Tedeschi smemorati
Il governatore della Bundesbank, Jens Weidmann, membro di diritto della Bce, in un’intervista al Financial Times di ieri ha preso una netta posizione contro l’acquisto sul mercato secondario di titoli pubblici degli stati dell’Eurozona, per stabilizzarne i corsi. Weidmann ha sostenuto che ciò è vietato dal trattato di Maastricht e che la continuazione di tale politica farebbe perdere fiducia nell’euro, data la violazione delle regole.
21 AGO 20

Il governatore della Bundesbank, Jens Weidmann, membro di diritto della Bce, in un’intervista al Financial Times di ieri ha preso una netta posizione contro l’acquisto sul mercato secondario di titoli pubblici degli stati dell’Eurozona, per stabilizzarne i corsi. Weidmann ha sostenuto che ciò è vietato dal trattato di Maastricht e che la continuazione di tale politica farebbe perdere fiducia nell’euro, data la violazione delle regole.
Se Weidmann si fosse limitato a esprimere una sua personale tesi di politica finanziaria, senza riferimenti legali, si sarebbe potuto discutere il punto di vista e gli si sarebbe potuto domandare, allora, a quale titolo finora l’Italia ha ricevuto una lettera dalla Bce in cui le si è chiesto di adottare una serie di misure, quale condizione per l’acquisto finora avvenuto, sia pure con cautela, di titoli del suo debito. Ma egli s’appella al Trattato europeo così come modificato da quello di Maastricht, con un’interpretazione inaccettabile. Infatti l’articolo 104 del Trattato stabilisce, al primo comma, che è vietato “l’acquisto diretto di tali titoli da parte della Bce”.
Da ciò si desume, in modo chiaro, che l’acquisto indiretto, cioè sul mercato secondario, è consentito. Certo, il Trattato vieta i disavanzi eccessivi. Ma letto insieme all’articolo 104 fa ritenere, in una interpretazione sistematica, che la Bce e le Banche centrali degli stati membri non possano comperare sul mercato secondario titoli degli stati membri che non osservino le regole comunitarie sui disavanzi eccessivi. Insomma, la Bce è autorizzata a effettuare interventi di lender of last resort (Lolr), prestatore di ultima istanza.