Il premier Giuseppe Conto (foto LaPresse)

A lezione di diritto costituzionale dal prof. Giuseppe Conte

Rocco Todero

Il presidente del Consiglio ritiene che la Costituzione repubblicana non contenga obblighi specifici in materia di politica economica. Ma è davvero così?

Dopo avere inciampato sulla distinzione fra la nozione di sovranità e quella di sovranismo, il presidente del Consiglio, prof. Giuseppe Conte (ordinario di diritto privato nelle università), si è cimentato in un’altra impegnativa prova di diritto costituzionale, all’esito della quale è risultato che la Costituzione italiana non imporrebbe alcun indirizzo di politica economica a governo e Parlamento nazionali.

 

Il capo dell’esecutivo, in altre parole, ha rivendicato la legittima possibilità per il Consiglio dei ministri di predisporre (e fare approvare dalla Camere) una manovra economica sui generis rispetto a quelle improntate a rigore nei conti, riduzione del debito e della spesa pubblica, contenimento del deficit di bilancio.

 

L’affermazione del premier, tuttavia, desta più di qualche legittima perplessità, alla luce di ciò che sta scritto nella Costituzione repubblicana e nelle numerosi fonti di diritto europeo cui la Carta esplicitamente rinvia.

 

Si potrebbe iniziare con il sottoporre al professor Conte l’interrogativo circa il reale significato dell’articolo 81 della Costituzione.

  

La norma, introdotta con legge costituzionale n. 1/2012 in ragione dell’esecuzione di un preciso impegno di carattere internazionale, limita la possibilità di ricorrere all’indebitamento solo per contrastare gli effetti (negativi) del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggiorana assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

 

Di eventi straordinari, tali da richiedere un aggravamento dell’indebitamento pubblico, fortunatamente non vi è traccia nell’attuale contesto economico e sociale italiano, né si può ritenere, stando agli ultimi dati disponibili, che il paese attraversi oggi un ciclo economico negativo (pil positivo per il 2018).

 

Resta il fatto che il presidente del Consiglio non ha aiutato a chiarire come possa l’articolo 81 consentire a Governo e Parlamento di predisporre e approvare manovre economiche che risulterebbero senza alcuna ragione in deficit.

 

Vi è poi l’articolo 97 della Costituzione (sul quale si è appuntata l’autorevole attenzione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella) a tenore del quale le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito. Anche con riguardo a quest’ultimo precetto costituzionale rimane da capire come possa il capo del governo pensare che la Carta non imponga esplicitamente ed in via diretta l’approvazione di manovre economiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che essa stessa individua chiaramente.

 

Ma ciò che meriterebbe un definito pronunciamento da parte del prof. Conte circa la sua personale ricostruzione del significato complessivo della Costituzione, sono i continui richiami della nostra Legge fondamentale alla necessità di prestare osservanza ai vincoli derivanti dall’ordinamento europeo. Ve ne sono nel già citato articolo 97, ma anche nel 119, là dove si chiarisce che Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, devono assicurare l’equilibrio dei bilanci e concorrere ad assicurare l’osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, e nel 117 che impone allo Stato e alle Regioni di legiferare nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

 

La Costituzione, pertanto, impone alla Repubblica italiana di prestare fede ai vincoli derivanti dall’adesione all’Unione europea, anche a quelli che scaturiscono nell’ambito della politica economica e su questa circostanza dovrebbe essere ragionevole ritenere che anche il presidente del Consiglio dovrebbe convenire.

 

Il prof. Conte conoscerà di certo, tanto l’articolo 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che impegna tutti gli Stati aderenti (quindi anche l’Italia) a “coordinare le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell’Unione”, quanto l’art. 5 della medesima fonte, secondo le cui prescrizioni “Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche”.

 

La Costituzione, quindi, impone di rispettare i vincoli derivanti dall’adesione all’Unione europea e questa ultima prevede che la politica economica dei singoli Stati sia l’esito di un coordinamento fra tutti gli Stati aderenti, con il che si può escludere con certezza che la Carta fondamentale riconosca a governo e Parlamento italiani ampi margini di discrezionalità nella predisposizione ed approvazione delle manovre economiche.

 

Il presidente del Consiglio dovrebbe trovare argomentazioni adeguate per chiarire come possa il governo italiano ignorare che il paese abbia aderito da anni oramai ad un trattato internazionale che al comma 3 dell’articolo 119 prevede, ad esempio, che le “azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

 

Non si comprende, poi, come si possa trascurare il rango costituzionale delle ulteriori disposizioni normative che, sulla base di altri riferimenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e di quelli derivanti dalla sequenza di accordi posti in essere dal 2010 in poi, hanno previsto nel tempo:

 

1) il rafforzamento ex ante del coordinamento delle politiche economiche fra tutti gli Stati aderenti, a partire dal 1 gennaio 2011 (Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche - reg. n. 1175/2011);

 

2) la riduzione progressiva della parte eccedente il rapporto debito/PIL superiore al 60% nella misura di 1/20 l’anno, pena l’avvio di una procedura d’infrazione (atti normativi che compongono il c.d. Six Pack);

 

3) la possibilità che l’UE apra un deposito infruttifero pari allo 0,2% del PIL a carico dello Stato che viola gli impegni assunti e commini l’ammenda nella misura di 0,1% del PIL (atti normativi che compongono il c.d. Six Pack);

 

4) il rafforzamento del coordinamento e della sorveglianza della disciplina di bilancio, l’elaborazione di orientamenti uniformi di politica economica da parte degli Stati che siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell’Unione (articolo 136 TFUE);

 

5) il divieto di deficit eccessivi (saldo strutturale di bilancio positivo o, al limite, negativo ma di entità non superiore all’1% del PIL, nell’ipotesi in cui lo Stato membro sia in regola con il parametro relativo al rapporto debito/PIL, e se esso registra un saldo strutturale di bilancio positivo o, al limite, negativo di entità non superiore allo 0,5% del PIL, nell’ipotesi in cui lo Stato membro non sia in regola con il parametro relativo al rapporto debito/PIL), l’obbligo di predisporre misure di rientro dai deficit elevati (Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria - TSCG).

 

Ebbene, in considerazione del fatto che tutte le norme sopra indicate (ed altre ancora che non è il caso qui di trascrivere) rientrano pacificamente nella materia della politica economica e che le stesse impegnano il governo ed il Parlamento italiani in forza dell’adesione ai Trattati europei e del rinvio che la Costituzione repubblicana opera alla necessità di rispettare le fonti comunitarie, quale reale ampio margine di discrezionalità residua alla maggioranza di governo per potere predisporre una manovra in deficit, senza l’espresso consenso della Ue o la previa alterazione dell’attuale quadro normativo?

 

Perché la maggioranza di Governo, che aspira con tutte le forze al sovranismo economico, non procede prima a convincere l’Uea modificare le norme dei trattati o non predispone una riforma costituzionale che svincoli l’Italia dagli obblighi attualmente cogenti?

 

Ma sopratutto, alla luce di quanto abbiamo sin qui descritto, il Prof. Conte, quale Costituzione ha letto fino adesso?