Trattativa Stato-mafia: Napolitano sarà ascoltato come testimone
"La testimonianza del Presidente della Repubblica è espressamente prevista dal Codice di procedura penale che disciplina infatti le modalita' della sua assunzione, tuttavia deve tenersi conto dei limiti contenutistici che si ricavano dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 dicembre 2012 e pertanto la testimonianza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano richiesta dal pubblico ministero può essere ammessa nei soli limiti delle conoscenze del detto teste che potrebbero esulare dalle funzioni presidenziali, pur comprendendo in esse le attività informali". Recita così il provvedimento con cui i giudici della Corte d’assise di Palermo accolgono la richiesta dei pm sulla deposizione del Capo dello stato nel processo per la trattativa Stato-mafia. Ferrara Il processo sulla trattativa è una boiata pazzesca - Cerasa Mori, la rotta dei pataccari - Ora parla il generale Mori - Scarica il saggio di Giovanni Fiandaca sulla Trattativa
24 SET 21

"La testimonianza del Presidente della Repubblica è espressamente prevista dal Codice di procedura penale che disciplina infatti le modalita' della sua assunzione, tuttavia deve tenersi conto dei limiti contenutistici che si ricavano dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 dicembre 2012 e pertanto la testimonianza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano richiesta dal pubblico ministero può essere ammessa nei soli limiti delle conoscenze del detto teste che potrebbero esulare dalle funzioni presidenziali, pur comprendendo in esse le attività informali". Recita così il provvedimento con cui i giudici della Corte d’assise di Palermo accolgono la richiesta dei pm sulla deposizione del Capo dello stato nel processo per la trattativa Stato-mafia.
A deciderlo i giudici della Corte d'assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, che hanno così accolto, seppure in parte, la richiesta avanzata nelle scorse udienze dal pm Nino Di Matteo. Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano era stato citato dai pm per riferire in aula sulle "preoccupazioni espresse dal suo consigliere giuridico Loris D'Ambrosio nella lettera del 18 giugno 2012 concernenti il timore di D'Ambrosio “di essere stato considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi”, e cioè nel periodo tra il 1989 e il 1993".
"Il Presidente Napolitano non sarà ascoltato sul contenuto dei colloqui precedenti alla lettera inviata dal consigliere giuridico Loris D'Ambrosio il 18 giugno 2012 al Capo dello Stato", ha sottolineato il Procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi, dopo la decisione dei giudici della Corte d'assise di ascoltare come testimone il Capo dello Stato. La testimonianza di Napolitano, è quindi ammissibile "ma con i limiti della sentenza della Corte costituzionale - ha aggiunto Teresi - secondo cui il Presidente gode di una speciale prerogativa che è la particolare riservatezza delle sue conversazioni. Quindi la testimonianza non potrà mai vertere sulle conversazioni che ha avuto eventualmente con D'Ambrosio precedenti alla lettera del giugno 2012".
A deciderlo i giudici della Corte d'assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, che hanno così accolto, seppure in parte, la richiesta avanzata nelle scorse udienze dal pm Nino Di Matteo. Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano era stato citato dai pm per riferire in aula sulle "preoccupazioni espresse dal suo consigliere giuridico Loris D'Ambrosio nella lettera del 18 giugno 2012 concernenti il timore di D'Ambrosio “di essere stato considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi”, e cioè nel periodo tra il 1989 e il 1993".
"Il Presidente Napolitano non sarà ascoltato sul contenuto dei colloqui precedenti alla lettera inviata dal consigliere giuridico Loris D'Ambrosio il 18 giugno 2012 al Capo dello Stato", ha sottolineato il Procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi, dopo la decisione dei giudici della Corte d'assise di ascoltare come testimone il Capo dello Stato. La testimonianza di Napolitano, è quindi ammissibile "ma con i limiti della sentenza della Corte costituzionale - ha aggiunto Teresi - secondo cui il Presidente gode di una speciale prerogativa che è la particolare riservatezza delle sue conversazioni. Quindi la testimonianza non potrà mai vertere sulle conversazioni che ha avuto eventualmente con D'Ambrosio precedenti alla lettera del giugno 2012".