Il magistrato Nino di Matteo e Alessandro Di Battista (foto LaPresse)

L'alleanza da brividi tra i populisti e il fondamentalismo dell'antimafia

Giovanni Fiandaca

Dopo la sentenza di Palermo sulla cosiddetta Trattativa rischia di aggravarsi il cortocircuito tra giustizia e politica

Dopo la sorprendente sentenza di condanna emessa nel processo sulla Trattativa, il cortocircuito tra giustizia e politica rischia addirittura di aggravarsi. Corriamo cioè il pericolo di assistere a un ulteriore avanzamento di quella colonizzazione penal-giudiziaria della storia, della politica e della morale collettiva che ha avuto il suo potente momento di avvio con la cosiddetta rivoluzione giudiziaria di Mani pulite. Una parte rilevante del mondo politico e della stampa, “filomagistratuali” senza se e senza ma, tenderebbe già infatti a elevare la decisione della Corte d’assise palermitana a decisivo spartiacque tra una Seconda Repubblica (che si suppone) nata da un turpe e sanguinoso patto criminale tra Cosa nostra siciliana e il partito berlusconiano in ascesa governativa, e una nuova Terza Repubblica che dovrebbe (si auspica) vedere la luce grazie a una palingenesi promossa dalle forze politiche (quasi) vincitrici della contesa elettorale del 4 marzo, con conseguente definitiva messa in angolo del criminale di Arcore e della sua superstite compagine politica.

 

I dubbi sulla decisione dei giudici

Il potenziale effetto palingenetico della pronuncia palermitana presupporrebbe però, innanzitutto, una forza veritativa posta al riparo da ogni ragionevole dubbio. Ma è proprio così? A dire il vero, a parte l’adesione fideistica dei soliti gruppi del fondamentalismo antimafioso (Agende rosse, Scorta civica ecc.), nel variegato fronte complessivo dello stesso movimento antimafia i dubbi, le riserve e le perplessità non mancano. Anche perché la Corte palermitana ha accolto soltanto fino a un certo punto l’originaria impostazione accusatoria, e ciò pure rispetto a parti tutt’altro che secondarie (mi riferisco, ad esempio, all’assoluzione di Mancino dall’imputazione di falsa testimonianza e a quella di Massimo Ciancimino dall’addebito di concorso esterno). Poi permangono in ogni caso, dotate di rango prioritario in punto di stretto diritto, le forti obiezioni critiche sulla effettiva applicabilità del reato di minaccia a un corpo politico previsto dall’art. 338 del codice penale. Ma non entro qui nel dettaglio di aspetti tecnico-giuridici, che ho esplicitato altre volte in sedi più opportune. Sarà una attenta lettura della motivazione a metterci in condizione di verificare se e quanto i giudici siano stati abili nell’affrontare le obiezioni suddette.

 

Tornando alla questione di fondo, aggiungo che sarebbe comunque forviante assumere la sentenza di condanna a spartiacque etico-politico anche se i giudici, anziché sbagliare reato, avessero indovinato quello giusto. E sarebbe fuorviante per una ragione assorbente forse intuibile, ma che vale la pena esplicitare: la ricostruzione storico-giudiziaria delle complesse, confuse e ambigue vicende etichettate come Trattativa, appare cioè intrinsecamente problematica a tal punto, da ostacolare la possibilità raggiungere una verità conseguita nel rispetto effettivo del canone “oltre ogni ragionevole dubbio” (così come in teoria esige, per potersi emettere una sentenza di condanna, l’art. 533 del codice di rito). Non basta, in proposito, la buona fede soggettiva di chi giudica: la mancanza di seri dubbi deve essere verificata attraverso un vaglio oggettivamente rigoroso, condotto con criteri razionali, delle ipotesi ricostruttive concorrenti. Ma a rendere poco plausibile l’inesistenza di dubbi ragionevoli è, nel nostro caso, un dato – piaccia o non piaccia – inoppugnabile: nei quattro cosiddetti processi paralleli precedentemente svolti, sostanzialmente vertenti sulle medesime vicende, sia Mori sia l’ex ministro Mannino sono stati assolti. Dovremmo considerare “irragionevoli” tutte queste assoluzioni, e ragionevole soltanto la recente condanna? E’ auspicabile che l’impianto argomentativo della motivazione non risulti in proposito elusivo.

