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A proposito della legge che “proteggere la reputazione" della Polonia

Adriano Sofri

E’ evidente la deliberata e ipocrita licenza di interpretazione che il testo lascia a un’autorità che voglia limitare e punire la libertà di espressione e di ricerca storica

Ho fatto una certa fatica a trovare il testo della legge votata definitivamente dal Senato polacco – ora deve solo essere firmata dal presidente della Repubblica – che dichiara punibili con pene pecuniarie o la galera fino a tre anni una serie di atti, al fine di “proteggere la reputazione della Repubblica di Polonia e la Nazione Polacca”. La legge estende le fattispecie cui si riferisce ai crimini “nazisti, comunisti, o dei nazionalisti ucraini e dei membri delle unità ucraine collaboratrici del Terzo Reich, e altri crimini contro la pace, contro l’umanità o altri crimini di guerra, commessi contro persone di nazionalità polacca o cittadini polacchi di altre nazionalità fra l’8 novembre 1917 e il 31 luglio 1990”. L’art. più rilevante è il 55, così emendato: “1. Chiunque sostenga, pubblicamente e contrariamente ai fatti, che la Nazione Polacca o la Repubblica di Polonia sia responsabile o corresponsabile dei crimini nazisti commessi dal Terzo Reich /…/ o di altri reati che costituiscono crimini contro la pace, contro l’umanità o crimini di guerra, o chiunque in altro modo sminuisca gravemente la responsabilità dei veri autori dei suddetti crimini, sarà passibile di una pena pecuniaria o del carcere fino a 3 anni. La sentenza verrà resa pubblica. 2. Se l’atto sopra specificato è commesso preterintenzionalmente, l’autore sarà passibile di una pena pecuniaria o di una restrizione della libertà. 3. Nessun reato è commesso se l’atto criminale specificato nelle clausole 1 e 2 sia commesso nel corso di un’attività artistica o accademica”.

 

E’ evidente la deliberata e ipocrita licenza di interpretazione che il testo lascia a un’autorità che voglia limitare e punire la libertà di espressione e di ricerca storica. La questione dei “campi di sterminio polacchi”, su cui insistono di più le cronache, è del tutto marginale. Nell’uso comune quel “polacchi” si è riferito disattentamente alla geografia attuale dei luoghi in cui i nazisti insediarono i loro campi di sterminio, e la ragionevole raccomandazione è a evitare una dizione che può alludere a una responsabilità polacca nell’insediamento di quei campi. L’arbitrio evidente nel testo è inevitabile una volta che si sia deciso di ricorrere a una legge su argomenti che appartengono alla libera valutazione di testimoni, storici e persone comuni. Così, la contro-legge proposta alla Knesset che prevede una pena fino a 5 anni per chi neghi o sminuisca la colpa di complici dei crimini nazisti suona come un’inutile ritorsione. Piuttosto, conviene fermarsi sul corollario finale della legge polacca, che dichiara di applicarsi a chiunque, cittadino polacco o straniero. Chi è lo straniero? Al parlamento, al governo e alla presidenza polacca hanno fatto sentire la propria protesta con più veemenza il governo israeliano e anche il Dipartimento di Stato americano. Dai rappresentanti europei mezze frasi. Ma la Polonia è membro dell’Unione europea. I cittadini dell’Unione europea sono, per la Polonia, meno “stranieri” di quanto non siano americani degli Stati Uniti o israeliani. Per così dire, sono titolati a considerare la legge polacca come una legge quasi propria – dico nel senso più comune, senza pretese giuridiche. Questo mi pare un punto piuttosto essenziale: riguarda il diritto di un sopravvissuto italiano alla Shoah di ricordare la complicità di cittadini polacchi, e il diritto di tutti i viventi italiani (altro modo di chiamare gli universali sopravvissuti) di ricordare le complicità di cittadini italiani nelle leggi razziste, nella loro esecuzione e nella stessa Shoah.

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