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La via italiana all’eutanasia

Il Tar dà ragione alla famiglia Englaro e scrive: “Il diritto costituzionale di rifiutare le cure è un diritto di libertà assoluta”. Il prof. Gambino spiega perché la decisione “introduce una prassi di chiara deriva eutanasica”

La via italiana all’eutanasia, che continua a tracciarsi a colpi di provvedimenti giudiziari, da ieri ha fatto un nuovo tratto di strada. Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso della famiglia di Eluana Englaro contro la regione, che non aveva voluto indicare una struttura dove procedere al distacco del sondino attraverso il quale la donna è nutrita e dissetata. “Il diritto costituzionale di rifiutare le cure – si legge nella sentenza del Tar – come descritto dalla Suprema Corte, è un diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti di chiunque intrattenga con l’ammalato il rapporto di cura, non importa se operante all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata”.

Al padre-tutore è stato riconosciuto il diritto di accettare o rifiutare le cure in nome e per conto della figlia. Fa stato la sentenza della Corte d’Appello, dunque, che potrebbe essere rivista in seguito a istanza del tutore o del curatore di Eluana (che mai lo faranno). Nello scorso settembre, rispondendo alla diffida di Beppino Englaro, il direttore generale della Sanità lombarda aveva risposto che nelle strutture sanitarie “hospice compresi”, deve essere garantita “l’assistenza di base che si sostanzia nella nutrizione, idratazione e accudimento delle persone”. Negarle, per gli operatori del Ssn, sarebbe venir meno “ai propri obblighi professionali e di servizio anche in considerazione del fatto che il provvedimento giurisdizionale, di cui si chiede l’esecuzione, non contiene un obbligo formale di adempiere a carico di soggetti o enti individuati”. Per il Tar della Lombardia non è così.

La sentenza stabilisce che ora l’amministrazione sanitaria regionale dovrà indicare la struttura “dotata di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, tali da renderla ‘confacente’ agli interventi e alle prestazioni strumentali all’esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure”, e aggiunge che alla richiesta di Beppino Englaro non può opporsi l’obiezione di coscienza. La sentenza affronta anche il problema dell’efficacia dell’atto di indirizzo del ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, con il quale si ribadisce l’obbligo delle strutture del Ssn di garantire a chiunque i livelli essenziali di assistenza. L’atto ministeriale è ritenuto dal Tar “inidoneo, secondo i principi generali sulle fonti, ad intaccare il quadro del diritto oggettivo come ricostruito con la forza e l’efficacia propri del provvedimento giurisdizionale”. Ora tocca alla giunta regionale della Lombardia decidere se presentare ricorso al Consiglio di stato contro la sentenza.

Il presidente della regione, Roberto Formigoni, ha detto ieri che “la legge attribuisce alle regioni, tramite il servizio sanitario, il compito di assistere e curare le persone con lo scopo di guarirle. Non posso accettare che la magistratura ci attribuisca un altro compito, quello di togliere la vita”. Ha poi aggiunto che “alla regione non verrebbe richiesta né la sola sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione, né la semplice sospensione di una prestazione sanitaria, ma la vera e propria somministrazione di uno specifico trattamento, per altro non previsto dai livelli di assistenza sanitaria nazionale. E di “sentenza erronea ed abnorme” parla il giurista Alberto Gambino, ordinario di Diritto privato all’Università europea di Roma. Al Foglio, Gambino dice che quella decisione “ruota attorno a un presupposto del tutto sbagliato: che in questa vicenda si voglia ricoverare il paziente per curarlo. In un vero caso di richiesta di cura sarebbe certamente precluso al Sistema sanitario nazionale di rifiutare il ricovero. Ma qui accade esattamente il contrario, perché sola finalità del ricovero è porre fine a un’esistenza, sospendere un trattamento per raggiungere in breve la morte”. La decisione del Tar, conclude Gambino “introduce in Italia una prassi di chiara deriva eutanasica”.

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