Economia
contratto conteso •
Il protocollo sulla rappresentanza è fermo. E intanto decidono i giudici
Il protocollo sulla rappresentanza industriale è bloccato dallo scontro tra Confindustria e governo. Ora la Cassazione riconosce che nello stesso settore possono esserci più sindacati rappresentativi. Ma senza una legge, la definizione delle regole passa sempre più dai tribunali
3 NOV 26

Ansa
Il nuovo protocollo sulle relazioni industriali che le confederazioni dei datori di lavoro, Cgil, Cisl e Uil stanno cercando di sottoscrivere è una buona notizia. Ma il protocollo è fermo, ostaggio di conflitti politici e interessi contrapposti. E adesso arriva anche la magistratura a complicare il quadro.
L’idea di fondo è riscrivere le regole della rappresentanza, stabilendo quali organizzazioni sindacali e datoriali siano effettivamente rappresentative e quali contratti collettivi debbano costituire il riferimento nei diversi settori produttivi.
Si propone di superare l’attuale frammentazione delle categorie contrattuali e utilizzare i settori economici individuati dai codici Ateco, che classificano le attività delle imprese. All’interno di ciascun settore si dovrebbe identificare il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Il suo Tec (il Trattamento economico complessivo), comprensivo del trattamento minimo e delle altre componenti economiche e di welfare, diventerebbe il parametro di riferimento per gli altri contratti dello stesso settore. L’obiettivo è impedire che imprese che svolgono la medesima attività possano scegliere contratti meno onerosi semplicemente cambiando categoria contrattuale.
Il protocollo rischia però di fallire per ragioni politiche. Come hanno raccontato su questo giornale Dario Di Vico e Nunzia Penelope, lo scontro è sulla riforma della legge sull’artigianato. Il governo intende ampliare i limiti dimensionali entro i quali un’impresa può continuare a essere considerata artigiana. Confindustria teme che aziende concorrenti possano applicare contratti e regimi contributivi diversi, con costi del lavoro inferiori.
Ora alle difficoltà politiche si aggiunge l’intervento della magistratura. Con la sentenza n. 27541 del 22 ottobre 2026, la Cassazione ha stabilito i criteri per individuare i sindacati comparativamente più rappresentativi che hanno diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali (Rsa). La questione nasce da una precedente sentenza della Corte costituzionale (n. 156/2025) che aveva esteso questo diritto anche ai sindacati rappresentativi che non partecipano alla contrattazione collettiva.
La Cassazione ha stabilito che il perimetro della rappresentatività deve essere individuato sulla base dell’attività economica effettiva dell’impresa, utilizzando indicatori oggettivi come il codice Ateco. Fin qui la logica coincide con quella del protocollo. Ma la Corte aggiunge un elemento decisivo: nello stesso settore possono esistere più organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative, anche se non hanno firmato il contratto leader. La rappresentatività deve essere misurata attraverso la media tra iscritti e risultati elettorali, quando disponibili, e confrontata con quella dei sindacati firmatari del contratto principale. Non è necessaria la firma del contratto leader e non vale automaticamente neppure la tradizionale soglia del 5 per cento.
La sentenza riguarda direttamente il diritto a costituire Rsa e non stabilisce che tutti i contratti abbiano la stessa rilevanza giuridica. Ma è difficile immaginare che questi criteri rimangano confinati alle rappresentanze aziendali. La stessa nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo è utilizzata dalla legge per attribuire rilevanza ai contratti collettivi nazionali.
Si apre così una contraddizione con il protocollo. Le parti sociali cercano di identificare un contratto leader per ciascun settore, il cui trattamento economico diventi il riferimento per tutti. La Cassazione riconosce invece che nello stesso settore possono operare più sindacati rappresentativi, anche estranei al contratto leader. Questo non attribuisce automaticamente identica efficacia a tutti i contratti, ma rende più difficile trasformare quello principale in un riferimento esclusivo.
Soprattutto, resta ai giudici la valutazione di quale sia la retribuzione sufficiente e proporzionata ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Il Tec del contratto leader può costituire un parametro, ma non eliminare il controllo giudiziario sull’adeguatezza del salario. La Cassazione non ha ancora riscritto le regole dei contratti nazionali, ma ha aperto una strada che rischia di sconfessare il principio su cui si costruisce il nuovo sistema.
La conclusione politica è che, se il parlamento continua a non approvare una legge sulla rappresentanza, saranno i giudici a stabilire quali sindacati sono rappresentativi, quali contratti devono essere presi a riferimento e quali retribuzioni sono sufficienti.
L’unica cosa che andrebbe approvata subito nel protocollo è la clausola di garanzia contro l’inflazione. Senza di essa, i prossimi rinnovi rischiano di ripetere quanto già accaduto negli ultimi anni: contratti rinnovati troppo tardi, aumenti insufficienti e un’ulteriore caduta del potere d’acquisto. Mentre si discute di chi debba firmare i contratti, si rischia di non garantire nemmeno che quei contratti proteggano i salari dall’inflazione.