il caso

Super green pass e scuola, l'esenzione sugli scuolabus non basta

Luciano Capone e Giovanni Rodriquez

Gli studenti non vaccinati possono prendere i mezzi dedicati al trasporto scolastico ma non possono recarsi in classe con metro o bus. C'è qualcosa che non torna: bisogna estendere la deroga sui trasporti

Il decreto legge del 5 gennaio ha introdotto un obbligo di vaccinazione contro il Covid per gli over 50, prevedendo una sanzione una tantum di 100 euro per gli inadempienti. La sanzione è stata ritenuta da molti troppo bassa per riuscire a far cambiare idea ai No vax più irriducibili. Anzi, l’obbligo così congeniato farebbe passare l’idea che basta pagare una piccola multa per essere esonerati. 


La norma, in realtà, andrebbe letta nel suo complesso. La sanzione di 100 euro è solo una misura aggiuntiva alle tante introdotte negli ultimi mesi. Con l’obbligo di vaccinazione e di green pass rafforzato (di fatto un obbligo vaccinale), per gli over 50 non vaccinati è prevista sospensione dal lavoro senza retribuzione. In caso di violazione della norma sul super green pass sono previste sanzioni ben più elevate, che vanno da un minimo di 600 fino a un massimo di 1.500 euro. A queste restrizioni, va aggiunta l’estensione dell’uso del green pass rafforzato (o super green pass), che di fatto impone l’obbligo di vaccinazione per assistere a  spettacoli, eventi sportivi, entrare in un ristorante, in un albergo o anche solo usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, navi e aerei compresi.


Il complesso delle misure in vigore è talmente restrittivo per i non vaccinati, coma mai prima nella storia italiana, che il ministro della Salute Roberto Speranza ha dovuto firmare nei giorni scorsi un’ordinanza che, fino al  10 febbraio 2022, prevede una deroga per gli abitanti delle isole minori, che rischiavano una compressione insostenibile e sproporzionata dei diritti fondamentali: invece del “super” green pass, viene richiesto il green pass base (e quindi la facoltà del tampone) per gli spostamenti con mezzi pubblici per motivi di salute o di studio. Oltre ai residenti nelle isole minori, l’ordinanza prevede una deroga anche per gli studenti in tutto il territorio nazionale: il trasporto scolastico “dedicato” non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina del green pass, e sarà quindi accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con il solo obbligo di indossare una mascherina Ffp2. 


La deroga era doverosa per garantire il diritto allo studio ma, al di là del carattere transitorio, pone comunque dei problemi di legittimità o quantomeno di logicità. Applicare la deroga al solo “trasporto scolastico dedicato”, quindi agli scuolabus, è una limitazione troppo stringente che esclude tutti quegli studenti che per recarsi a scuola usano il trasporto pubblico locale. E si tratta di una popolazione significativa se non maggioritaria, specie nelle città più grandi. La distinzione tra scuolabus e tpl oltre che poco pratica è anche poco sensata, dal momento che non è chiaro per quale motivo gli scuolabus dovrebbero essere più sicuri, senza green pass, di autobus o metro. Se la ragione della deroga non sta nella “qualità” differente dei mezzi di trasporto ma nella necessità di garantire il diritto allo studio, allora non ha senso fare una distinzione: il governo dovrebbe estendere la deroga agli studenti per tutti i mezzi pubblici locali. 


La deroga, in sostanza, non dovrebbe riguardare il tipo di mezzo (lo scuolabus) ma il tipo di persona (gli studenti). Anche perché in questo caso entrano in conflitto non solo due diritti –  la salute e  l’istruzione – ma anche due obblighi: il vaccino e la scuola. Questo è un aspetto probabilmente sottovalutato: fino a 16 anni l’istruzione è un diritto/dovere. Questo tema si è sempre presentato nella legislazione sui vaccini. Non a caso, la legge Lorenzin del 2017 introdusse obblighi vaccinali come requisito di accesso solo per gli asili nido e le scuole dell’infanzia (da 0 a 6 anni), mentre per la scuola dell’obbligo (fino a 16 anni) la mancata vaccinazione comportava una sanzione pecuniaria (da 100 a 500 euro) per i genitori, ma non precludeva il diritto/dovere di frequentare la scuola dell’obbligo.


Il governo si è posto il problema stabilendo la deroga per il trasporto scolastico dedicato, ma non si capisce perché non l’abbia fatto anche per il tpl. Due sono le possibilità: se il governo ritiene che il super green pass sui mezzi di trasporto limiti il diritto allo studio non si capisce perché non debba valere per chi va a scuola con i bus di linea invece dello scuolabus; se invece ritiene che il super green pass non intacchi questo diritto, allora non ha senso dare una deroga al trasporto scolastico “dedicato”. Tertium non datur. Appare evidente che il caso sia il primo. E’ quindi necessario rivedere la norma, eliminando il super green pass sui tutti i mezzi pubblici per gli studenti della scuola dell’obbligo.
 

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