Perché il ddl Calabrò non tocca l'autodeterminazione del singolo

Non è vero come dice Dario Franceschini che con questa legge sul fine vita si “impone l'alimentazione artificiale a una persona anche contro la sua volontà”. Si confonde il trattamento sanitario (che comprende anche l’introduzione di un tubo gastrico nello stomaco) con la somministrazione del sostentamento (che riguarda ciò che scorre nel tubo, una volta inserito). di Alberto Gambino Leggi Dubbi sulla costituzionalità
14 AGO 20
Ultimo aggiornamento: 18:16
Immagine di Perché il ddl Calabrò non tocca l'autodeterminazione del singolo
1. Non è vero come dice Dario Franceschini che con questa legge sul fine vita si “impone l'alimentazione artificiale a una persona anche contro la sua volontà”. Si confonde il trattamento sanitario (che comprende anche l’introduzione di un tubo gastrico nello stomaco) con la somministrazione del sostentamento (che riguarda ciò che scorre nel tubo, una volta inserito). La legge infatti, senza modificare l’attuale prassi, prevede espressamente che “ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole” (art. 4). Perciò se l’alimentazione del paziente dovrà realizzarsi attraverso un presidio artificiale, il paziente potrà rifiutare quest’ultimo e il medico sarà nell’impossibilità pratica di intervenire finanche per attivare l’idratazione e l’alimentazione del paziente. Dunque, anche dopo l’approvazione della legge, qualsiasi cittadino italiano che vorrà consapevolmente rifiutare un trattamento sanitario potrà continuare a farlo.

2. Non è neanche vero come dice Marcello Pera che con la legge Calabrò si vuol negare la possibilità che un cittadino rifiuti in anticipo di essere attaccato alla “cannula per l’idratazione e l’alimentazione”. Potrà liberamente esprimere questo desiderio e chiedere ai suoi familiari di rispettarlo. Ciò che la legge esclude è che una dichiarazione di rifiuto all’alimentazione possa essere inserita all’interno di una Dat, cioè una dichiarazione al medico curante, e non potrà dunque essere eseguita nell’ambito dell’alleanza terapeutica medico-paziente (art. 5). I poteri di chi ha la tutela del paziente, caduto in stato di incapacità, non sono, invece, sottoposti agli stessi limiti.

3. Non è infine vero come dicono Umberto Veronesi e Massimo D’Alema, che questa legge introduce forme di “idratazione e alimentazione forzate” che configurano accanimento terapeutico. Il ddl non stabilisce affatto che l’alimentazione e l’idratazione escludono di per sé l’accanimento terapeutico, così introducendo la previsione di una “alimentazione forzata”. La legge afferma che “Alimentazione ed idratazione [...] sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento” (art. 5). Dunque il rifiuto di tali pratiche non può essere inserito nelle Dat, ma ciò non significa che ove il medico individui forme di accanimento (e cioè trattamenti sanitari, che nell’imminenza della morte siano considerati “straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati”, art. 3), non possa deporre altresì per l’inutilità o la riduzione di presidi finalizzati al sostentamento.

4.
E a tal proposito si può anche seguire "la terza via", introdotta da Rutelli e apprezzata dal Foglio, che la percezione dell’accanimento terapeutico – imprescindibilmente legato ad uno stadio terminale dell’esistenza e non ad una situazione di debolezza o disabilità – risenta anche delle valutazioni del paziente, espresse dai familiari o da chi ne ha la tutela.

5.
E’ del tutto vero, infatti, come intendono i promotori della legge, che non si potrà chiedere al medico – neanche per sentenza – di porre in essere comportamenti contrari alla sua deontologia, come “la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente” (art. 2). Se infatti fosse la volontà del paziente, o di chi lo rappresenta, a determinare il comportamento professionale del medico, questi si ridurrebbe ad un “esecutore”, e le case di cura italiane finirebbero per fungere anche da case della “buona morte”.

Ben si comprende allora perché il più fiero oppositore della legge sia proprio colui che la considera una “barbarie”, in quanto vorrebbe veder giuridificata la pratica friulana, a mio avviso erroneamente ritenuta “terapeutica”, consistita nell’interruzione del sostentamento finalizzata a cagionare la morte del paziente. Ma è proprio questa la “barbarie” che la legge vuole impedire che accada di nuovo. In definitiva il ddl Calabrò non tocca affatto la libertà di autodeterminazione del singolo, ma esclude che di questa libertà, ove sia contraria alla deontologia, possa farsi complice il medico.
di Alberto Gambino
(Ordinario di Diritto privato e Diritto civile all'Università europea di Roma)