Marco Cappato. Foto LaPresse

Il caso Cappato e la vita come bene disponibile

Redazione

La Consulta dovrà rispondere a un quesito filosofico più che politico

La domanda alla quale la Corte costituzionale dovrà rispondere su richiesta del tribunale di Milano in seguito al processo Cappato non è affatto semplice, come crede chi ha steso la sentenza in cui si dice che chiunque ha il diritto di decidere quando e come morire. La vita è un bene disponibile come una qualsiasi proprietà privata? Questa è la domanda essenziale che ha un evidente contenuto filosofico. Si è molto discusso sulla tutela e l’indisponibilità della vita umana, centro del concetto stesso di persona, in cui si incontrano la tradizione giudeo-cristiana e quella illuministica e liberale. A questo bene indisponibile si può applicare il principio di autodeterminazione? Si discute molto della necessità di forme di concreta solidarietà umana e di organizzazione sociale e assistenziale che rendano effettivo il diritto alla vita, anche nei casi più estremi. L’aiuto al suicidio, invece, viene rivendicato come forma di solidarietà volta non alla difesa della vita ma al suo opposto. Se, com’è ovvio, non è punibile il suicidio, che è appunto l’atto estremo di autodeterminazione, resta da decidere se “la solidarietà al suicidio” – che viene esercitata da una persona che potrebbe invece esercitare la sua influenza a favore della vita – sia punibile, come prevede il codice penale. Nel corso della discussione sulla legge sul fine vita si è sostenuto che tutte le misure previste, compresa la sedazione profonda, sono forme di contenimento del dolore, non strumenti di eutanasia, mentre il rifiuto di cure da parte del paziente è stato consentito perché rientra nell’ambito dell’autodeterminazione delle terapie accettate.

   

Nessuna di queste scelte è stata presentata o accettata come aiuto al suicidio. Il passo che si chiede di compiere alla Consulta è quello di stabilire che siccome la vita è un bene disponibile, il suicidio è un diritto individuale e l’appoggio da parte di altri all’esercizio di questo diritto non lede il principio di intangibilità della vita umana, quindi non configura una lesione delle norme della convivenza civile che la Costituzione ha basato proprio su quel principio. Non solo: mentre tutti i diritti possono essere esercitati nell’ambito dei limiti che li condizionano, il diritto al suicidio e a sostenere il suicidio non avrebbe limiti. Chi può stabilire quando la vita è diventata insopportabile? Chi può decidere che nei confronti della disperazione non ci sia altra forma di solidarietà che l’aiuto al suicidio? In una concezione individualistica estrema si può pensare che ognuno decide per sé ma in questo modo si cancella l’interesse sociale e civile alla preservazione della vita umana che viene invece ridotta a bene di consumo personale e disponibile. Una prospettiva davvero inquietante.

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