Perché in Italia la legge tutela la pubblica amministrazione anche quando hanno ragione i cittadini

Rocco Todero
Così lo stato non riesce a debellare la criminalità che germoglia e fiorisce sotto casa, non riesce a contrastare adeguatamente lo spaccio di droghe, lo sfruttamento della prostituzione, il gioco d’azzardo.
Nell’Italia della retorica antifascista e della Costituzione più bella del mondo uno stuolo di zelanti questori applica ancora nel 2015 il Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza emanato nel 1931, allorché il regime fascista godeva di ottima salute e del consenso della maggior parte del popolo italiano.

 

Il testo di legge, va da sé, è ispirato alla cultura tipica di quel famoso ventennio, durante il quale si riteneva che la responsabilità individuale potesse essere oggettiva, senza colpa alcuna, e si  poneva un non ben identificato interesse dello stato in posizione prevalente rispetto al riconoscimento e alla tutela dei diritti dei cittadini, di modo che fossero questi ultimi a dover servire lo stato e non viceversa.

 

L’articolo 100 del testo unico, ad esempio, consente ancora oggi al questore di sospendere (e revocare) la licenza di un esercizio commerciale tutte le volte che al suo interno si siano verificati tumulti, gravi disordini, quando il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o quando, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini.

 

L’applicazione della norma prescinde dalle responsabilità del titolare della licenza, cosicché la sospensione e la chiusura possono essere ordinate (ed è ciò che avviene nella maggior parte dei casi) per il semplice fatto che l’attività imprenditoriale (bar, ristorante, sala da gioco, discoteca), pur condotta con i crismi della legalità sostanziale, attiri gente poco raccomandabile o sia teatro di attività illecite consumate senza il benché minimo contributo di coloro che, alla fine della fiera, subiscono l’ordine di cessare l’attività che esercitano legittimamente.

 

Lo stato, in sostanza, non riesce a debellare la criminalità che germoglia e fiorisce sotto casa, non riesce a contrastare adeguatamente lo spaccio di droghe, lo sfruttamento della prostituzione, il gioco d’azzardo. Non rinuncia a imporre divieti che in pochi ritengono sia giusto rispettare. Abdica all’esercizio delle funzioni fondamentali che ne giustificano in primo luogo l’esistenza (la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica) e pensa bene di estirpare il problema alla radice sopprimendo con la sua incontrastabile forza le libertà dei cittadini onesti. Debella i deboli perché questa sconfitta assicurerebbe, essa sola, la vittoria sui forti. L’individuo e le sue libertà diventano così gli strumenti da utilizzare alla bisogna per raggiungere i più disparati obiettivi dello Stato.

 

[**Video_box_2**]Appellarsi ai tribunali, nella specie ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di stato, è un’impresa che si rivela quasi sempre vana e per di più dispendiosa.

 

I giudici replicano, infatti, asserendo che la discrezionalità della pubblica amministrazione è in questi casi pressoché insindacabile (trasformando così la discrezionalità in arbitrio), che la misura interdittiva non è punitiva nei confronti del titolare della licenza (sic!), che essa si palesa necessaria e proporzionata per tutelare l’interesse pubblico al rispetto dell’ordine e della sicurezza e che nessun indennizzo spetta a chi incolpevolmente deve chiudere l’attività che gli assicura il sostentamento.

 

I magistrati non cercano di ridurre la portata applicativa della norma, non ne evidenziano l’illiberalità, non richiedono motivazioni adeguate ai singoli casi, spesso sembrano persino condividere la logica della disposizione estendendone l’ambito operativo anche a fattispecie che potrebbero rimanerne fuori, applicano un bilanciamento degli interessi a tutto svantaggio delle libertà individuali, sorvolano sull’incapacità dello Stato di svolgere i compiti fondamentali ed evitano di investire la Corte Costituzionale della legittimità della regola.

 

Aggiungono quasi sempre i tribunali, infine, come un’attività imprenditoriale che rappresenti mera occasione indiretta per lo svolgimento di attività illecite si ponga in violazione dell’art. 41 della Cost secondo il quale l’attività economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, confondendo anche in questo caso fra attività economica che procuri in via diretta danno alla sicurezza ed alla salute delle persone ed attività lecita in occasione dello svolgimento della quale soggetti terzi diversi dai proprietari commettano reati che nulla hanno a che vedere con l’oggetto dell’attività imprenditoriale.

 

Sanno qualcosa di tutto questo numerosi commercianti italiani e, da ultimo, anche i proprietari della nota discoteca Cocoricò, i quali hanno sperimentato come la giurisdizione amministrativa in Italia tuteli gli interessi della pubblica amministrazione e non già quelli degli incolpevoli cittadini. Che sia perché a svolgere le funzioni di giudici amministrativi in Italia sono anche ex commissari di pubblica sicurezza, ex pubblici ministeri, ex avvocati dello stato ed ex funzionari della Pubblica amministrazione, la cui sensibilità professionale non è stata proprio forgiata nel corso degli anni per tutelare l’esercizio delle libertà individuali?

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