Cateno De Luca (Facebook)

Il caso De Luca e la categoria pre-giuridica dell'“impresentabilità”

Fabio Cammalleri

Appena eletto all’Assemblea Regionale Siciliana il deputato dell'Udc è stato arrestato e posto ai domiciliari. Ma la novità risiede nel riconoscimento preventivo e, de facto, dell’indegnità di una persona

Cateno De Luca, appena eletto per il centro-destra, con l’UDC, all’Assemblea Regionale Siciliana, è stato sottoposto a custodia cautelare nel domicilio, su richiesta della Procura della Repubblica di Messina. A suo modo, è vicenda di perfetta esemplarità. Chiarisce il nuovo statuto delle libertà politiche e civili in Italia; e il valore fondativo della categoria che ne è alla base: “impresentabilità”.

 

Eletto con poco più di cinquemila voti, era stato incluso nell’omonima “lista degli impresentabili”, sciorinata, nel corso della campagna elettorale, dal candidato del M5S, Cancelleri. Ma il nuovo conio integra ormai la “grammatica politica” comune. Poche le eccezioni. Lo stesso Musumeci, a chi gli contestava, mediante le liste di coalizione, il sostegno di “impresentabili” (come De Luca), ha risposto, semplicemente, che “gli impresentabili” non hanno votato per lui. Ma il lessico obliquo non è stato discusso.

 

Si procede anche nei confronti di altre otto persone, per associazione per delinquere ed evasione fiscale. De Luca avrebbe conseguito, attraverso la sua società CAF ENAPI S.r.l., illegittimi “risparmi d’imposta per circa 1.750.00 Euro”. Dove si discuta di flussi finanziari, il sostrato probatorio è, per definizione, documentale, ed è stato già acquisito. Anche per questa ragione, le misure cautelari personali non sono molto frequenti per titoli di questa specie.

 

  

Nel giugno del 2011, lo stesso De Luca era stato ristretto per la prima volta: allora finendo addirittura in carcere, accusato di tentata concussione e abuso d’ufficio. La corte di Cassazione aveva ritenuto illegittima la misura cautelare, perchè non c’erano esigenze cautelari. Per quella prima vicenda, alla fine del dibattimento in primo grado, il PM ha chiesto al Tribunale una condanna a cinque anni di reclusione. Per novembre è attesa la sentenza.

 

De Luca, di recente, aveva precisato di essere già stato sottoposto ad indagine o a processo quindici volte. A parte il processo che si deciderà a novembre (e il sedicesimo, di oggi), ricevendo finora quattordici, fra assoluzioni o archiviazioni.
La Procura ha osservato di non voler commentare in alcun modo: se non per far rilevare che non si può parlare di arresto ad orologeria. Vediamo.

 

Il punto è la selezione delle classi dirigenti elettive, e il suo intersecarsi con una valutazione, di estrazione ma non di competenza giudiziaria: che tende a determinare l’esautoramento, quasi formale, dell’elezione stessa. Come? Con l’introduzione di quella nuova categoria: “impresentabili”; indefinita, nebulosa e, soprattutto pre-giuridica: tratta dal discorso comune e dalla sua allusività morale.

 

Il caso della “impresentabilità”, però, è diverso dalla ormai “classica” anticipazione impropria del giudizio; quella, per intenderci, che, con “l’avviso di garanzia”, “bruciava” l’accertamento definitivo di non-colpevolezza/colpevolezza: ma il “contenuto giudiziario” non agiva sulle libertà politiche (chi vota e chi è votato), se non indirettamente. Per trarre “le conseguenze politiche”, come le potrebbe qualificare un Borrelli d’Antàn, erano necessari atti ulteriori, di varia specie (dimissioni o rinunce, più o meno spontanee, e, a rincalzo, connesse “sollecitazioni” del Servizio Propaganda).

Né si tratta di ”incandidabilità” o di “decadenza”: che, rispettivamente, incidono sull’elettorato passivo, prima del suo concretarsi o dopo, ma derivando da una valutazione formale.

 

No. Qui lo scopo (e la novità) risiede nel riconoscimento preventivo e, de facto, dell’indegnità di una persona che, secondo le leggi vigenti, gode ancora della sua libertà politica. Ma venendo, al contempo, “istituzionalmente indotta”, per effetto di quella aleggiante qualificazione, di estrazione ma non di competenza giudiziaria, alla “opportunità” di rinunciarvi.
Per questo, la faccenda della tempestività di un provvedimento giudiziario, rispetto al piano politico-elettivo, oggi si pone in termini inediti.

 

Ad un’osservazione smagata, sembrerebbe che il “dispositivo”, essendo abbastanza nuovo, debba ancora affermarsi: la mera “opportunità”, rischiava perciò di essere inefficace. Occorreva provvederla di una più vivida credibilità. Mutando “l’opportunità” in temibilità. Riguardato in questo modo l’insieme, da un arresto maturato a 48 ore dalle elezioni, scocca allora una tempestività, magari “riflessa”, ma certo di rimarchevole incisività.

 

Non si interviene sulla formazione del voto, durante la sua espressione; ma, “prima” che si esprima, viene “indotto” nella comunità una sorta di orientamento autorevole, e non ancora autoritario: vale a dire, che il voto possa esprimersi solo su destinatari selezionati secondo certi criteri. Criteri, la cui posizione dipende, esclusivamente, da due Autorità: ciascuna, in astratto, indipendente dall’altra: Autorità Giudiziaria e Commissione Antimafia. Ma dal loro agire combinato, che si compone di, rispettive, “mezze competenze” (l’autorità giudiziaria non pronuncia dichiarazioni di voto, la commissione d’inchiesta non si occupa di reati), finisce col prendere corpo una sorta di terza entità: “la Commissione commissaria”.

 

Se, rispetto al processo penale strettamente inteso, nell’Anno XXV dell’Era Mani Pulite, si era già conclamato il “non esistono presunti innocenti”, da oggi, per “trarre le conseguenze politiche”, direttamente dai materiali giudiziari ancora in formazione, si è costruita questa categoria nuova, “l’impresentabilità”: la “terra promessa” paranormativa dei primi, timidi, auspici del dottor Borrelli.

L’onorevole Bindi ha dichiarato: “è un fatto gravissimo”. Ma non si riferiva all’accusa penale in sè: “così si droga il risultato elettorale”, ha proseguito, (De Luca) era “segnalato dalla Procura e dalla Prefettura”. Si riferiva alla concatenazione: l’avevamo detto, è mancata l’obbedienza; e si deve sapere che “gravissimo” è il disobbedire al “si induce”, non meno che al “si comanda”. Sicilia, insula feracissima.