento di alcune circostanze attenuanti generiche (equivalenti alle aggravanti, quindi senza impatto diretto nel calcolo finale della pena) da parte del giudice, non tenute in considerazione dal pm. 

 

Chi pretende che tutti gli omicidi siano valutati in  maniera identica, e quindi con una condanna a prescindere al massimo della pena per gli imputati, per “farli marcire” in carcere, ignora l’esistenza nel nostro Paese di un ordinamento penale di stampo liberale, che impone ai giudici di valutare volta per volta le circostanze in cui i delitti vengono commessi. Abbiamo già ricordato, ad esempio, l’esistenza di un’affermata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ribadita dalla sentenza n. 7272 del 2014), secondo cui “gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l’imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale”. Anche nel caso di Genova, come in quello di Bologna, quindi, il giudice ha dovuto tenere conto delle diverse circostanze in cui è avvenuto l’omicidio e dello stato emotivo e passionale in cui versava l’imputato. 

 

Diversi organi di informazione, ad esempio, hanno riportato un passaggio delle motivazioni in cui si afferma che Pareja ha agito “come reazione al comportamento della donna, del tutto incoerente e contraddittorio, che l’ha illuso e disilluso nello stesso tempo”, dimenticando di riportare anche il passaggio precedente: “Pareja non ha agito sotto la spinta di un moto di gelosia fine a sé stesso”. Non si tratta di un riferimento meramente formale, ma cruciale, perché consente di sottolineare che l’uomo non ha dato sfogo “a una sua innata propensione alla violenza” e che il contesto (l’uomo ha ucciso la donna dopo aver scoperto che lei non aveva mantenuto la promessa di lasciare l’amante) ha inciso sulla spinta a delinquere dell’omicida. Queste circostanze, che sono state giudicate come attenuanti, incidono solo sulla “misura della responsabilità penale” e comunque non hanno impedito al giudice di condannare l’uomo al massimo della pena prevista in rito abbreviato.

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