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Il processo ai nazisti e quello sul 7 ottobre. La legge di Israele
La Knesset ha approvato il testo del disegno di legge bipartisan per il perseguimento penale dei terroristi coinvolti nel massacro del 7 ottobre. Un procedimento destinato ad assumere valore storico, nazionale e memoriale
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12 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 01:53 PM

ANSA
Tel Aviv. Con 93 voti favorevoli e nessuno contrario, la Knesset ha approvato l’11 maggio il testo del disegno di legge per il perseguimento penale dei terroristi coinvolti nel massacro del 7 ottobre, frutto del lavoro congiunto di coalizione e opposizione. La legge prevede l’istituzione di un tribunale militare speciale a Gerusalemme; i capi d’accusa includeranno crimini contro il popolo ebraico e nei casi più gravi i giudici potranno comminare la pena di morte. E’ inoltre esclusa la possibilità di rilasciare i condannati nell’ambito di futuri accordi di scambio di prigionieri. La legge è il risultato del lavoro della Commissione Legge e Giustizia, l’Avvocatura di stato e gli apparati di sicurezza.
Israele, per la seconda volta dalla sua fondazione, si confronta con un crimine che eccede il diritto penale ordinario. La prima fu nel 1950 con la legge per la punizione dei nazisti e dei loro collaboratori, che permise di giudicare crimini commessi prima dell’esistenza dello stato, fuori dal suo territorio e contro persone che non erano cittadini israeliani. La legge del 1950, retroattiva e in deroga al principio di territorialità, introdusse nuove categorie di crimine e il principio della responsabilità individuale nei sistemi di massa, diventando la base giuridica del processo ad Adolf Eichmann a Gerusalemme nel 1961.
Il testo della legge attuale si muove sul solco della stessa tradizione giuridica: le bozze legislative e i documenti preparatori insistono sulla necessità di adattare le regole processuali alla scala del crimine, considerato non una somma di omicidi isolati, ma un attacco sistematico all’esistenza di una nazione. In questo contesto compare il concetto di “kinocide”, un neologismo coniato per indicare l’uso della famiglia come bersaglio strategico della violenza, perché la finalità del massacro non è stata soltanto colpire gli individui, ma spezzare la continuità familiare, distruggere i legami di appartenenza e minare la fiducia che è alla base di una comunità. Una tesi confermata anche dal rapporto pubblicato dalla Commissione civile composta da giuriste ed esperte di diritto internazionale incaricata di raccogliere testimonianze e prove sulle violenze sessuali del 7 ottobre, secondo cui gli abusi avrebbero costituito una componente sistematica dell’attacco e non una conseguenza episodica del massacro.
A differenza dei nazisti, che cercarono sistematicamente di cancellare le tracce dello sterminio, nel caso del 7 ottobre il problema è un eccesso caotico di prove, costituito da migliaia di ore di video provenienti da bodycam, dirette sui social e telefonate. Si tratta di materiali circolati in tempo reale, raccolti nel pieno del caos, spesso senza una catena di custodia formale e la cui verifica puntuale richiederebbe tempi molto lunghi. Da qui la necessità della cosiddetta flessibilità probatoria per evitare che l’enormità del crimine e la frammentazione del materiale producano impunità o assoluzioni tecniche di massa. La prova potrà essere ritenuta attendibile sulla base della convergenza di più elementi indipendenti, così che atrocità evidenti non vengano escluse per mere formalità procedurali. Anche questo punto si pone in continuità con la legge del 1950 e con la sua applicazione nel 1961: anche allora il tribunale affermò che davanti a crimini di scala eccezionale il diritto non può trasformarsi in un meccanismo di autosabotaggio.
Eppure, a differenza del caso Eichmann e della lettura che ne diede Hannah Arendt, le atrocità del 7 ottobre presentano una diversa fisionomia: la mostruosità dei carnefici non è quella del burocrate “tremendamente normale” privo di profondità demoniaca, ma una violenza segnata da coinvolgimento, partecipazione emotiva e spettacolarizzazione del male.
I crimini del 7 ottobre non sono stati “soltanto” esecuzione, ma anche esposizione della morte: un evento che proprio perché documentato e diffuso in tempo reale, ha amplificato il proprio effetto devastante. Le aggravanti risiedono nelle modalità dell’azione (violenze in presenza di familiari), nella scelta dei luoghi trasformati in teatro di violenza (il focolare domestico) e soprattutto in un elemento quasi opposto alla lettura arendtiana: l’adesione emotiva, l’entusiasmo, perfino il vanto.
Per questo Israele, per la seconda volta nella storia, non sta costruendo soltanto un processo penale, ma un procedimento destinato ad assumere valore storico, nazionale e memoriale, e lo farà ancora una volta, depositando la sua memoria traumatica a Gerusalemme, perché il punto non è soltanto punire, ma raccontare.
Anche il tribunale del 1961 non si limitò a riconoscere la colpevolezza di Eichmann e a pronunciare una condanna, ma mise in scena un dramma, avvalendosi di uno dei principali strumenti attraverso cui la tradizione ebraica elabora il trauma, la narrazione. E soprattutto costrinse il mondo intero ad ascoltare i testimoni, a misurare l’orrore dei fatti e a guardare in faccia non tanto la banalità quanto l’immensità del male.