Licenziare i tabù
La linea del ministro del Lavoro Elsa Fornero sulla necessità di superare l’attuale interpretazione corporativa dello Statuto dei lavoratori è encomiabile e pienamente condivisibile, anche se ieri Fornero ha ridimensionato la portata delle sue precedenti dichiarazioni. Lo Statuto stabilisce che nessuno può esser licenziato, senza giusta causa o giustificato motivo. Leggi Perché Bersani non potrà dire a lungo "no" alla riforma dell'articolo 18 - Leggi L’imbarazzo di Repubblica spiazzata da una prof. torinese ultra liberale - Leggi Più salari, meno pigrizia mentale - Leggi Un tabù chiamato 18
5 AGO 20

La linea del ministro del Lavoro Elsa Fornero sulla necessità di superare l’attuale interpretazione corporativa dello Statuto dei lavoratori è encomiabile e pienamente condivisibile, anche se ieri Fornero ha ridimensionato la portata delle sue precedenti dichiarazioni. Lo Statuto stabilisce che nessuno può esser licenziato, senza giusta causa o giustificato motivo. Secondo la giurisprudenza che ha pedissequamente seguito le richieste della Cgil, l’assenteismo ingiustificato ripetuto non è una “giusta causa” per la cessazione del contratto, come non lo è il furto aziendale di modica entità, mentre quello maggiore diventa giusta causa solo dopo la sentenza definitiva di terzo grado, anche nel caso di reato conclamato. Non è considerato giustificato motivo di licenziamento quello dell’esigenza di riduzione del personale per calo della domanda.
E’ chiaro che occorre superare queste inaccettabili difese neocorporative dei posti di lavoro, mediante contratti di lavoro flessibili in cambio di premi di produttività e di garanzie di indennità di licenziamento. Le quali indennità, comportano che le aziende tenderanno a usare con cautela questo costoso diritto. Ma tale modifica non va confusa con la questione del contratto unico di lavoro del progetto Ichino, che è in netto contrasto con la stagione riformatrice della legge Biagi. Non è il caso di barattare la flessibilità in uscita con quella in entrata fornita dalla varietà dei contratti e con quella della contrattazione decentrata rispetto alla contrattazione unica nazionale. E’ sul terreno gradualista, del livello aziendale, che può nascere la nuova versione, di spirito liberale, dell’articolo 18.