Pochi pirati nella giungla dei Ccnl

Il 96 per cento dei lavoratori è coperto da contratti Cgil-Cisl-Uil. Numeri e spunti dall'archivio del Cnel

10 APR 26
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Foto ANSA

In vista del decreto Lavoro del 1° Maggio, si è aperto il dibattito su di uno dei punti più controversi delle legga delega n. 144/2025 riguardante la definizione dei Ccnl maggiormente applicati  (misurati per numero di imprese e dipendenti) come parametro per stabilire la  condizione economica minima  da riconoscere ai lavoratori di una determinata categoria. Nei tentativi precedenti – dopo la presa d’atto della mancata applicazione dell’articolo 39 Cost. – si è preso a riferimento non il contratto in sé, ma i soggetti stipulanti definiti comparativamente più rappresentativi.
Il referendum che nel 1995 modificò l’articolo 19 dello Statuto collegò il concetto della rappresentatività (consistente nel diritto di promuovere rappresentanze sindacali aziendali) alle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del contratto di lavoro applicato nell’unità produttiva. Da qui, nel tempo, è derivato il maggior lasciapassare per i cosiddetti “contratti pirata” attraverso operazioni di dumping sociale, realizzate in gruppi di aziende magari in un ambito territoriale particolare e tramite un negoziato con sindacati di comodo per la stipula di contratto definito impropriamente nazionale. L’ufficio studi di Confcommercio ha stimato – al netto della monetizzazione di istituti normativi – una perdita secca media per il lavoratore pari a circa 8 mila euro annui (con picchi intorno a 12 mila euro) derivante dall’applicazione dei cosiddetti “contratti pirata” firmati da sigle minori nei settori terziario e turismo.
La preoccupazione dei critici (sindacati e Confindustria) della legge n. 144 non è completamente infondata. Tuttavia, la richiesta di un intervento legislativo in cui sia stabilito il primato della contrattazione attuata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (anche ammesso che possa superare i vincoli dell’articolo 39 Cost.), sarebbe un’operazione normativa mastodontica, che non è mai riuscita proprio per le sue implicazioni non solo politiche, ma anche burocratiche e amministrative. E alla fine, a mio parere, persino inutile. Infatti il Cnel ha compiuto recentemente un’operazione di pulizia dell’Archivio nazionale della contrattazione da cui risulta che i contratti maggiormente applicati sono quelli sottoscritti dalle Confederazioni storiche e dalle più importanti associazioni datoriali. Non ci sarebbe quindi l’impellente necessità di complessi processi legislativi per dimostrare ciò che è già evidente nella realtà. In totale sono 1.052 i contratti Ccnl del settore privato depositati presso l’archivio dei contratti del Cnel al 31 dicembre 2025. Tuttavia, i soli 212 contratti colletti nazionali di lavoro di maggiore applicazione, sottoscritti da federazioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil riguardano il 96,1 per cento dei 14,7 milioni di lavoratori, cioè la quasi totalità del settore privato.
I contratti depositati nell’archivio del Cnel che non coinvolgono Cgil, Cisl e Uil sono il triplo (688 contratti nazionali di lavoro pari al 65,4 per cento) ma interessano l’1,8 per cento dei lavoratori del settore privato (in cifra 267.851). Nei settori terziario e turismo si contano più di 250 contratti, ma la maggioranza dei lavoratori è coperta da pochi Ccnl, tra cui il Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi firmato da Confcommercio che è il più applicato in Italia con circa 2,5 milioni di addetti. I Ccnl firmati da sigle minori sono oltre 200, riguardano circa 160 mila dipendenti e oltre 21 mila aziende. Si tratta di settori minoritari, ma anche per loro va trovata una soluzione sulla scorta di quanto già previsto dalle norme vigenti già dalle norme vigenti. Anche laddove esistono “contratti pirata” sono applicabili, infatti, quelli stipulati dalle federazioni delle confederazioni storiche. E la legge – a fini previdenziali – prevede che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria.
In questo modo diventerebbe possibile demolire in via amministrativa il vantaggio derivante dal dumping retributivo. Inoltre la legge n. 144 ha tra le sue finalità quella di contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto “dumping contrattuale”).