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Il Fatto grida al "bavaglio" inesistente e il Csm batte in ritirata
Dopo il bombardamento mediatico del quotidiano di Travaglio, il Csm rinvia l'adozione delle linee guida sui rapporti fra pm e media. Misure di civiltà che permetterebbero a chi ha subito una detenzione ingiusta o un’accusa infondata di vedere diffusa la notizia della propria assoluzione
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21 MAY 26

Il bombardamento mediatico degli ultimi giorni da parte del Fatto sul presunto “bavaglio” (in realtà inesistente) che il Consiglio superiore della magistratura avrebbe voluto imporre alle procure ha avuto successo: ieri il plenum del Csm ha infatti deciso di rinviare la discussione sulle nuove “Linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”. Il provvedimento era stato approvato all’unanimità dalla Settima commissione del Csm, ma la campagna messa in piedi dal quotidiano di Travaglio (con tanto di intervista al pm Nino Di Matteo, che ha sparato: “Con queste regole, Giovanni Falcone sarebbe finito sotto procedimento disciplinare”) ha indotto diversi consiglieri togati a chiedere modifiche al testo. Alla fine è stato il procuratore generale della Cassazione Piero Gaeta a intervenire al plenum per chiedere un “rinvio di cortesia” dell’esame della circolare. Richiesta accolta dagli altri consiglieri del Csm. Se ne riparlerà il 3 giugno. Come detto, il testo non prevede alcun “bavaglio” sui pm, ma si limita ad aggiornare le linee guida adottate dal Csm nel 2018 alle riforme nel frattempo approvate in materia di comunicazione di procure e tribunali e di tutela della presunzione di innocenza.
La principale novità è rappresentata dal passaggio da una tutela incentrata esclusivamente sulla presunzione di innocenza a una tutela più ampia, che include in modo espresso la protezione reputazionale della persona: “Il nuovo testo – si legge nel provvedimento elaborato dalla Settima commissione – prende atto del fatto che, nell’ecosistema digitale, una notizia giudiziaria diffusa nella fase iniziale delle indagini può produrre effetti reputazionali assai più rapidi e persistenti del successivo accertamento processuale. Da qui la scelta di affermare che la comunicazione istituzionale deve essere non solo rispettosa della presunzione di non colpevolezza, ma anche vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata, così da evitare che l’inevitabile provvisorietà della fase investigativa si traduca in una compromissione irreversibile della dignità personale”.
Da questa presa d’atto discende la vera novità delle linee guida, cioè l’obbligo per le procure di aggiornare gli organi di informazione sull’esito di iniziative giudiziarie sulle quali in precedenza si è intervenuti in modo pubblico: “Quando l’ufficio abbia diffuso una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, esso cura – tanto d’ufficio quanto su richiesta dell’interessato – l’adozione di successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, assoluzioni o altri sviluppi di segno significativamente diverso, secondo criteri di tempestività, visibilità e rigorosa simmetria informativa rispetto alla comunicazione iniziale”.
Una semplice misura di civiltà per permettere a chi ha dovuto subire una detenzione ingiusta o un’accusa infondata di vedere diffusa la notizia della propria assoluzione.
Sul resto il testo non fa che adeguare le linee guida del Csm alle ultime riforme. Dunque, si stabilisce che il comunicato scritto costituisce la modalità ordinaria della comunicazione delle procure, mentre la conferenza stampa rappresenta uno “strumento eccezionale”. La comunicazione spetta al dirigente dell’ufficio, che però può delegare l’attività a un procuratore aggiunto. Si ricorda che “le relazioni con i media devono essere costruite sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento”, e dunque “vanno evitati canali informativi riservati” con specifici organi di informazione.
Per quanto riguarda i contenuti della comunicazione si specifica (riprendendo la riforma Cartabia) che questa deve “indicare con chiarezza la fase del procedimento o del processo cui si riferisce”, “distinguere con chiarezza tra ipotesi investigativa, contestazione, decisione cautelare, esercizio dell’azione penale e accertamento definitivo di responsabilità”, “limitarsi alle sole informazioni necessarie al soddisfacimento dell’interesse pubblico”, e soprattutto “adottare un lessico neutro, sobrio e basato sul presupposto di non colpevolezza”, evitando “aggettivazioni enfatiche, dettagli superflui, denominazioni suggestive delle operazioni e ogni elemento non indispensabile e suscettibile di amplificare indebitamente il pregiudizio reputazionale”.
Un provvedimento di buon senso, che solo il Fatto poteva trasformare in bersaglio di un’ennesima campagna mediatica basata sulla falsità.
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Classe 1991, abruzzese d’origine e romano d’adozione. E’ giornalista di giudiziaria e studioso della magistratura. Ha scritto "I dannati della gogna" (Liberilibri, 2021), "La repubblica giudiziaria" (Marsilio, 2023), "Massacro giudiziario" (Liberilibri, 2026). Su Twitter è @ErmesAntonucci. Per segnalazioni: [email protected]