Salvateci dal reato di lobbying

La legge contro la corruzione approvata in prima lettura alla Camera, insieme con misure di inseverimento delle pene, contiene l’enunciazione generica di nuovi reati, come il  “traffico illecito di influenza”, che hanno l’effetto di rendere incontrollabile la già estesissima discrezionalità dell’azione penale della magistratura. In uno stato di diritto è fondamentale la chiarezza su quali comportamenti siano considerati delittuosi.
7 AGO 20
Immagine di Salvateci dal reato di lobbying
La legge contro la corruzione approvata in prima lettura alla Camera, insieme con misure di inseverimento delle pene, contiene l’enunciazione generica di nuovi reati, come il “traffico illecito di influenza”, che hanno l’effetto di rendere incontrollabile la già estesissima discrezionalità dell’azione penale della magistratura. In uno stato di diritto è fondamentale la chiarezza su quali comportamenti siano considerati delittuosi. Quando si va nella direzione opposta, creando figure di reato suggestive e quindi passibili di una gamma amplissima di interpretazioni soggettive, si lede la stessa concezione della certezza del diritto. La legge dice che chi sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale ottiene vantaggi patrimoniali commette il reato di traffico di influenze, punito con la reclusione fino a tre anni. Che cosa vuol dire? Qual è il “corpo del reato”? Chi esercita una attività lobbistica, a vantaggio di un’impresa, di un settore produttivo o anche di gruppi sociali determinati, intrattiene necessariamente relazioni con chi decide in termini legislativi o amministrativi. Che cosa significa ottenere vantaggi patrimoniali da queste relazioni? Al limite, persino lo stipendio di un dirigente sindacale che preme sui responsabili politici per ottenere una soluzione favorevole per una crisi aziendale può essere considerato un “vantaggio patrimoniale”. Sta nella discrezionalità delle procure, vista la genericità assoluta della legge, decidere in che cosa consiste il reato, il che significa che lo spazio, già colossale, per l’ingerenza della magistratura nelle decisioni politiche, diventa inarrestabile. Probabilmente i procedimenti penali costruiti su questa normativa finiranno quasi tutti in un niente di fatto, proprio perché è difficile che una particolare interpretazione soggettiva regga a tre gradi di giudizio. Però sarà possibile avviare una campagna di procedimenti accusatori, far volare molti stracci, creare altri polveroni.
Combattere la corruzione è necessario, non per rispondere alla pressione di un’opinione pubblica che chiede di vendicarsi di una classe dirigente considerata non a torto incapace, ma per liberare le energie residue del mercato e stabilire un effettivo regime di concorrenza. Perché sia efficace, l’azione dello stato contro la corruzione ha bisogno di norme chiare e facilmente applicabili, non di un ventaglio apertissimo di ipotesi di reato tanto più confuso quanto più si allarga. Il Parlamento ha approvato una legge che va per certi aspetti nella direzione sbagliata, al di là delle buone intenzioni dei proponenti. Se in Senato, invece di inscenare un braccio di ferro a scopo propagandistico, si cercasse una convergenza per correggere la rotta, questi errori potrebbero essere cancellati a vantaggio dello stato di diritto e dell’efficacia della lotta contro la corruzione intesa come reato penale, non come attività economica di tipo lobbistico.