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Così il Qe ha contribuito alla “difesa” dell'euro e delle economie europee. Germania compresa

Enrico Nuzzo

Bene ha fatto Bce, con poche e asciutte parole, a liquidare le pretese della Corte costituzionale tedesca

La scelta dell’Alta Corte di Giustizia dell’Unione, di non commentare le sentenze dei giudici nazionali dei singoli Paesi Ue, è stata disattesa, in questi giorni, in occasione del ricorso allo strumento, irrituale, del comunicato sulla portata ed efficacia della pronuncia della Corte Costituzionale tedesca  per il programma di quantitative easing (Qe), messo in atto da Bce, a partire dal 4 marzo 2015. Si ricorda che il Qe: venne varato per stimolare, in Europa, la crescita economica e tendeva a riportare, nell’area dell’euro, il tasso di inflazione al 2%; consisteva nell’acquistare, sul mercato secondario, titoli pubblici, del Paese Ue beneficiario del programma, in misura proporzionale alla partecipazione di detto Paese al capitale di Eurotower e sino al limite del 33% della singola emissione. Nel riconoscere, in linea di principio, la legittimità del Qe, i giudici di Berlino hanno intimato, alla Bce, di chiarire, nei tre mesi dalla loro pronuncia, perché “gli obiettivi di politica monetaria perseguiti dal programma di acquisto dei titoli pubblici non sono sproporzionati rispetto agli effetti di politica fiscale ed economica del programma” in argomento, sostanzialmente “sospettandola” di aver travalicato, con l’indicato programma, i limiti del suo mandato, come definiti dal suo statuto.

 

Da tempo, una porzione rappresentativa della classe dirigente teutonica (politici, economisti e, ora, alti magistrati, etc.) non riesce, fino in fondo, a mascherare l'insofferenza nei confronti delle misure di politica monetaria volte alla difesa dell’area euro, perché ritenute pregiudizievoli per gli interessi dei risparmiatori e del sistema economico (banche, assicurazioni, etc.) del proprio Paese. Ne sono prova, appunto, i tentativi, in materia, fin qui espediti, e, ovviamente, tutti giocati in casa. Sul Qe, dopo aver preso atto che la Corte di Giustizia (sent. 11 dicembre 2019 C/493/17) si pronunciò per la  conformità ai Trattati Ue, parte della dirigenza di Berlino ha ritenuto di dover, stavolta, investire il giudice nazionale della questione, dopo averlo già fatto per gli Otm (Outright Monetary Transaction), cioè a dire gli acquisti di titoli dei paesi in crisi, varato da Bce nel 2012. Alcuni membri della Cdu già sugli Otm proposero ricorso alla Corte Costituzionale tedesca che, nel giugno 2016, e a differenza del suo più recente operato, ne riconobbe la legittimità.

 

L’articolo 16 del Trattato sull’Unione Europea (Tue) prevede l’istituzione della Bce; il Trattato di Lisbona la eleva al rango di “istituzione” Ue; l’art. 282 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue) le affida il compito, nei limiti delle sue attribuzioni, di contribuire a realizzare gli scopi dell’Unione (un mercato interno nel quale sia assicurato lo sviluppo, basato su crescita economica e stabilità dei prezzi; promozione della coesione economico – sociale e territoriale; solidarietà tra gli stati membri dell’UE, insieme ad ulteriori incombenze). Diversi altri articoli, poi, del Tfue (132, par.1; 282, par.5; 129, par.4; 284, par.1) disegnano i rapporti tra Bce e Consiglio Europeo. I Trattati, come ripetutamente chiarito dalla Corte di Giustizia, rivestono carattere di “Costituzione” dell’ordinamento Ue (sent. 23 aprile 1986, n. 294/83; parere 14 dicembre 1991, n. 1/91 I – 6079) e, perciò, non possono essere intesi come accordi tra i diversi Stati e/o tra questi ultimi, o parte di essi, e l’Ue. Con la loro sottoscrizione sono stati creati organismi sovranazionali, dotati di poteri sovrani, esercitabili nei confronti degli Stati membri (loro istituzioni comprese) e loro cittadini (Corte Giustizia 5 febbraio 1963, 26/62 ).

 

La raison du plus fort est toujours la meilleur (La Fontaine). Una porzione rappresentativa della classe dirigente tedesca dev’esser fortemente convinta di questo, consapevole della posizione che occupa la Germania, nello spazio Europeo: ruolo primario, grazie al suo sistema economico-produttivo robusto e vigoroso. Sol così si riesce a spiegare come mai i giudici di Berlino si siano spinti sino a chiedere, a Bce, conto del suo operato, pur consapevoli (si deve supporre, per non fare loro torto) dello stravolgimento di principi e regole dell’attuale assetto dell’ordinamento dell’Unione (faticosamente costruito negli anni), implicito della loro decisione.

 

Continua ad allignare, per fortuna solo in parte della società tedesca, una sorta di “complesso di superiorità” o, quanto meno, l’incrollabile certezza di poter far a meno dei compagni di strada incontrati lungo il percorso di costruzione dell’Europa unita. Da qui la convinzione della prevalenza, su tutto, delle proprie ragioni, che, si pretende, debbano, ancor più, caratterizzare, secondo l’ordine vigente in terra di Germania, l’assetto nel vecchio continente, rispetto a quanto già risultante ad oggi. È questa visione delle cose ad aver probabilmente spinto gli alti magistrati di Berlino, in piena carenza di loro giurisdizione, a richiedere, a Bce – soggetta al solo controllo della Corte di Giustizia (artt. 263, 265, 267, 271 lett.d, 277 e 278 Tfue) – ragioni del suo operato, pur consapevoli del ruolo sovranazionale dell’Eurotower (art. 130 Tfue) e della sua piena indipendenza (Corte Giustizia 10 luglio 2003 C – 11/00), non in subordine rispetto a chicchessia, Corte Costituzionale tedesca compresa.

 

Bene ha fatto Bce, con poche e asciutte parole, a liquidarne le pretese, pretestuose quanto a base giuridica e fumose “nel merito”. Come dimostrare che “gli acquisti di titoli pubblici” del Qe “non sono sproporzionati rispetto agli effetti di politica fiscale economica” del programma? Esiste, e come fornire, la prova provata? Oppure la Corte è consapevole che Bce può solo esprimere valutazioni e apprezzamenti, probabilmente, predestinati a non essere condivisi, perché non conformi a quelli propri ed, in conseguenza di ciò, innescare congegni per cominciare a scuotere le fondamenta dell’Unione? Come non segnalare, infine, che (i) compito principale di Bce è il governo, in maniera indipendente, della moneta comune (Corte Giust. 10 luglio 2003 C-11/00 ); (ii) nella riferita attribuzione è ricompresa la difesa dell’euro contro le mire della speculazione; (iii) l’attacco dei mercati può essere portato, direttamente, contro la moneta (con operazioni di vendita, per indebolirla) oppure sui titoli di debito, emessi in euro, da Paesi dell’area con un’economia debole, causa, tra l’altro, della crescita dello spread, (maggior costo del debito per interessi di detti Paesi rispetto a quello di altri, con economia forte); (iv) il programma di acquisto di titoli di debito dei Paesi con economie più deboli è servito, appunto, a calmierare le oscillazioni dello spread, scoraggiando la speculazione dei mercati. Il Qe ha, così, contribuito alla “difesa” della moneta comune e, di conseguenza, delle economie dei Paesi che la hanno adottata, Germania compresa (che – prima della pandemia – continuava a beneficiare, grazie all’euro, di un surplus commerciale di oltre 350 miliardi per anno).

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