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La Corte di Cassazione applica a Marcello Dell'Utri il concorso esterno sconfessato dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo

Rocco Todero

Gli Ermellini fanno finta che la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo sul caso Contrada non esista e preavvisano Marcello Dell'Utri che non gli applicheranno gli stessi principi

Come è noto, nel mese di aprile 2015 la Corte Europa dei diritti dell'uomo ha riconosciuto, occupandosi del caso di Bruno Contrada, che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non ha rappresentato fino al 1994 una fattispecie criminosa chiara, perfettamente intellegibile ai cittadini, in ragione delle diverse pronunce della Corte di Cassazione penale che ora ne ammettevano la configurabilità ora la negavano.

 

Solo nel 1994 con la sentenza cosiddetta Demitry, hanno affermato dalla Corte Europea, il Supremo Collegio penale ha delineato compiutamente i contorni del concorso esterno, cosicché è a partire da quel momento che tutti gli individui sono stati in grado di sapere in anticipo dell'esistenza di questo reato e delle conseguenze cui sarebbero andati incontro qualora lo avessero commesso.

  

Queste le parole provenienti da Strasburgo: "In queste circostanze, la Corte constata che il reato in questione (il concorso esterno n.d.r.) è stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sentenza DemitryPerciò, all’epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti."

 

A riprova che il contrasto all'interno della stessa Corte di Cassazione circa la configurabilità del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso fosse esistente, nella medesima pronuncia Demitry del 1994 si legge che: "È da premettere che la sezione feriale ha rimesso il ricorso alle sezioni unite ponendo in evidenza, con la indicazione degli estremi delle relative pronunce, il contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema della configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, sicché, in primo luogo, non può condividersi l’affermazione del ricorrente – mutuata, forse, dalla sentenza n. 2699 del 5 giugno 1994 alla 1° sezione di questa corte – secondo il quale «la ormai costante» giurisprudenza della Corte di cassazione esclude che possa darsi concorso eventuale nel reato associativo. Il contrasto, dunque, è attuale e i termini dello stesso sono i seguenti."

  

In ragione della sentenza dei Giudici di Strasburgo, la Corte di Cassazione, aderendo alla predetta pronuncia e riconoscendogli piena efficacia interna, nel mese di luglio di quest'anno ha posto nel nulla tutti gli effetti penali della sentenza italiana che aveva condannato in via definita l'ex funzionario del SISDE.

 

Il 23 Ottobre 2017, invece, la prima sezione penale della medesima Cassazione ha respinto il ricorso con il quale Marcello Dell'Utri ha chiesto il  riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata speciale ed ha affermato senza remore che il Tribunale di Sorveglianza "ha correttamente richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì è conseguenza della generale funzione incriminatrice dell'articolo 110 codice penale, che trova applicazione al predetto reato associativo qualora un soggetto, pur non stabilimento inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo volontario, consapevole, concreto e specifico..."  

 

Il ricorso di Dell'Utri, come detto, non era destinato al riconoscimento dell'estensione nei suoi confronti dei principi della sentenza europea sul caso Contrada, ma mirava più limitatamente ad ottenere il beneficio penitenziario della libertà anticipata. La Corte di Cassazione, tuttavia, pur argomentando con diverse ragioni in ordine ai motivi per i quali ha ritenuto di rigettare il ricorso, ha trovato il modo di lanciare un monito chiaro ed inequivocabile anche sull'idea che continua a coltivare del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, nonostante l'autorevolissimo precedente dei Giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'ex poliziotto palermitano.

 

Il lettore, adesso, può farsi in piena autonomia una più compiuta idea delle condizioni di salute nelle quali versa il nostro Stato di diritto.