Perché il Cda RAI ha il dovere di nominare tempestivamente un altro presidente

Rocco Todero

Solo chi riscuote il consenso di almeno due terzi dei componenti della Commissione di vigilanza può svolgere stabilmente le funzioni di Presidente dell'azienda

Non appena la Commissione parlamentare di vigilanza ha respinto la candidatura alla presidenza della RAI di Marcello Foa, alcuni esponenti della maggioranza penta leghista hanno cominciato a diffondere la notizia secondo la quale, in qualità di consigliere anziano, lo stesso Foa potrebbe esercitare le funzioni della carica per la quale è stato proposto, nonostante il parere contrario dell’organismo parlamentare interpellato.

 

La notizia, sebbene vera, è risultata, tuttavia, gravemente incompleta, poiché ha generato nell’opinione pubblica la convinzione che il consigliere d’amministrazione anziano possa svolgere le funzione di Presidente della RAI senza che il consiglio sia più obbligato a procedere all’elezione di un Presidente che riscuota il consenso di almeno i due terzi dei componenti della predetta Commissione parlamentare di vigilanza.

 

La norma dello statuto della RAI che per l’ipotesi di vacanza della carica di Presidente e Vice Presidente prevede, infatti, che le funzioni siano svolte dal consigliere d’amministrazione anziano, rappresenta una norma, cosiddetta, di chiusura. Una disposizione, cioè, che, al fine di salvaguardare la continuità delle funzioni presidenziali, si fa carico della necessità di prevedere anche l’ipotesi in cui alcune peculiarissime fattispecie concrete potrebbero mettere a rischio l’operatività di una società così importante come la RAI.

 

Si tratta di un meccanismo normativo (molto diffuso) che all’interno del mondo giuridico è utilizzato per assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni di tutti gli organi attivi, allorché o i titolari di attribuzioni particolarmente rappresentative possano trovarsi in una condizione di impedimento o la carica istituzionale sia rimasta priva di rappresentante.

 

Permane l’obbligo giuridico, tuttavia, per il consiglio d’amministrazione della RAI di continuare (senza sosta) nella ricerca di una personalità che sia gradita ad almeno i due terzi dell’Organo di vigilanza parlamentare e ciò per almeno due ordini di ragioni.

 

La lettura dello statuto della RAI consente di affermare come, da un lato, il Presidente del consiglio di amministrazione (a differenza del Vice Presidente, ad esempio) sia un organo indefettibile che non può essere surrogato ad infinitum dal conigliere anziano, dall’altro, solo colui che sia stato legittimato dal consenso di almeno i due terzi della Commissione di vigilanza possa svolgere stabilmente e legittimamente le funzioni presidenziali.

 

La ratio della norma (piaccia o non piaccia) è quella di destinare alle funzioni di Presidente di una società pubblica così importante esclusivamente una figura che goda della fiducia anche di una parte (almeno) dell’opposizione parlamentare.

 

Qualora, pertanto, il Consiglio d’amministrazione della RAI dovesse omettere di sottoporre tempestivamente alla Commissione parlamentare di vigilanza ulteriori e diverse candidature da destinare alla Presidenza dello stesso organo collegiale, incorrerebbe in una grave violazione di legge che, non solo svilirebbe la tutela degli interessi pubblici che gli sono affidati, ma, in aggiunta, rischierebbe di arrecare anche un ingiusto vantaggio ad una persona fisica ben individuata.

 

Non proprio un bell'esempio di ossequio allo Stato di diritto di cui andare fieri. Nemmeno in tempi in cui sullo Stato di diritto incombono le ruspe.

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