NO AD AHMADINEJAD

4 GIU 08
Ultimo aggiornamento: 22:13 | 4 AGO 20
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Io ritengo che ha commesso il reato facendo queste dichiarazioni secondo il codice penale italiano, e ritengo che deve essere processato e punito per questo.Legge italiana 9 ottobre 1967, n.962PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL DELITTO DI GENOCIDIOLa Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;Il Presidente della Repubblica:Promulga la seguente legge:Art. 1 Atti diretti a commettere genocidio.Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.Art. 2 Deportazione a fine di genocidio.Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.Art. 3 Circostanza aggravante....