Le bugie sul Ceta, il fratello povero del Ttip, che oggi è stato approvato dal Parlamento Ue
Fact checking delle critiche al trattato di libero scambio fra Unione Europea e Canada
In questi mesi un nuovo acronimo ha fatto la sua comparsa nella discussione pubblica: il CETA. Si tratta del trattato di libero scambio fra Unione Europea e Canada, letteralmente “Comprehensive Economic and Trade Agreement”. Negoziato dal 2009 e firmato il 30 ottobre da Justin Trudeau - giovane primo ministro del Canada - e da Jean Claude Juncker, ha ricevuto il via libera formale da parte della commissione Commercio internazionale dell’Europarlamento (25 voti a favore, 15 contrari ed un astenuto). Gli obiettivi dichiarati sono ambiziosi: abbattere più del 90% dei dazi doganali (oltre che parte delle barriere non doganali) sui 60 miliardi di euro del volume di scambi, incentivare gli investimenti stranieri, liberalizzare i servizi e rafforzare la cooperazione normativa. Una ventata di free trade, dunque: una delle teorie economico-commerciali più longeve già apprezzata dagli economisti classici Adam Smith e David Ricardo. Il libero scambio è una pratica che contribuì in modo significativo durante la seconda metà del XX secolo alla crescita economica mondiale, a partire dal 1949, anno della prima riunione del GATT - l’attuale WTO - nella piccola cittadina francese di Annecy. Allora si procedeva attraverso cosiddetti round multilaterali, cioè turni negoziali grazie ai quali i dazi di ogni paese aderente venivano ridotti gradualmente anno dopo anno. Oggi questo meccanismo si è inceppato: l’ultimo round - quello di Doha del 2001 - è fallito dopo ben dieci anni di trattative. Strada obbligata quindi per liberalizzare il commercio mondiale sono gli accordi bilaterali, come appunto il CETA ed il fratello maggiore, il famigerato TTIP (seppur ormai definitivamente sepolto dopo la vittoria di Trump).
Detto ciò, cerchiamo di capire cosa è contenuto all’interno de trattato UE-Canada. Certo, gli allarmismi sono frequenti: lo strapotere delle multinazionali, gli OGM, la svendita dell’acqua pubblica, la carne contenente gli ormoni della crescita, e si potrebbe continuare per diversi paragrafi. I principali oppositori in Italia fanno riferimento a STOP-TTIP, un agglomerato di diverse associazioni ambientaliste che più volte ha espresso tali preoccupazioni. Vediamo dunque di analizzare il contenuto del trattato, composto da 1598 pagine e 30 capitoli, il cui testo in inglese è scaricabile qui.
È vero che le multinazionali potranno fare causa ad uno Stato rivolgendosi a tribunali privati in caso di mancati profitti?
No, non è vero. Il sistema dell’ISDS - spesso citato dal fronte dei protezionisti - non è infatti rientrato nell’accordo. Di cosa si tratta? In inglese significa “Investor-state dispute settlement”, vale a dire un metodo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato. Nella pratica si esplica nella possibilità per un’azienda di ricorrere contro uno stato firmatario di un accordo di libero scambio con l’obiettivo di ricevere un risarcimento per eventuali violazioni degli accordi, attraverso un arbitrato privato. Tale meccanismo era probabilmente presente nelle prime bozze dell’accordo, ma è stato poi trasformato per richiesta dell’Unione in un meccanismo assai più trasparente e garantista per gli stati. Il capitolo 8 del trattato infatti prevede per questi scopi un tribunale internazionale, non più privato ma composto da 15 membri: 5 nominati dal Canada, 5 nominati dall’Unione Europea e 5 provenienti da paesi terzi. L’articolo 8.28 prevede inoltre la possibilità di ricorso in caso di sentenza non condivisa. Sono state inoltre inserite ulteriori garanzie, quali la trasparenza di ogni atto e la possibilità di assistere alle sedute. Rimangono alcuni dubbi anche tra i sostenitori, ma il meccanismo di protezione degli investimenti privati inserito nel trattato non presenta le caratteristiche dell’ISDS classico.
È vero che il CETA obbligherà a svendere i servizi pubblici a partire dai servizi idrici?
No, non è vero. L’acqua viene addirittura citata nel preambolo, all’articolo 1.9, in cui viene chiaramente specificato che “nulla in questo trattato obbliga una parte a commercializzare l’uso dell’acqua per ogni scopo”.
È vero che l’accordo fra Unione Europea e Canada introdurrà sul mercato europeo ed italiano prodotti alimentari OGM e contenenti ormoni della crescita?
Ancora una volta, no. In più di un articolo il trattato riconosce esplicitamente il diritto delle parti di regolamentare gli investimenti “sulla base della protezione della salute pubblica, dell’ambiente, della protezione dei consumatori e della promozione e protezione della ricchezza culturale” (articolo 8.9). Principio ribadito al capitalo 24, questa volta riguardo l’ambiente e la sua preservazione. Perciò nulla cambia in Europa per la commercializzazione di prodotti alimentari OGM e contenenti ormoni, che continueranno ad essere regolamentati secondo le norme europee (in particolare la direttiva 96/22/EC per le carni contenenti ormoni e la direttiva 2001/18/EC riguardo alla possibilità per gli Stati membri di restringere e proibire la coltivazione e la commercializzazione nel loro territorio di prodotti geneticamente modificati).
Nel Trattato di libero scambio fra Canada e Unione Europea c’è in realtà molto altro: a partire dal riconoscimento di alcune specialità agroalimentari europee - utili ad evitare l’italian sounding -, fino alla liberalizzazione degli appalti e dei servizi privati. Ma questa è un’altra storia, apparentemente sconosciuta ai tanti oppositori neoprotezionisti.
Difficoltà e soluzioni