Estate: non solo vacanze ma anche di acquisti col nuovo "bonus mobili"

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Roma, 16 ago. (Labitalia) - Estate: tempo di vacanze ma anche di conti per le giovani coppie che vogliono cambiare i mobili della propria abitazione. Conti che potrebbero anche non essere tanto salati grazie alle agevolazioni fiscali previste dalla legge di stabilità. E proprio su questo 50&PiùCaaf stila un vademecum sul bonus mobili.

Roma (Labitalia) - Estate, tempo di vacanze ma anche di conti per le giovani coppie che vogliono cambiare i mobili della propria abitazione. Conti che potrebbero anche non essere tanto salati grazie alle agevolazioni fiscali previste dalla legge di stabilità. E proprio su questo 50&PiùCaaf stila un vademecum sul bonus mobili.

 

"E' sufficiente -ricorda- che uno dei due componenti della coppia non abbia superato i 35 anni nel 2016. La legge di stabilità del 2016 (comma 75, art. 1) oltre a confermare il cosiddetto bonus mobili, di cui possono avvalersi i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione edilizia, con una detrazione del 50% delle spese sostenute entro il limite massimo di 16.000 euro, ha ampliato le ipotesi in cui è possibile fruire dell’agevolazione per l’acquisto di nuovi mobili".

 

"Le giovani coppie -spiega- costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro”.

 

"L’agevolazione -sottolinea 50&PiùCaaf- che spetta per le spese sostenute nell’anno 2016, pur presentando sostanziali analogie con il 'bonus mobili' collegato a lavori di ristrutturazione edilizia, si differenzia da quest’ultimo per il contesto normativo di riferimento".

 

In particolare è necessario: essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio almeno da tre anni; non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età; essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.

 

Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016. Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione. Il requisito anagrafico, invece, si intende rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 7E del 31 marzo 2016 ha chiarito che, in assenza di diversa prescrizione normativa, si deve ritenere che l’unità immobiliare può essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.

 

L’acquisto dell’unità immobiliare può essere effettuato nell’anno 2016 o anche nell’anno 2015, a condizione che la destinazione ad abitazione principale, entrambi i componenti della giovane coppia, avvenga nel 2016 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Unico PF 2017 (per gli immobili acquistati nel 2016).

 

L’agevolazione spetta solo per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale, ma non anche per gli elettrodomestici,come nel caso del 'bonus mobili' per interventi di ristrutturazione. Per individuare i mobili agevolabili si deve fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 29/E del 18 settembre 2013, con la quale è stato chiarito che i mobili devono essere nuovi e che rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

 

L'Agenzia delle Entrate ha anche specificato che l’ammontare massimo di spesa di 16 mila euro, su cui calcolare la detrazione del 50%, va riferito alla coppia. Pertanto, in caso di spese sostenute da entrambi i coniugi-conviventi di importo superiore a 16 mila euro, la detrazione va calcolata su tale ammontare massimo (da riferire all’unità abitativa) e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

 

Per espressa previsione normativa, la detrazione non è cumulabile con il 'bonus mobili e grandi elettrodomestici'. Per la fruizione della detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

 

In particolare, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste spa per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

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