L'indipendenza della magistratura nel XXI secolo

Giovanni Canzio*

La lectio magistralis di Giovanni Canzio, già primo presidente della Corte di Cassazione, alla terza edizione del LexFest

[Pubblichiamo ampi stralci della lectio magistralis che il già primo presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, ha tenuto a Cividale del Friuli in occasione della terza edizione di LexFest, kermesse nazionale dedicata alla giustizia (2-4 febbraio), diretta da Andrea Camaiora e presieduta da Carlo Nordio. All’evento hanno partecipato anche, tra gli altri: Giovanni Legnini, Eugenio Albamonte, Cosimo Ferri, Enrico Mentana, Stefano Balloch, Edoardo Cilenti, Antonello Racanelli, Guido Carlo Alleva, Marco Tarquinio, Francesco Bruno, Elisabetta Busuito, Francesco Giuliani, Gianmarco Chiocci, Giorgio Spaziani Testa, Luca Bolognini e Francesco Tufarelli] 


 

L’organizzazione della giurisdizione costituisce uno dei cardini fondamentali dello Stato di diritto perché mediante l’esercizio della giurisdizione si realizza la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Interrogarsi sui principi di indipendenza e di autonomia della magistratura vuol dire, oggi, (ri)scoprire il fondamento della legittimazione del magistrato nella società moderna/postmoderna, insieme con le ragioni della fiducia dei cittadini nell’ordine democratico.

 

La magistratura, nell’architettura dei Poteri dello Stato secondo la Costituzione repubblicana del 1948, è definita “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (art. 104). L’art. 101, a sua volta, afferma che i giudici amministrano la giustizia “in nome del popolo” e “sono soggetti soltanto alla legge”.

La garanzia costituzionale dell’indipendenza e dell’autogoverno della magistratura (con il presidio del CSM) è diretta ad assicurare, insieme con l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti. Il relativo compito è affidato ai magistrati, funzionari non elettivi, la cui opera di valutazione delle prove e del fatto e di interpretazione e applicazione delle norme, siccome soggetta solo alla legge, è sottratta alle mutevoli logiche e ai condizionamenti delle maggioranze politiche e del consenso popolare.

 

Il Pubblico Ministero appartiene all’unico ordine giudiziario e fruisce, anche in virtù del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112), della medesima garanzia costituzionale di indipendenza dei giudici.

Il progetto di separazione delle carriere, oltre a destrutturare larga parte del modello costituzionale quanto all’ordinamento della magistratura, all’autogoverno del CSM, all’obbligatorietà dell’azione penale ecc., potrebbe determinare, di riflesso, una più spiccata autoreferenzialità (anche nei rapporti con la narrazione mediatica e con l’opinione pubblica) e una più accentuata indifferenza della pubblica accusa rispetto alle sorti del processo, secondo logiche di chiusura corporativa opposte alla linea, tracciata da Piero Calamandrei, dell’attrazione ordinamentale della figura del pubblico ministero nel sistema e nella cultura della giurisdizione.

 

Il primato esclusivo della legge, dettato dall’art. 101 Cost., è messo, tuttavia, in discussione perché è andato crescendo, negli ultimi decenni, il potere d’intervento della giurisdizione. Il giudice, nel ricostruire il fatto e nel selezionare la norma da applicare, esercita un ruolo di co-formazione o parziale creazione della regola più adeguata al caso concreto, svolgendo talora un’opera di “supplenza” nella governance dell’economia, della politica e delle relazioni sociali e ponendosi, così, al centro del quotidiano dibattito pubblico, anche in virtù dei progressi tecnologici dei mezzi di comunicazione.

 

Il fenomeno - non solo italiano - dell’allargamento delle prospettive e dell’orizzonte interpretativo e decisorio del giudice affonda le radici nella scarsa chiarezza e coerenza sistematica delle leggi, nella stratificazione e pluralità (“il giudice nel labirinto”) delle stesse fonti legislative e giurisprudenziali, nazionali e internazionali, nelle trasformazioni della società in continua evoluzione, nella maggiore complessità tecnica delle fattispecie, nell’avanzare impetuoso della scienza e delle nuove tecnologie nel processo.

 

Come evitare, allora, il rischio che il principio dell’indipendenza, interna ed esterna, della magistratura non sembri una formula vuota di contenuti e non venga giudicato come l’ingiustificato privilegio di una casta, in deroga al principio democratico che vuole ricondurre ogni potere alla volontà del popolo? Come evitare il rischio che l’asse della legittimazione democratica della magistratura, oggi imperniato sul patto costituzionale fra giudice e legge, si sposti sul terreno del consenso popolare (c.d. “populismo giudiziario”)?

 

Occorre declinare il principio costituzionale dell’indipendenza della magistratura in termini radicalmente più impegnativi sul terreno delle garanzie di concreta effettività dei diritti della persona nello Stato di diritto, in una nuova dimensione, quella propria dello statuto del giudice europeo nel XXI secolo.

 

Laddove sembra destinato a crescere lo spazio del potere giudiziario (“terribile” e “odioso”: così lo definiscono Montesquieu e Condorcet), deve crescere proporzionalmente il perimetro della responsabilità del giudice che l’esercita, in termini di: imparzialità e terzietà (“agire e apparire agire” liberi da ogni condizionamento); formazione e maturità professionale; cultura dell’organizzazione; laboriosità e diligenza; ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza e comprensibilità delle soluzioni decisorie; capacità di ascolto delle parti e di tutti i protagonisti della giurisdizione; rispetto della dignità delle persone; sobrietà, riserbo ed equilibrio, anche nei rapporti coi media; rigorosa deontologia professionale; infine, etica del limite e del dubbio.

La Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, n. 12 del 17/11/2010 (nella stessa data il Consiglio consultivo dei giudici europei presso il Consiglio d’Europa adottava la “Magna Carta dei giudici: principi fondamentali”), coniuga decisamente l’indipendenza, interna ed esterna, letta come garanzia di libertà della persona nello Stato di diritto, con i valori dell’efficacia della giurisdizione e della responsabilità dei giudici, in sintonia con le legittime aspettative della comunità con riguardo alla qualità, alla tempestività, alla coerenza e alla prevedibilità degli atti e delle decisioni.

 

Le scelte del Costituente in materia di ordinamento giurisdizionale hanno valenza e rilevanza ancora attuali; le ragioni fondanti e gli equilibri istituzionali vanno preservati e trasmessi alle nuove generazioni.

Il principio d’indipendenza e autonomia della magistratura - da ogni altro potere e dalla stessa volontà popolare - va declinato, tuttavia, secondo nuovi modelli ordinamentali e deontologici che arricchiscano i contenuti dello statuto professionale del magistrato. L’esercizio della giurisdizione va inteso come “servizio” piuttosto che come “potere”, così da implementare, col prestigio e l’autorevolezza della funzione, la legittimazione della magistratura nella società moderna e, nel contempo, la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto.

 

*già primo presidente della Corte di Cassazione

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