 

È giusto ritenere che una Trattativa con la mafia fosse illegittima e moralmente censurabile anche se l’obiettivo principale perseguito fosse stato quello di bloccare le minacce stragistiche? In una democrazia pluralistica come la nostra, è legittimo manifestare al riguardo punti di vista divergenti

E’ noto che valorosi storici di professione, come ad esempio Salvatore Lupo, contestano l’unilateralità criminalizzatrice della ricostruzione storico-politica prospettata dalla procura di Palermo, e la contestano rilevando come lo scenario dei primi anni 90 fosse ben più complesso e articolato rispetto a un eventuale complotto criminale tutto ordito – per dire così – in chiave “siculomafiocentrica”. Obiezioni di questo tipo, provenienti da storici di mestiere, dovrebbero mettere in guardia dalla tentazione di riscrivere la storia con le requisitorie e le sentenze, adottando come prevalente parametro di giudizio il codice penale. Tentazione tanto più perniciosa, quanto più le lenti della storiografia giudiziaria sembrano in modo pregiudiziale avvistare come criminoso sin dalla sua genesi in particolare un certo settore dello schieramento politico: finendo, così, col proiettare il marchio stigmatizzante della criminosità al di là delle singole persone eventualmente coinvolte e con l’attrarre oggettivamente l’azione giudiziaria nelle dinamiche del conflitto politico.

 

Valutazioni dilemmatiche

Il discorso però trascende il piano della ricostruzione storico-politica. A venire in rilievo è, infatti, anche un drammatico dilemma politico-costituzionale, denso di implicazioni morali oltre che giuridiche: in presenza di quali presupposti e in che limiti è legittimo che uno stato tratti (o tenti di trattare) con una organizzazione criminale per prevenire violenze ai danni di vittime innocenti? E’ senz’altro giusto ritenere – come sembra ritenere la magistratura palermitana – che una trattativa con la mafia fosse comunque illegittima e moralmente censurabile, anche se l’obiettivo principale perseguito fosse stato quello di bloccare le minacce stragistiche (e non già, come congetturato dai pubblici ministeri, quello di restaurare rapporti di pacifica convivenza tra stato e Cosa nostra)? In realtà, in una democrazia pluralistica come la nostra, è legittimo manifestare al riguardo punti di vista divergenti. Sono in gioco a un tempo interrogativi politico-costituzionali, etici e giuridici. Competenti ad affrontarli non possono essere considerati soltanto i magistrati penali, chiamati a verificare a posteriori l’eventuale violazione della legalità penale o al contrario la presenza di circostanze necessitanti che giustificano tale violazione. La tutela preventiva della sicurezza collettiva, nelle situazioni di grave e incombente pericolo, spetta invece al governo e alle forze di polizia; e la valutazione delle implicazioni morali di eventuali opzioni trattativistiche (a fin di bene!) non può essere monopolizzata da nessun potere istituzionale, neppure dalla magistratura, non avendo i giudici in un moderno ordinamento liberaldemocratico una speciale legittimazione a distinguere tra bene e male in senso morale.

 

Trattandosi di valutazioni dilemmatiche a più livelli che ben trascendono le competenze giudiziarie, ne traiamo la conferma che sarebbe appunto riduttivo assumere la sentenza di condanna palermitana a spartiacque tra la cattiva politica del passato e la buona politica del futuro, la moralità e l’immoralità collettiva, il diritto e il non diritto. Sarebbe assai preoccupante, per il futuro della nostra democrazia, se invece la non disinteressata retorica populista dei quasi-vincitori del 4 marzo – sposata al fondamentalismo dell’antimafia dura e pura – riuscisse a far prevalere una convinzione contraria.